No al vetro divisorio nei colloqui con figli e nipoti minorenni

In tema di trattamento dei detenuti in regime di cosiddetto carcere duro”, i detenuti che possono essere sottoposti al regime speciale di detenzione, previsto dall'art. 41 bis O.P. e gli scopi del predetto regime sono chiaramente indicati nel comma 2 del citato articolo, nel quale si statuisce che, nel caso in cui lo stato di detenzione sia stato ordinato per taluno dei delitti richiamati nello stesso articolo, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento previste dall'Ordinamento Penitenziario, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti del detenuto con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. Tuttavia, nella materia de qua la norma regolamentare deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale, e non deve imporre limitazioni che appaiano inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32463, depositata il 23 luglio 2015. I trattamenti degradanti in carcere La Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto più volte modo di pronunciarsi circa la violazione dell'art. 3 cedu, e dunque circa i trattamenti degradanti dei detenuti nelle carceri italiane. In una delle suddette decisioni, essa ha ritenuto che, per il ricorrente, detenuto nel carcere romano di Rebibbia, avere a disposizione solo 2,70 metri quadrati aveva causato disagi e inconvenienti quotidiani, costringendolo a vivere in uno spazio molto esiguo, di gran lunga inferiore alla superficie minima ritenuta auspicabile dal CPT Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti . Sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto all'interno delle singole celle a ciascun detenuto ai termini della Convenzione – aveva affermato la Corte – la mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell'art. 3 cedu. In una decisione del 2013, la CEDU ha invece avuto modo di accertare il carattere strutturale e sistemico della situazione carceraria italiana, ed ha adottato una sentenza pilota”, sospendendo tutti i ricorsi dei detenuti italiani aventi ad oggetto il riconoscimento di analoga violazione e concedendo allo Stato italiano un anno dal passaggio in giudicato della decisione per adottare le misure necessarie, ossia istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi ed idonei ad offrire una riparazione del danno adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario. e le peculiarità del regime di carcere duro”. Il regime carcerario in situazioni di emergenza, previsto dall’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, si connota, in primo luogo, per il massimo isolamento in cui il detenuto è posto i contatti con altri ristretti sono ridotti al minimo. Il detenuto è stipato in una cella singola e non ha accesso a spazi comuni del carcere come palestra o biblioteca. L’ora d’aria è limitata rispetto agli altri detenuti, e anche qui avviene in isolamento. Il detenuto è inoltre posto sotto stretta sorveglianza si tratta di questurini appartenenti ad un corpo speciale di Polizia Penitenziaria i quali, a loro volta, non entrano in contatto con le altre guardie carcerarie. Anche i colloqui con familiari e avvocato difensore sono limitati, al massimo, a non più di due al mese, ed hanno una durata inferiore rispetto a quanto durano i colloqui per i carcerati ordinari. I colloqui per i 41 bis avvengono senza possibilità di contatto fisico, per impedire passaggio di oggetti e, qualora il magistrato lo disponga, possono anche essere registrati. Quanto ai contatti del detenuto con l’esterno, è ammessa solo una telefonata al mese esclusivamente ai familiari più stretti i quali, per essere contattati, devono recarsi di persona presso il carcere della propria città a ricevere la telefonata. Anche la posta del detenuto in 41 bis è strettamente limitata e sorvegliata tutti i pacchi e le buste a lui destinati vengono aperti e controllati a fondo, tranne per casi di corrispondenza proveniente da autorità con competenza in materia di giustizia o da parlamentari. Anche eventuali lettere che il carcerato voglia inviare all’esterno devono essere consegnate all’autorità giudiziaria per essere prima controllate e poi eventualmente spedite. Infine, con riguardo ad alimenti e oggetti personali, il detenuto al 41 bis può richiederne in quantità limitata. All’interno della cella non è inoltre consentito cucinare. Anche gli oggetti personali sono limitati, comprese somme di denaro. Sono inoltre vietati apparecchi fotografici, bottiglie, libri con copertina rigida, nastri per registrare, mentre sono consentiti libri, quaderni, giornali e penne. Le eccezioni al carcere duro. Secondo la sentenza in commento, residua, in capo all’Amministrazione Penitenziaria, un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni