Straniero stabile in Italia: difficile affermare che l’irreperibilità era prevedibile

Per escludere la prevedibilità dell’irreperibilità del dichiarante straniero al tempo del dibattimento deve essere utilizzato il c.d. criterio della prognosi postuma che fa riferimento al momento dell’assunzione della dichiarazione predibattimentale, sicché la stabile e risalente permanenza dello straniero non depone nel senso di una prevedibile sua futura irreperibilità tale da ostacolare la lettura delle dichiarazioni assunte senza contraddittorio.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 33742/2015 della Cassazione, depositata il 30 luglio. Il caso. Gli imputati erano stati condannati in concorso tra loro per tentata rapina aggravata dalla recidiva. Ricorrevano davanti alla Corte di Cassazione lamentando l’asserita illegittima acquisizione agli atti del processo della dichiarazione rilasciata dalla persona offesa che, nel frattempo, era divenuta irreperibile. Dopo le ricerche di rito, infatti, il Tribunale, considerata la sopravvenuta impossibilità di sottoporre ad interrogatorio – nel contraddittorio tra le parti – il dichiarante, aveva ammesso la lettura e l’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa. Legittima l’acquisizione dibattimentale della denuncia della persona offesa divenuta poi irreperibile. La Polizia Giudiziaria aveva compiuto ricerche esaustive presso il luogo che la persona offesa aveva indicato quale proprio domicilio al momento della formalizzazione della denuncia sicché era corretta la declaratoria di irreperibilità della persona offesa e corretta l’acquisizione della dichiarazione agli atti del processo. Infatti sono in seguito era emerso che la persona offesa era stata cancellata dal registro anagrafico del Comune ove risiedeva. L’irreperibilità ha un valore relativo. La Corte di Cassazione ricorda che l’irreperibilità ha un valore relativo e non assoluto e rappresenta una situazione processuale che si verifica quando, eseguite le ricerche ai sensi dell’art. 159 c.p.p., l’autorità giudiziaria non abbia individuato nessuno dei seguenti luoghi di pertinenza del soggetto ricercato residenza, domicilio, luogo di temporanea dimora o abituale attività lavorativa. Le ricerche devono essere complete hit et nunc . Ai fini della validità del decreto che dichiara l’irreperibilità del teste rileva la completezza delle ricerche effettuate e circoscritte agli elementi risultanti dagli atti al momento della loro esecuzione. Tuttavia, se subentrano notizie successivamente queste non inficiano la legittimità della declaratoria di irreperibilità, nel senso che non rilevano sulla correttezza della procedura che sia stata seguita alla luce delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle formalità di ricerca del soggetto dichiarante. Secondo la Corte, non era poteva essere accolta la tesi della difesa che lamentava l’insufficienza delle ricerche svolte ma contemporaneamente deduceva che il dichiarante da risentire aveva utilizzato un documento identificativo nel quale era indicato un indirizzo di residenza ma scaduto da tre anni. Quando la lettura è consentita. Come noto, la lettura delle dichiarazioni rese al di fuori dal contraddittorio è consentita quando l’irreperibilità sia sopravvenuta e ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili. Si tratta di una condizione che deve essere valutata dal giudice di merito. Plurimi accertamenti. In primo luogo il giudice deve accertare l’irreperibilità del teste, previo espletamento di accurate ricerche. Deve poi valutare se l’irreperibilità dibattimentale era prevedibile già durante la fase delle indagini preliminari tale valutazione è fatta secondo il criterio della c.d. prognosi postuma. Infine, sempre riguardo alla irreperibilità, il giudice deve assicurarsi che l’irreperibilità non sia dovuta ad una volontaria e libera scelta del testimone di sottrarsi all’esame in contraddittorio. La c.d. prognosi postuma sull’imprevedibilità. L’imprevedibilità della irreperibilità del dichiarante al tempo del dibattimento deve essere valutata con il c.d. criterio della prognosi postuma. Ciò significa che si deve fare riferimento al momento dell’assunzione della dichiarazione predibattimentale, tempo in cui ritenere prevedibile o meno la successiva condizione di irreperibilità. Scarsa la prevedibilità della non reperibilità in fase dibattimentale. Nel caso di specie, il dichiarante aveva formalizzato la propria denuncia e, senza esitazioni, aveva fornito le proprie generalità aveva altresì presentato un documento di identità e dichiarato qual era il proprio domicilio. Peraltro, a completare il quadro, dagli atti emergeva che il denunciante era iscritto da tempo risalente nei registri anagrafici del Comune dove risiedeva e risultava avere effettivamente abitato presso l’indirizzo indicato. La sua permanenza nello Stato poteva qualificarsi come stabile”. Le valutazioni in termini di imprevedibilità effettuate dai giudici di merito erano dunque conformi alla legge, anche alla luce del fatto che, essendo l’insediamento del dichiarante straniero nel Paese qualificabile come stabile”, la probabilità di una irreperibilità, valutata ex ante , non era diversa o maggiore di quella di qualsiasi cittadino e, pertanto, non si imponeva alcuna precauzione in vista di una probabile e prevedibile irreperibilità in quanto non vi erano elementi sintomatici per fare tale prognosi. L’irreperibilità sopravvenuta è accertata impossibilità oggettiva. La sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano state ritualmente acquisite in sede predibattimentale – e di cui non possa affermarsi la volontà di sottrarsi al contraddittorio – rientra tra i casi previsti dal comma 5 dell’art. 111 Costituzione che, con l’espressione accertata impossibilità di natura oggettiva , legittima la deroga alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti stabilita dal comma precedente. Testimone irreperibile, dichiarazioni utilizzabili. La norma processuale di riferimento è l’art. 512 c.p.p. secondo cui è possibile leggere in dibattimento – e dunque acquisire ai fini del convincimento in ordine alla responsabilità penale – quelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da parte di cittadini stranieri, nelle ipotesi in cui la ripetizione dell’esame testimoniale sia divenuta impossibile, a condizione che l’irreperibilità non risultasse prevedibile al momento dell’assunzione delle dichiarazioni. Oggetto di valutazione del giudice del merito è tutto quanto possa deporre per un giudizio di prevedibilità o meno della irreperibilità valutata ex ante . Non basta la legittimità delle acquisizioni a garantire il giusto processo”. Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, la responsabilità dell’imputato non può basarsi unicamente o in misura significativa sulle dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., cioè grazie alle letture di dichiarazioni assunte fuori dal dibattimento senza contraddittorio . Ciò costituisce applicazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il vulnus alle garanzie difensive, secondo la giurisprudenza eurounitaria, deve essere riequilibrato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l’equità complessiva del processo fair trial o procès équitable . Nel caso vagliato dalla Corte di legittimità, il provvedimento, anche sotto questo profilo, era incensurabile. Infatti, la Corte territoriale aveva fatto riferimento alle dichiarazioni circostanziate del dichiarante poi, irreperibile che erano state peraltro riscontrate dal verbale dell’arresto compiuto in danno degli imputati e dalle deposizioni dei testi verbalizzanti, agenti di Polizia Giudiziaria.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 aprile – 30 luglio 2015, numero 33742 Presidente Gentile – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto Gli imputati M.U. e R.M. ricorrono per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 28.01.2013, con la quale è stata confermata la sentenza numero 1088 del 2004 emessa dal Tribunale di Foggia che ha condannato, rispettivamente, R.M. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa e M.U. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati loro ascritti di cui al capo A ex articolo 110, 56, 628, 99 c.p. e di cui al capo C ex articolo 110, 56, 628 co.1 e 3 c.p. della rubrica. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, deducono A Ai sensi dell'art. 606 lett. b c.p.p. l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 512 c.p.p. I ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento della denuncia sporta a loro carico dalla persona offesa Sig. T., disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 512 c.p.p. a seguito dell'accertamento dell'irreperibilità di quest'ultimo. Secondo la difesa l'irreperibilità del T. era da considerarsi originaria e non, invece, sopravvenuta in considerazione del fatto che il documento identificativo da lui presentato al momento della denuncia era scaduto da oltre tre anni e, di conseguenza, del tutto privo di attendibilità. Viene, altresì, rilevato che non sarebbe possibile sostenere che il Tribunale abbia fatto tutto quanto in suo poter per reperire il dichiarante, anche alla luce del fatto che la irreperibilità dello stesso sarebbe stata accertata solo ed esclusivamente sulla scorta di una nota inviata dalla Polizia di Catania che si è limitata ad eseguire le ricerche solo presso l'indirizzo dichiarato dal T. e non anche presso l'indirizzo di residenza indicato nel suo documento identificativo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. In relazione all'unico motivo dedotto dai ricorrenti, il Collegio osserva che la Corte distrettuale, nel motivare circa l'acquisizione e la lettura delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, non è incorsa in alcuna violazione dell'art. 512 c.p.p. 2.1. Osserva la Corte che in tema di lettura di atti, l'art. 512 c.p.p., si riferisce genericamente alla sopravvenuta impossibilità, per fatti e circostanze imprevedibili, della ripetizione degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari. La sopravvenuta impossibilità di rintracciare il testimone, che, ove ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili, consente di dare lettura nel dibattimento delle dichiarazioni da questi rese alla p.g., al p.m. o al g.i.p., non deve essere assoluta, bensì oggetto di valutazione da parte del giudice di merito Sez. 3, Sentenza numero 7231 del 21/05/1998 - Rv. 211203 . L'acquisizione delle suddette dichiarazioni deve conseguire ad un rigoroso accertamento che non può limitarsi ad una verifica burocratica o di routine , ma deve comportare l'adempimento, da parte del giudice, di tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante Sez. 2, Sentenza numero 22358 del 27/05/2010 - Rv. 247434 il giiudice dei merito, infatti, non solo deve accertare l'irreperibilità del testimone, previo espletamento di accurate ricerche, ma anche rilevare l'imprevedibilità dell'irripetibilità dibattimentale durante la fase delle indagini preliminari, sulla base del criterio della prognosi postuma ed, infine, sincerarsi dell'estraneità dell'irreperibilità ad una volontaria e libera scelta del testimone di sottrarsi all'esame in contraddittorio Sez. 2, Sentenza numero 43331 del 18/10/2007 - Rv. 238198 . Ciò premesso la sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale rientra nei casi di accertata impossibilità oggettiva che, ex art. 111, comma quinto, Cost., derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti. 2.1. Orbene, alla luce dei sopra esposti principi di diritto, questo Collegio ritiene che la Corte distrettuale abbia correttamente accertato la sussistenza di tutti requisiti necessari per una legittima acquisizione dibattimentale della denuncia sporta dalla p.o. Sig. T., divenuto successivamente irreperibile. Per quanto concerne, innanzitutto, la declaratoria di irreperibilità della persona offesa, questa si ritiene corretta perché disposta a seguito di esaustive ricerche compiute dalla P.G. In particolare, dalla relazione di servizio, redatta dal funzionario di polizia incaricato e datata 16.08.2001, si evince che le ricerche sono state espletate presso il luogo che la stessa persona offesa, al momento di formalizzare la denuncia, aveva indicato come il proprio domicilio. La circostanza, emersa solo in seguito, per cui il T. risulta cancellato dal registro anagrafico del Comune di Catania a nulla rileva, in quanto, si deve considerare che l'irreperibilità non ha valore assoluto bensì relativo. Essa, infatti, rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. penumero , l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza , del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ne consegue che, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite mentre, invece, eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post , sulla legittimità della procedura, seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità Sez. 2, Sentenza numero 30060 del 10/06/2003 - Rv. 226681 Sez. 3, Sentenza numero 12838 del 16/01/2013 - Rv. 257165 Sul punto, peraltro, si rileva che la difesa incorre in una contradictio in terminis nel momento in cui, lamentandosi dell'insufficienza delle ricerche svolte, deduce che il T. fosse provvisto di documento identificativo scaduto da tre anni nel quale era indicato un indirizzo di residenza. Orbene, se il documento, come sostenuto dal ricorrente, era scaduto, non si comprende la ragione per cui, subito dopo, viene eccepita la mancanza di ricerche presso il suddetto indirizzo. 2.2. Per quanto concerne la prognosi postuma circa l'imprevedibilità dell'irreperibilità vericatasi in sede dibattimentale, deve essere ritenuta giuridicamente corretta la motivazione della Corte distrettuale. L'irreperibilità, infatti, non deve essere prevedibile al momento dell'assunzione della prima dichiarazione, ed inoltre, non devono sussistere elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all'esame Sez. 3, Sentenza numero 23282 dei 22/04/2004 - Rv. 229424 Sez. 6, Sentenza numero 8384 del 08/01/2003 - Rv. 223731 . Nel caso di specie, il Sig. T., al momento di formalizzare la propria denuncia, non aveva esitato a fornire le proprie generalità, a presentare il proprio documento identificativo e, soprattutto, ad indicare il proprio domicilio. Deve considerarsi, inoltre, che il denunciante è stato iscritto, presumibilmente fino al 1991, presso il registro anagrafico del Comune di Catania e, sulla base delle ricerche svolte, risulta aver effettivamente abitato presso l'indirizzo indicato. Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha qualificato come imprevedibile l'ipotesi della irripetibilità dell'atto qualora ricorra la circostanza che i testimoni siano cittadini stranieri, in quanto, risultando il loro stabile insediamento nel nostro Paese, la probabilità di una loro irreperibilità, valutata con giudizio ex ante , non appare maggiore di quanto non sia per qualunque cittadino italiano Sez. 5, Sentenza numero 48284 del 10/11/2004 - Rv. 230367 Sez. 6, Sentenza numero 21088 del 10/02/2004 - Rv. 228873 . 2.3. Infine, deve essere evidenziato come la decisione della Corte distrettuale sul punto, sia stata adottata non solo in coerenza con la normativa e giurisprudenza di legittimità nazionale ma anche con i principi sanciti dalla Cedu e, segnatamente, dall'art. 6 co.3 lett.d . Le dichiarazioni predibattimentali di cui è stata data lettura in giudizio per sopravvenuta impossibilità di ripetizione sono state valutate non solo sulla base della credibilità, sia soggettiva che oggettiva, del dichiarante, ma anche in relazione agli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali Sez. 2, Sentenza numero 13387 del 14/03/2012 - Rv. 252708 . Infatti, la responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza eurounitaria, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. penumero Sez. 1, Sentenza numero 14807 del 04/04/2012 - Rv. 252269 - ma il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa deve essere controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme Sez. 6, Sentenza numero 2296 del 13/11/2013 dep. 20/01/2014 - Rv. 257771 sentenza della Corte EDU, del 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito Orbene, la Corte distrettuale, in piena aderenza con tali principi di diritto ha provveduto a sottolineare che le circostanziate dichiarazioni del T. sono state riscontrate dal verbale di arresto in atti e dalle deposizioni dei testi verbalizzanti B. e C. pag. 3 del provvedimento impugnato . 3. Ne consegue, il rigetto dei ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.