Per la trasmissione all’estero si deve considerare la data della richiesta della trasmissione e quella del passaggio in giudicato della sentenza

Sia la trasmissione all’estero che quella dall’estero prescindono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, potendo operare anche rispetto a sentenze divenute definitive prima del 5 dicembre 2011.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32536/15, depositata il 23 luglio. Talvolta il dato letterale della norma è piuttosto chiaro, ma la giurisprudenza anche di merito tende a leggere nella legge cosa diversa rispetto a quello che è in effetti scritto nella disposizione. Perché ciò avviene, ove si vogliano evitare inutili fraintendimenti sulla funzione giudiziaria, non è sempre comprensibile, se non nel senso che anche l’errore all’apparenza più banale e quasi inconcepibile può essere commesso, sicché deve essere sempre data, specie in materia penale, ampia possibilità di gravame all’interessato. Il caso. Nella specie è accaduto che il ricorrente volesse scontare la pena all’ergastolo, inflitta con decisione nostrana, in Svezia, ove vive la sua famiglia, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 161/2010. La Corte appello adita aveva dichiarato inammissibile la domanda, in quanto la sentenza in questione era passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della normativa invocata. Data da considerare. Se non che, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare in maniera piuttosto lapalissiana, l’art. 25 del d.lgs. de quo fa riferimento, per quel che qui interessa, alla richieste di trasmissione dall’estero pervenute dopo la data del 5 dicembre 2011 e non al passaggio in giudicato. La possibilità di far riferimento al passaggio in giudicato, peraltro, può essere effettuata avendo riguardo alle eventuali riserve che i singoli Stati possono aver fatto in sede di adozione della decisione tuttavia, se questa indagine manca del tutto, come nella specie, non si può ritenere di non considerare l’istanza di trasferimento avanzata come inaccettabile. Da qui l’ovvia conseguenza di un annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per un nuovo esame. Sul punto non vi è molto altro da dire, se non evidenziare la caparbietà del condannato, che personalmente ha avanzato il ricorso nonostante l’apparente impresa titanica a cui andava incontro, e l’attenzione al caso prestata dalla Cassazione, che, nonostante la richiesta della Procura Generale di inammissibilità del ricorso, non ha temuto di denunciare una lettura errata di una chiara disposizione di legge. Il nostro sistema giudiziario è assai spesso criticato e criticabile, ma talvolta è ancora capace di brillare, come nella specie. Come una barca, che fa acqua da tutte le parti, possa ancora navigare è in effetti un mistero”, ma è anche vero che il senso profondo del rendere giustizia vale di per sé e spesso emerge da sé nonostante le fragilità e le incomprensioni che circondano la giustizia umana.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 – 23 luglio 2015, n. 32536 Presidente Paoloni – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da R.L., detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per i reati di omicidio, armi e ricettazione, con cui chiedeva, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 161 del 2010, il trasferimento in Svezia per l'esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise di appello di Catania il 5.12.2007, paese dove vivono la moglie, cittadina svedese, e i figli. La richiesta è stata dichiarata inammissibile in quanto l'art. 25 del d.lgs. 161 del 2010 non consente che la nuova normativa trovi applicazione in relazione a sentenze divenute irrevocabili prima del 5.11.2011 d'altra parte, è stata esclusa anche la possibilità di applicare la disciplina previgente, mancando nella specie l'iniziativa del Ministro della giustizia. 2. Contro questo provvedimento R.L. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di trasferimento per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 25 d.lgs. n. 161/2010 in subordine chiede di sollevare questione pregiudiziale presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione del citato art. 25 in relazione alla decisione quadro 2008/909/GAI adottata il 27.11.2008. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 3.1. La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata dal ricorrente sulla base di un'applicazione errata della norma transitoria contenuta nel digs. 7 settembre 2010, n. 161. Infatti, l'art. 25 d.lgs. cit. fissa, al primo comma, la regola generale per cui le nuove disposizioni sul riconoscimento, in uno degli Stati dell'Unione europea, delle sentenze di condanna pronunciate in Italia si applicano ai provvedimenti di trasmissione all'estero che siano emessi a decorrere dal 5.12.2011 lo stesso limite temporale è indicato per le richieste di trasmissione dall'estero il comma successivo, invece, prevede una deroga, in base alla quale continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti in presenza di provvedimenti e richieste di trasmissione che si riferiscono a sentenze di condanna divenute definitive prima del 5.12.2011, ma si tratta di una deroga che presuppone una espressa dichiarazione da parte degli Stati membri che se ne vogliano avvalere, sulla base di quanto dispone l'art. 28 par. 2 della decisione quadro 2008/909/GAI tale disposizione prevede che al momento dell'adozione della presente decisione quadro, ogni Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata, continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può essere successiva al 5 dicembre 2011 . Pertanto, sia la trasmissione all'estero che quella dall'estero prescindono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, potendo operare anche rispetto a sentenze divenute definitive prima del 5.12.2011. Solo se uno Stato membro si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 28 par. 2 della decisione quadro, la trasmissione riguarderà unicamente le sentenze divenute irrevocabili dopo il 5.12.2011. Nella presente fattispecie, la Corte territoriale, tenuto conto che il L. è stato condannato con sentenza del 5.12.2007, ha fatto riferimento alla deroga contenuta nel secondo comma dell'art. 25 d.lgs. 161/2010, considerandola erroneamente regola generale della disciplina transitoria, che invece, come si è visto, si riferisce all'epoca in cui viene presentato il provvedimento o la richiesta di trasmissione. Peraltro, prescindendo dagli aspetti relativi alla competenza, il ricorso alla disciplina del comma 2 dell'art. 25 cit. avrebbe dovuto avere come presupposto quantomeno la verifica circa l'eventuale dichiarazione fatta dalla Svezia ai sensi dell'art. 28 par. 2 della decisione quadro, verifica che non risulta sia stata effettuata. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata perché fondata su un'erronea applicazione della disciplina transitoria. Spetterà alla Corte d'appello individuare il pubblico ministero competente ai sensi degli artt. 4 e 6 d.lgs. n. 161 del 2010 per la procedura di trasmissione all'estero avviata dalla richiesta del L P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania.