Per l’abbandono di persona incapace è sufficiente il dolo generico

Il dolo del delitto di cui all’art. 591 c.p. Abbandono di persone minori o incapaci è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo - incapace di provvedere alle proprie esigenze - in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta percezione. Non occorre la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34194/15, depositata il 5 agosto. Il caso. Il gup di Macerata pronunciava sentenza di non luogo a procedere per mancanza di dolo nei confronti di un uomo per il delitto di abbandono di persona incapace – nella specie il fratello dell’imputato, che era stato interdetto e del quale egli era tutore. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, lamentando che il gup non avrebbe adeguatamente valutato la condizione psicologica dell’imputato. Egli, infatti, pur consapevole dell’allontanamento del fratello incapace di cui aveva la cura, si era sostanzialmente disinteressato del congiunto, limitandosi ad avvisare informalmente un conoscente della polizia giudiziaria, senza, tuttavia, fare denuncia di allontanamento. Va valutato il comportamento del tutore. Il Supremo Collegio ritiene fondato il ricorso. Il giudice di prime cure, infatti, non ha adeguatamente valutato gli aspetti soggettivi della vicenda, limitandosi a descrivere le bizzarre abitudini della persona incapace e le sue improvvide iniziative e dando rilievo solamente alla sua abitudine di lasciare il domicilio – dove viveva con l’imputato e la sua famiglia – per poi farvi rientro. La valutazione del comportamento del ricorrente, invece, avrebbe dovuto riguardare non tanto la possibilità per l’uomo di controllare i movimenti del fratello, quanto il comportamento di chi – tutore di persona incapace – aveva avuto informazione che la persona sottoposta alla sua tutela si era allontanata da casa. Viola il dovere di cura o custodia chi non fa intervenire persone idonee ad evitare il pericolo. Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 591 c.p., infatti, gli Ermellini hanno precisato che l’abbandono è dato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo ne deriva, quindi, che risponde di abbandono di incapace colui che omette di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso. Basta il dolo generico. I Giudici di Palazzo Cavour, inoltre, hanno ribadito che per giurisprudenza consolidata il dolo del delitto di cui all’art. 591 c.p. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo - che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze - in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo. Nel caso di specie, alla luce dei criteri sopra indicati, secondo il Supremo Collegio non può ritenersi corretta una valutazione dell’atteggiamento soggettivo che non esamini la situazione dell’incapace - sostanzialmente disperso per la mancanza dei documenti - quale era nota al ricorrente, nonché le relative iniziative intraprese da quest’ultimo per ritrovare il fratello. Per tutte queste ragioni, pertanto, la Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per ulteriore esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 aprile – 5 agosto 2015, n. 34194 Presidente Lombardi – Relatore Savani In fatto e diritto Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata avverso la sentenza emessa in data 7 gennaio 2015 dal Giudice dell'Udienza preliminare di quel Tribunale con cui era stato dichiarato non luogo a procedere per mancanza di dolo nei confronti di V.A. per il delitto di abbandono di persona incapace, nella specie il fratello S., interdetto di cui era il tutore, commesso dal 26 settembre al 22 ottobre 2013. Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione non avendo il giudice adeguata mente valutato la condizione psicologica di chi, consapevole dell'allontanamento del soggetto incapace, avendone la cura, si sarebbe in sostanza disinteressato del congiunto dopo aver infor malmente avvisato un conoscente della polizia giudiziaria, senza però in seguito fare denuncia alcuna di allontanamento. Il ricorso è fondato. Il provvedimento del giudice del merito, che diffusamente riporta le condizioni di vita della per sona offesa, descrive la serie di bizzarre abitudini della medesima, e ne fa un quadro di soggetto di difficile controllo e sempre a rischio per le sue improvvide iniziative, sconta un'insufficiente valutazione degli aspetti soggettivi della vicenda, dando in sostanza esclusivo rilievo alla circo stanza che l'incapace aveva abitudine a lasciare il domicilio, dove viveva con la famiglia del suo fratello/tutore, per poi farvi rientro. Osserva il Collegio, come sottolineato dal ricorrente, che la valutazione del comportamento di V.A. si sarebbe dovuta centrare, non tanto sull'esame delle possibilità per il pre venuto di controllare i movimenti del congiunto, quanto sulle iniziative adottate da chi aveva, nella sua veste formale, obblighi di cura dell'incapace ed aveva avuto l'informazione che quello se ne era andato di casa, considerando che ai fini del ricorrere del delitto di cui all'art. 591 cod. pen., il necessario abbandono è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, sicché ne risponde colui che, [pur non allontanandosi dal soggetto passivo,] ometta di far intervenire per sone idonee ad evitare il pericolo stesso. Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, T. e altro, Rv. 255172 . Secondo la giurisprudenza, il dolo del delitto di cui all'art. 591 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di prov vedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, T. e altro, Rv. 255173 . Nel caso di specie non pare in linea con i principi fissati in materia una valutazione dell'atteggiamento soggettivo che prescinda da un compiuto esame della situazione dell'incapace, sostanzialmente disperso per la mancanza dei documenti, quale era nota al preve nuto, nonché, correlativamente, delle iniziative da quello prese per ritrovare il fratello, avendosi allo stato degli atti, la sola notizia di un'informale notizia data ad un amico u.p.g. e, campo meri tevole di indagine, senza altro fare fin al momento in cui un ignoto, ricoverato dalla polizia in un ospedale abruzzese, era stato identificato nell'incapace in stato di abbandono. La richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero per il delitto contestato dovrà quindi es sere riesaminata dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Macerata con una com pleta valutazione di tutti gli elementi a disposizione, come non è avvenuto da parte della senten za impugnata. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata per ulteriore esame.