rivolte ai detenuti posti al 41 bis . In particolare, la norma regolamentare deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale, e non deve imporre limitazioni che appaiano inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 marzo – 23 luglio 2015, n. 32463 Presidente Giordano – Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha accolto parzialmente il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 Ord. Pen. dal detenuto C.A., sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41 bis Ord. Pan., nella parte in cui lo stesso segnalava una condotta dell’Amministrazione penitenziaria adozione di nuove disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei colloqui visivi con i minori di anni 12 ritenuta illegittima - e segnatamente l'allontanamento dalla sala colloqui di ogni altro familiare, inibito ad assistervi neppure se collocato al di là dei vetro divisorio - e per l’effetto ha disposto la disapplicazione delle circolari ministeriali vigenti in materia, nella parte in cui prevedono l’allontanamento dei familiari per tutta la durata del colloquio fruito senza vetro divisorio dal detenuto con il minore figlio o nipote , nonché l'annullamento del conse quenziale ordine di servizio adottato dalla Casa Circondariale di Cuneo. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto tempestiva impugna zione, il Procuratore della Repubblica di Cuneo, denunciandone l’illegittimità per erronea applicazione di legge. Nel ricorso si evidenzia, in particolare, che, perdere attuazione ai prin cipi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, l'amministrazione peniten ziaria, con la circolare n. 3592 del 9/10/2001 ha introdotto la previsione della possibilità di eliminare il vetro divisorio per consentire l'effettuazione di incontri visivi tra detenuto e familiari minori di dodici anni al fine di garantire la possibilità di manifestazioni affettive nel contesto dei rapporti familiari ed al tempo stesso di impedire l'accesso dei minori, da soli, alla parte detentiva della sala colloqui degli istituti, onde evitare possibili traumi prodotti dal contatto con l’ambiente carcerario. La limitazione che vieta la presenza di altri congiunti adulti trova giustificazione nell’esigenze di impedire l'estensi one del beneficio a tutti i partecipanti al colloquio per ragioni di sicurezza, mentre la materia della regolamentazione dei contatti e dei colloqui dei de tenuti consente l'attivazione della tutela giurisdizionale in tanto in quanto pregiudichi i diritti soggettivi dei detenuti e non di soggetti terzi. Per contro, nel caso in esame non ricorre una lesione di tali diritti per effetto dell’allontanamento dei familiari adulti, dal momento che la prescri zione non ostacola il mantenimento della relazione affettiva ed il contatto fisico col minore, mentre l'interesse al clima di familiarità risulta subvalente rispetto a quello della tutela della sicurezza ed all'esigenza di impedire la trasmissione di oggetti e messaggi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.1 Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare con riferi mento ad una fattispecie non dissimile Sez. 1, n. 46783 dei 23/09/2013 - dep. 22/11/2013, P.M. in proc. Gullotti, Rv. 257473 i detenuti che possono essere sottoposti ai regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis Ord. Pen. e gli scopi del predetto regime sono chiaramente indicati nei se condo comma dei citato articolo, nel quale si statuisce che, nel caso in cui lo stato di detenzione sia stato ordinato per taluno dei delitti richiamati nello stesso articolo, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione delle regole di trattamento previste dall'Ordina mento Penitenziario, qualora ricorrano gravi motivi di ondine e di sicurezza pubblica e vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamen ti dei detenuto con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. Impedire i collegamenti con l'associazione di appartenenza è, quindi, lo scopo principale per il quale è stato previsto un regime speciale di detenzio ne per alcuni detenuti che hanno fatto parte di organizzazioni criminali, ancora operative durante il periodo di detenzione dei detenuto sottoposto al predetto regime. Le particolari restrizioni alle quali devono essere sottoposti ì detenuti ai quali è stato applicato il regime in questione - e stato rilevato sempre nella richiamata decisione - sono previste dall’Ordinamento Penitenziario e sono specificate, in base alle esigenze del caso, nel provvedimento dei Ministro della giustizia che dispone il suddetto regime speciale nei confronti del dete nuto . Non vi è dubbio, però, che residui, in capo all’Amministrazione penitenziaria, un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni rivolte alla suddetta categoria di detenuti, che deve, per altro, essere eserci tato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, senza comunque ren dere inutilmente più penosa la regola speciale imposta al detenuto e senza che si verifichi una inutile compressione di diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto in tal senso, si veda anche, ex multis, Sez. 1, n. 3354 del 06/07/1994 - dep. 28/10/1994, P.M. in proc. Rizzi, Rv. 200606 . In altri termini, si deve affermare che nella materia de qua la norma regolamentare deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale e non deve imporre limitazioni che appaiano inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale. Con la circolare del DAP 3592 in data 9 ottobre 2013 e con la nota n. 0140006 del 18 aprile 2013, nel prevedere che i colloqui con i minori posso no avvenire senza vetro divisorio, sono state imposte dall'Amministrazione determinate regole nei confronti di detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., con riguardo, in particolare, alla presenza di fa miliari adulti, prevedendo il loro accompagnamento all'esterno della sala col loqui. Con l'ordinanza impugnata il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che alcune regole dettate dalla suddetta circolare e dalle successive disposizioni integrative - e segnatamente quella relativa all'allontanamento dei familiari dalla sala colloqui durante lo svolgimento dello stesso - introducessero gra vose limitazioni in contrasto con l'attuale disciplina legislativa della materia e comprimessero diritti costituzionalmente garantiti al detenuto, anche se sot toposto a regime di detenzione speciale, quali il diritto al mantenimento delle relazioni familiari ed in particolare con i componenti minorenni del proprio nucleo familiare figli e nipoti , che sarebbe gravemente compromesso dal l'allontanamento dei familiari adulti, la cui presenza è destinata, al contrario, a svolgere una funzione rasserenante sul minore ed a favorire un sereno svolgimento del colloquio. La summenzionata circolare del DAP e le successive disposizioni inte grative hanno indicato le ragioni per le quali sono state introdotte le regole sopra indicate relative alle modalità di svolgimento del colloquio sussisteva la necessità di bilanciare le esigenza di affettività dei detenuti e dei minori figli o nipoti con quelle di prevenzione poste a fondamento del regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. anche in considerazioni di specifiche gravi situa zioni verificatesi nel recente passato che avevano visto minori strumentaliz zati dai detenuti o dai loro accompagnatori per l'invio di messaggi all’ester no. Risulta evidente, pertanto, che talune delle regole sopra indicate sono state introdotte con l'espressa finalità di impedire che, attraverso il colloquio con il minore, il detenuto sottoposto a regime speciale possa ricevere o co municare all'esterno dei messaggi, malgrado l'utilizzo di impianto di video registrazione. Con l’introduzione delle suddette regole, però, non viene in alcun modo limitato il diritto dei detenuto a coltivare le relazioni con i prossimi congiunti ed in particolare quelle con i minori che compongono il suo nucleo familiare, prevedendo a tal fine anche il contatto fisico con gli stessi, attraverso la eli minazione dei vetro divisorio. Tale fondamentale diritto non risulta in alcun modo conculcato per il solo fatto di impedire la contemporanea presenza di un familiare adulto tale divieto appare, invero, plausibilmente giustificato dall'Amministrazione dalle esigenze di prevenzione indicate nella circolare e nelle disposizioni attuative della stessa. Risulta invero del tutto ragionevole la prescrizione che, nell'ambito di una nuova disciplina che ha previsto l'abolizione dei vetro divisorio ed il con tatto diretto ed anche fisico dei detenuto con il minore, si preveda l'esclusi one dalla sala colloqui come modificata nella sua struttura per effetto delle nuove disposizioni dei familiari adulti, e ciò per motivate esigenze di sicu rezza. Le regole introdotte dalla suddetta, circolare, in conclusione, risultano applicative della legge istitutiva del regime speciale di detenzione ed in linea con !e finalità di questo regime. Dette prescrizioni, inoltre, non hanno sostanzialmente limitato il diritto del detenuto a coltivare attraverso i colloqui le relazioni con i propri familiari, risultando soltanto regolate, in funzione degli scopi dei regime di detenzione speciale, le modalità con le quali i colloqui stessi possono essere svolti. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nel la parte relativa all'autorizzazione del colloquio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.