Liberazione condizionale: ultima tappa del percorso del detenuto verso la risocializzazione

Per ottenere la liberazione condizionale si deve poter formulare, in termini di certezza, un serio e affidabile giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commissione dei reati per i quali è intervenuta la sanzione penale.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32216/15, depositata il 22 luglio. Il caso. Il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l’istanza di liberazione condizionale proposta da un detenuto, condannato all’ergastolo, la cui esecuzione della pena era iniziata nel 1984. Contro questa ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo di essere detenuto da trent’anni e di aver tenuto un comportamento penitenziario ottimo. Il ricorrente rappresentava inoltre sia le difficoltà compiute nella ricerca di un lavoro a causa della sua situazione sia la scelta dell’abitazione provvisoria, che, anche se ritenuta un contesto con alto tasso di criminalità ed emarginazione sociale, appariva invece una condizione comune a quasi tutti i quartieri metropolitani. Ravvedimento. La Corte si sofferma inizialmente sulla nozione di ravvedimento” che risulta rilevante ai fini della concessione della liberazione condizionale, disciplinata dall’art. 176 c.p Ribadendo principi già sostenuti da una costante giurisprudenza della Cassazione, il ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali . Si deve infatti poter formulare in termini di certezza un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commissione dei reati che hanno portato alla sanzione penale. Ne consegue che, per accertare il presupposto del ravvedimento, si deve tenere conto non solo degli esiti del trattamento penitenziario, ma anche della complessiva condotta del soggetto, in modo che entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale del condannato e della sua effettiva capacità a reinserirsi nel tessuto sociale v. sez. I, n. 34946/2012 sez I, n. 9001/2009 . Liberazione condizionale. La Corte ha più volte ribadito, in coerenza con il principio della gradualità del trattamento, il criterio per cui la liberazione condizionale dovrebbe collocarsi nella fase terminale del progressivo trattamento risocializzativo del condannato e dovrebbe porsi, nella successione scalare delle misure alternative che permettono spazi sempre maggiori di libertà, come una sorta di temporanea e finale messa alla prova del condannato v. sez. I, n. 18022/2007 . Pur non essendo una regola assoluta e codificata, la Cassazione ritiene che questa impostazione risponda a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso, confermando le valutazioni compiute dal Tribunale di sorveglianza di Torino che riteneva prematura, nel caso di specie, la concessione del beneficio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 – 22 luglio 2015, n. 32216 Presidente Giordano – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dei 26 marzo 2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta da A.I., in atto detenuto presso la Casa di reclusione di Alessandria. 1.1. II Tribunale premetteva che - l'istante stava scontando la pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni tre, in virtù di un cumulo di pene inflittegli con quattro sentenze di condanna per vari reati favoreggiamento, ricettazione, omicidi, violazioni della normativa sulle armi e della normativa sugli stupefacenti, associazioni per delinquere, sequestro di persona e altro , commessi tra il 1975 e il 1984 - a carico dei medesimo risultavano inoltre dodici condanne per altri reati contravvenzione al foglio di via obbligatorio, resistenza a pubblico ufficiale, furto, reati in materia di falso, violazioni delle leggi doganali e altro , commessi tra il 1973 e il 1974 - l'esecuzione della pena era iniziata il 29 settembre 1984. 1.2. Tanto premesso e richiamate la nota informativa della Questura di Alessandria e la relazione di sintesi, che dava conto del percorso criminale dell'istante, della sua condotta penitenziaria, delle attività trattamentali espletate, degli esiti degli accertamenti dell'UEPE di Catania e di Milano e del recente rigetto della sua istanza di ammissione alla semilibertà da parte del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, e che concludeva per la prosecuzione dei trattamento intramurario anche al fine di approfondire alcuni aspetti della personalità del medesimo, tra cui la revisione critica delle scelte devianti, il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che - il beneficio richiesto doveva essere ritenuto preferibilmente concedibile nel momento finale e conclusivo dei trattamento diretto al riadattamento sociale dei condannato, avuto riguardo alla sua diversa natura rispetto alle misure alternative alla detenzione e alle diverse condizioni richieste, poiché presupponeva la prova certa dell'effettivo completamento del processo di risocializzazione dell'interessato e della sua già avvenuta completa emenda - esso, pertanto, doveva far seguito al positivo esperimento di altre misure alternative intermedie, mentre nella specie l'unica misura fruita dall'istante era stata la liberazione anticipata e neppure risultava acquisita la prova certa della sua avvenuta emenda. 