Incidente con danni alle persone: la sosta momentanea non esclude il reato di fuga

In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, c.d.s. il soggetto che, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro con danni alle persone, si limiti ad effettuare una sosta momentanea, non sufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento.

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33335/15, depositata il 28 luglio. Il caso. Un uomo veniva tratto a giudizio perché, rimasto coinvolto in un incidente stradale, non ottemperava all’obbligo di fermarsi ed ometteva di prestare assistenza alla persona ferita. Il giudice di primo grado assolveva l’imputato dal reato di fuga”, e la pronuncia trovava conferma in sede di appello. Avverso tale decisione ricorreva il PG presso la Corte d’appello territoriale, deducendo violazione di legge quanto alla confermata pronuncia assolutoria. Il conducente ha effettuato una sosta momentanea La Corte di merito ha confermato la pronuncia assolutoria di primo grado sul presupposto che la condotta tenuta dall’imputato si presenta sì come elusiva dell’obbligo di consentire la propria identificazione personale e di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’investimento, ma l’imputato, dopo l’incidente, ha ottemperato all’obbligo di fermarsi e di avvicinarsi alla vittima per costatare le sue condizioni di salute, e solo successivamente si è allontanato dal luogo del sinistro. ma la sosta momentanea non basta. I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, hanno ricostruito nel dettaglio la disciplina dettata dall’art. 189 cds, che descrive in modo puntuale il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un crescendo di obblighi in relazione alla maggior delicatezza delle situazioni che si possono presentare. La norma prevede l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, in presenza di persone ferite, quello di prestare loro assistenza. Quanto, in particolare, al reato di cui all’art. 189, comma 6, cds, la Suprema Corte precisa che esso deve essere qualificato come reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento, impedendo o comunque ostacolando l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente. In tema di circolazione stradale, pertanto, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cds il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. Per tutte le ragioni sovraesposte, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla disposta assoluzione dal reato di fuga e ha rinviato alla Corte d’appello territoriale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 giugno – 28 luglio 2015, n. 33335 Presidente Zecca – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza resa in data 5 ottobre 2012 la Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza dei Tribunale di Pesaro in data 22 giugno 2011 appellata dall'imputato M.G. e dal Procuratore Generale. Il M. era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 189, 1 e 4 comma e 189, 1 e 7 comma del Codice della Strada perché, coinvolto in un incidente stradale con feriti occorso in Pesaro sulla S.P. 20 all'altezza dell'intersezione via Trasimeno, non ottemperava all'obbligo di fermarsi ed ometteva dio prestare assistenza alla persona ferita. Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di fuga e la relativa statuizione veniva confermata dalla corte territoriale 2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona deducendo violazione di legge quanto alla confermata pronuncia assolutoria Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato. Sul punto la Corte territoriale ha così motivato benché la condotta tenuta dal M. si presenti come elusiva dell'obbligo di consentire la propria identificazione personale e di rendere possibile l'accertamento immediato delle modalità e circostanze dell'investimento nel caso di specie non appaiono integrati gli elementi della fattispecie di cui all'art. 189 commi 1 e 6 C.d.S., risultando dalla istruttoria dibattimentale che l'imputato, dopo l'incidente stradale, ha ottemperato all'obbligo di fermarsi e di avvicinarsi alla vittima per costatare le sue condizioni di salute e che, solo successivamente, è risalito sul mezzo, allontanandosi dal luogo del sinistro. La sentenza impugnata si è quindi posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di questa Corte senza peraltro sostanzialmente fornire alcuna congrua motivazione di segno contrario secondo cui cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Rv. 252734 . E' stato in particolare precisato che il nuovo codice della strada all'art. 189 descrive in maniera dettagliata il comportamento che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un crescendo di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare. Così è previsto, per quanto qui interessa, l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza. L'inottemperanza all'obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose comma quinto e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone comma sesto . In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell'arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente la sanzione penale è più grave reclusione fino ad un anno e multa per chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza. Si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici diversi ed attinenti, nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell'incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà. Quanto in particolare al reato di cui all'art. 189, comma 6, trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste, come si è già osservato, nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma sesto in relazione al comma primo , il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento cfr. sul punto Sez. 4 n. 11195 del 12/02/2015 , Rv. 262709 4. Ne consegue l'annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla disposta assoluzione dal reato di fuga con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta assoluzione dal reato di fuga e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia.