Le Sezioni Unite: la confisca sopravvive alla causa estintiva del reato, purché ci sia già stata condanna e si tratti di confisca diretta

Inoltre e a corollario la confisca di denaro nei conti correnti è confisca diretta - non per equivalente - e non viene travolta dalla prescrizione del reato.

Così le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 31617/15, depositata il 21 luglio. Il fatto processuale. Con la sentenza d’appello veniva disposto il proscioglimento per intervenuta prescrizione – in riforma della sentenza di condanna del tribunale – e la misura della confisca nei confronti di un funzionario della pubblica amministrazione che aveva indotto i titolari di un’azienda fornitrice dell’ente a versare ingenti somme di denaro per agevolare la conferma dell’incarico. Veniva disposta confisca ai sensi degli artt. 240, comma 2, c.p. e 322 ter c.p. – limitatamente alle somma per cui è stato provato il nesso di pertinenzialità con la condotta delittuosa - per fatti ricondotti all’ipotesi di corruzione ex art. 319 c.p., pur dichiarato estinto il reato. L’imputato ricorre in Cassazione rilevando, fra gli altri motivi, l’incompatibilità strutturale e sostanziale dell’applicazione della confisca nei confronti del prezzo del reato, pur intervenuta una sentenza dichiarativa della prescrizione che, almeno in via formale, ha estinto il reato per i fatti a fondamento della misura di sicurezza patrimoniale. Il dubbio viene mosso fino alle Sezioni Unite, che, in ordine alla suddetta compatibilità, rievocano i plurimi precedenti nomofilattici e le recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, giungendo, con lungo motivare, a soluzioni chiarificatorie dei magmi giurisprudenziali. Le Sezioni Unite fissano i paletti le soluzioni adottate non possono che valere per i tipi di confisca in oggetto – nel caso ex art. 322 ter c.p. e per ogni altro tipo di confisca con funzioni preventive – e non in ogni caso di misura ablatoria assolvendo queste, per le diversità applicative e normative di ogni disciplina particolare, a funzioni distinte nell’ordinamento penale e criminale. Il primo quesito in caso di dichiarazione di estinzione del reato, può essere applicata la confisca, purché si tratti di confisca con funzioni preventive, ci sia già stata condanna Va premesso, a seguito di quanto sopra, che per le Sezioni Unite la confisca ex art. 322 ter c.p. non possiede connotazioni di tipo punitivo, essendo orientata al ripristino della situazione di fatto antecedente alla commissione del fatto di reato – come, ad esempio, quella prevista ex art. 5 d.lgs. n. 231/2001, in punto di responsabilità delle persone giuridiche seguenti da reato -, per la necessità di riparare alla condizione di illiceità del trasferimento di valore che ha seguito la condotta di reato. Siccome non assimilata a pena, ben può la confisca in oggetto essere compatibile con l’assenza di un giudicato formale di condanna, purché sia stata accertata la responsabilità penale del confiscato, in modo non equivoco. Solo in caso di giudicato sostanziale di condanna – anche quando viene accertata la causa estintiva del reato - e di preesistenza di una sentenza di condanna – avvenuta, a rigor di logica, quando la causa estintiva del reato ancora non era maturata -, il giudice penale disponente potrà confermare la confisca. Si tratta di soluzione che le Sezioni Unite hanno ritenute compatibile con gli ultimi afflati della Corte Costituzionale v. sentenza n. 49/2015 e della Corte europea dei diritti dell’uomo v. sentenza Drassich dell’11 febbraio 2007 che non avevano escluso la compatibilità di cui si tratta, purché ci si fosse adeguati ai prodromi essenziali per l’accertamento di una responsabilità penale individuale, almeno in termini sostanziali, purché chiari, inequivoci ed oltre ogni ragionevole dubbio. Le Sezioni Unite lanciano un monito ai giudici per mantenere la confisca per un reato ormai prescritto, occorre estesamente motivare in punto di responsabilità dell’imputato. e si tratti di confisca diretta. Va esclusa siffatta compatibilità in caso di confisca per equivalente – v. art. 322 ter , comma 2, c.p., fra le altre ipotesi nell’ordinamento -, ove l’ablazione patrimoniale acquisisce una rilevanza afflittiva e sanzionatoria per l’assenza di alcun nesso di pertinenzialità con il reato – salvo ai fini della quantificazione del prezzo o del profitto, cui parametrare l’ablazione -. Quando intercede la prescrizione o altra causa estintiva del reato, cade anche la confisca per equivalente. L’ultimo quesito è confisca diretta, e non per equivalente, quella volta a recuperare le somme di denaro profitto del reato acquisite ai conti correnti del reo. Riscontrate delle vive distonie giurisprudenziali, le Sezioni Unite accedono all’opinione che si tratti di confisca diretta e che questa non venga travolta da eventuali sentenze dichiarative della causa di estinzione del reato. Per i giudici, di fatto, qualsiasi trasformazione che la massa di denaro derivante del reato subisca – nel caso la confusione con altri beni fungibili in un conto corrente dedicato, al pari di investimenti in beni immobili – costituisce ad ogni modo profitto di reato, sintagma interno alla confisca diretta. Soccorre la confisca per equivalente – nei confronti di altri” beni - solo quando il reo è incapiente anche in liquidità finanziarie.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 26 giugno – 21 luglio 2015, n. 31617 Presidente Santacroce – Relatore Macchia