2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, l'interessato A., che ha chiesto l'accoglimento delle sue doglianze, rappresentando di essere detenuto da trenta anni, di avere tenuto un ottimo comportamento penitenziario e di avere in atto scontato circa trentotto anni di reclusione, tenuto anche conto della liberazione anticipata ottenuta e da ottenere. Secondo il ricorrente, che rappresentava le difficoltà nella ricerca di un lavoro idoneo alla situazione attuale, era spiegabile la mancata conferma da parte della Cooperativa Agrifoglio della iniziale disponibilità alla sua assunzione, riferita dall'UEPE di Milano, avuto riguardo al tempo decorso per le attività processuali e l'acquisizione di informazioni e relazioni, cui si aggiungevano la sua età, gli anni di detenzione, la pesante condanna e le sue condizioni di salute. E' anche pretestuoso, ad avviso del ricorrente, il riferimento operato in termini negativi all'abitazione provvisoria in cui egli alloggerebbe, poiché l'inserimento della stessa in un contesto di più palazzi ad alto tasso di criminalità ed emarginazione sociale è circostanza comune a quasi tutti i quartieri metropolitani. Né il Tribunale ha considerato la sua fruizione di permessi premio da diversi anni e le pronunce favorevoli di questa Corte in altri casi, tra i quali quelli relativi a B. e M 3. II Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato ampia requisitoria scritta, concludendo, previo richiamo a pertinenti principi di diritto, per il rigetto del ricorso. 4. II 22 giugno 2015 il ricorrente, in atto detenuto presso la Casa circondariale di Rossano, ha presentato, per mezzo del difensore di fiducia avv. S.C., un motivo aggiunto, rappresentando, a sostegno del ricorso, di avere già fruito di oltre sette anni di liberazione anticipata e del beneficio dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, e di avere per l'effetto patito una carcerazione superiore ai quarant'anni. Considerato in diritto 1. II ricorso non è fondato. 2. Si rileva in diritto che, secondo i principi fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, e qui riaffermati, la nozione di ravvedimento , rilevante ai fini della concessione della liberazione condizionale art. 176 c.p. , comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali, e a formulare in termini di certezza - ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del medesimo all'osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commissione dei reati per i quali è intervenuta la sanzione penale. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento dei presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello stesso e alla effettiva capacità dei suo ordinato reinserimento nel tessuto sociale tra le altre, Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, dep. 12/09/2012, Somma, Rv. 253183 Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, dep. 27/02/2009, P.G. in proc. Mambro, Rv. 243419 Sez. 1, n. 18022 dei 24/04/2007, dep. 10/05/2007, P.G. in proc. Balzerani, Rv. 237365 . Questa Corte, sotto concorrente profilo e in coerenza al principio della gradualità del trattamento e dell'osservazione nella concessione dei benefici penitenziari, ripetutamente affermato da questa Corte come criterio che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione tra le altre, Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 26/03/1999, Foti, Rv. 212794 Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, dep. 24/05/2011, P.G. in proc. D'Ambrosio, Rv. 250231 , ha anche rimarcato che la liberazione condizionale si colloca nella fase terminale dei progressivo trattamento risocializzativo e si pone, nella successione scalare di misure alternative che implicano spazi sempre maggiori di libertà, come una sorta di temporanea e finale messa alla prova del condannato Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, citata, in motivazione . 3. Di tali principi il Tribunale di sorveglianza di Torino ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione. 3.1. Il Tribunale ha, invero, valutato i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale, e, in particolare, la personalità del ricorrente in rapporto allo stato dell'intrapreso percorso di risocializzazione e al giudizio sul suo ravvedimento, e, con apprezzamenti adeguatamente giustificati sulla base dei dati fattuali acquisiti esaustivamente ripercorsi e qui sintetizzati sub 1.1. e 1.2. del ritenuto in fatto , e ragionevolmente improntati al principio della certezza del giudizio prognostico di ravvedimento dai delitti commessi in un lungo arco di tempo e al parametro della progressività trattamentale, ha ritenuto prematuro il beneficio, avuto riguardo alla necessaria verifica della consistenza dell'intrapreso percorso trattamentale di rieducazione e recupero, in assenza di prova certa dell'avvenuta emenda rispetto alla dimostrata devianza, attraverso il preliminare positivo esperimento, in successione scalare e in ambiente esterno, di altre intermedie misure alternative, successive alla sola fruita liberazione anticipata, quali la semilibertà di recente negata e l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale. 3.2. Tali valutazioni, esenti da vizi logici e giuridici, resistono alle censure dei ricorrente, che, senza una effettiva correlazione con le ragioni della decisione, oppongono una rilettura nel merito, neppure consentita in questa sede, di circostanze fattuali relative all'attività lavorativa e alla sistemazione abitativa , che hanno rappresentato passaggi argomentativi del più articolato apprezzamento delle emergenze disponibili, che è stato invece condotto infondatamente rappresentano la valenza del lungo periodo detentivo e della fruizione di permessi e della liberazione anticipata, già ritenuti implicitamente i primi ed espressamente la seconda sub valenti rispetto alla rilevata necessità della ulteriore verifica, attraverso una concreta verifica degli esiti di misure gradate, dello stato dei trattamento penitenziario e dell'avvenuta emenda, e del pari infondatamente si dolgono della omessa applicazione dei principi fissati in altri casi dalla giurisprudenza di questa Corte, che, al contrario, hanno rappresentato la base normativa del discorso giustificativo della decisione. 4. II ricorso va pertanto rigettato. Segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.