Illegittima la richiesta di rito alternativo da parte del sostituto dell’avvocato

Il sostituto del difensore di fiducia, se munito solo della delega ai sensi dell’art. 102 c.p.p. Sostituzione del difensore , non è legittimato a presentare domanda di giudizio abbreviato. Qualora, ciò nonostante, lo faccia, si determina la nullità del procedimento che, avendo carattere generale, può essere eccepita con l’atto di appello o essere, in ogni caso, rilevata anche d’ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35786, depositata il 31 agosto 2015. Il caso. Dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, un uomo chiedeva la nullità del giudizio di primo grado per essere stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, su richiesta di un difensore sprovvisto della procura speciale prevista dall’art. 438, comma 3, c.p.p. Presupposti del giudizio abbreviato . A tale doglianza, il giudice di secondo grado rispondeva che, poiché la nomina dell’avvocato di fiducia non era stata rinvenuta tra gli atti di causa, incombeva all’appellante produrre la stessa, al fine di constatare l’inesistenza di tale procura. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, sostenendo invece che all’acquisizione dell’atto in questione avrebbe dovuto provvedere l’autorità giudiziaria. Lo stesso ricorrente contesta inoltre la capacità del sostituto processuale del difensore di fiducia di presentare la richiesta di rito alternativo, come è successo nel caso di specie. Necessità di un espressa delega. Gli ermellini ritengono che il motivo sia fondato. Se infatti è stata attestata la nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello di fiducia, non vi è però prova che la delega di cui egli è munito ex art. 102 c.p.c. Sostituzione del difensore contenga in modo specifico la facoltà di farsi sostituire nella specifica funzione di richiesta di riti alternativi. A tal proposito, la giurisprudenza è unanime nel affermare che il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata conferita procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifiche attività, non è legittimato a proporre domanda di giudizio abbreviato. La richiesta del rito alternativo da parte del sostituto difensore, in violazione di quanto prima affermato, comporta la nullità del procedimento si tratta di una nullità di carattere assoluto e generale, e pertanto, deve essere eccepita nei motivi di appello o, in ogni caso, deve essere rilevata, anche d’ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado Cass., n. 45328/13 . Infatti, l’art. 102 c.p.c. nel disciplinare la sostituzione del difensore nel mandato alle liti e nella rappresentanza processuale, non comporta la facoltà di sostituzione di quest’ultimo nel dispiegamento di quei poteri che, per la particolare natura dell’ atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, sono contraddistinti dall ’intuitu personae e si discostano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo Cass., n. 3703/11 . Nel caso di specie, l’eccezione è stata puntualmente sollevata con l’atto di appello e dunque risulta erronea la decisione della Corte di non poterla rilevare d’ufficio. La sentenza impugnata andrebbe pertanto annullata con rinvio, ma, poiché nelle more del procedimento è maturato il termine massimo di prescrizione, la Corte di Cassazione annulla la sentenza senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 giugno – 31 agosto, n. 35786 Presidente Fiandanese – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto 1. L.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, n. 158/14, pronunciata il 10 gennaio 2014 e depositata il 7 febbraio 2014. La decisione impugnata ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente per il riciclaggio di un ciclomotore Piaggio Liberty, rideterminando però la pena comminata dalla sentenza di primo grado, a seguito del riconoscimento della speciale tenuità di cui all'art. 648, cpv. 2. Il ricorso si articola in due distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si contesta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.p Nello specifico, si evidenzia che, con l'atto di appello, l'odierno ricorrente aveva contestato la nullità del giudizio di primo grado, essendo stato lo stesso celebrato con le forme del rito abbreviato, su richiesta di un difensore non munito della procura speciale richiesta dall'art. 438, comma 3, c.p.p A questa doglianza la Corte territoriale rispondeva che, non essendo stata la nomina del difensore di fiducia rinvenuta tra gli atti di causa, sarebbe stato onere dell'appellante produrre la stessa, onde far constare l'inesistenza della detta procura. Ex adverso , il ricorrente sostiene che all'acquisizione dell'atto de quo avrebbe dovuto provvedere l'autorità giudiziaria, nelle forme prescritte dall'art. 112 c.p.p. o, in caso di impossibilità della surrogazione, ex art. 113 c.p.p Inoltre, si ravvisa l'illogicità e l'apoditticità della motivazione della Corte d'appello, nella parte in cui ha rilevato che la procura doveva esservi, vista la necessaria verifica che il giudice di prime cure era chiamato a compiere. 2.2 . Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, in ordine alla capacità del sostituto processuale del difensore di fiducia di proporre la richiesta di rito alternativo, così come accaduto nel caso di specie. In particolare, si afferma che il potere di chiedere i riti anzidetti, essendo la sua delega al difensore fondata sull' intuitus personae , non ammetterebbe ipotesi di sostituzione. In subordine, si argomenta che anche laddove una simile sostituzione dovesse ritenersi ammissibile, essa necessiterebbe comunque di un espresso conferimento da parte del difensore sostituito, mancante nel caso di specie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Osserva la Corte che il problema del mancato rinvenimento della nomina del difensore di fiducia, avv.to Scarlata, depositata dal sostituto per delega avv.to Nicola Maiatico può essere superata in ragione dell'attestazione del deposito della stessa nel verbale d'udienza del 10 dicembre 2007, che deve ritenersi fare fede, a tal fine, fino a querela di falso. A diversa conclusione porta la mancata attestazione a favore del delegato, della delega a proporre la richiesta di giudizio abbreviato formulata, a questo punto, dal sostituto processuale munito solo di delega ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., come pure attestato nello stesso verbale, ma che non vi è prova che contenga in modo specifico la facoltà di farsi sostituire nelle specifiche funzioni di richiesta di riti alternativi. Orbene, in questo caso, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora ciò, comunque faccia, si determina la nullità del procedimento che, se pure assoluta, è di ordine generale e deve, quindi, essere eccepita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado Cass., Sez. 2, Sent. n. 45328 del 01/10/2013 Ud. dep. 11/11/2013 Rv. 257497 . Infatti, l'applicazione dell'art. 102 cod. proc. pen. concerne la sostituzione del difensore nel mandato alle liti e nella rappresentanza processuale ma non comporta la possibilità di sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l’”intuitus personae ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo Cass., Sez. 5, Sent. n. 3703 del 17/11/2011 Ud. dep. 30/01/2012 Rv. 252943 . L'eccezione, nel caso di specie, è stata sollevata tempestivamente con l'atto d'appello, ed erroneamente il Collegio ha ritenuto, sulla base della documentazione in atti, di non poterla rilevare d'ufficio. La sentenza impugnata pertanto per tale motivo dovrebbe essere annullata con rinvio al primo giudice per il giudizio. Tuttavia, nelle more del procedimento, anche considerando la sospensione di mesi cinque e giorni sedici in primo grado termine finale di prescrizione 16 febbraio 2015 , è maturato il termine massimo di prescrizione. Poiché non vi sono elementi per pronunciare un giudizio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. appare assolutamente inutile rinviare il processo in appello per un nuovo giudizio, in quanto la declaratoria per estinzione del reato per prescrizione può essere dichiarata anche in questa fase alla luce degli elementi processuali acquisiti agli atti. Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.