Occupa il campo e impedisce l’allenamento della squadra: disposto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive

Nel caso in cui, occupando il campo, si interrompa e si impedisca l’allenamento dei giocatori di una squadra, si pone in essere una condotta minacciosa e violenta che rientra nelle ipotesi previste dall’art. 6 l. n. 401/1989 che prevede il divieto di accedere alle manifestazioni sportive.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31387/15, depositata il 20 luglio. Il caso. Un uomo interrompeva l’allenamento della squadra di basket milanese Olimpia Armani Jeans e impediva ai giocatori ed all’allenatore di svolgere la propria attività. A seguito di questo episodio il Questore di Milano disponeva con un provvedimento il divieto per il soggetto di accedere ai luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive relative alla squadra citata, e la presentazione, presso la Questura di Milano, mezz’ora dopo l’inizio delle manifestazioni sportive in questione, per la durata di due anni. Il gip convalidava il provvedimento poiché riteneva che le condotte poste in essere dall’uomo fossero riconducibili all’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989 che disciplina il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Infatti, nonostante la fattispecie fosse peculiare – la condotta era rivolta contro i giocatori della propria squadra, accusati di scarso impegno nelle gare - andava comunque ricollegata alle manifestazioni sportive. Inoltre, essendo connotata da violenza e minaccia era riconducibile all’art. 610 c.p. violenza privata ed era contemplata dalle previsioni dell’art. 6 citato. L’uomo ricorreva per cassazione denunciando violazione di legge i fatti erano avvenuti in una seduta di allenamento della squadra in un luogo diverso da quello in cui si disputano le gare e non vi era stata alcuna colluttazione o contrasto minaccioso. Presupposti del provvedimento del Questore e della convalida del Giudice. La Corte richiama una sentenza delle Sezioni Unite n. 44273/2004 in cui si risolveva il contrasto giurisprudenziale riguardante i requisiti minimi del provvedimento del Questore con cui viene imposto l’obbligo di presentazione previsto dall’art. 6 citato. In quell’occasione si era affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, ossia la pericolosità del soggetto, verificando che i fatti indicati dal Questore ne siano indizio sicuro l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, che, se ritenuta eccessiva, può essere ridotta, ma non aumentata, ex officio dal giudice le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Condotta minacciosa e violenta durante le manifestazioni sportive. Secondo la Corte il gip ha convalidato correttamente il provvedimento del Questore. Infatti la condotta, consistita nell’occupare il campo, interrompendo e impedendo l’allenamento ai giocatori della squadra, è da ritenersi minacciosa e violenta e per questo correttamente riconducibile alle previsioni di cui all’art. 6 citato. La norma, inoltre, fa riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a causa di manifestazioni sportive, ricomprendendo condotte che, pur se non tenute durante eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalità. Il gip ha giustamente rilevato che, essendo l’episodio avvenuto durante un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, sia indiscutibile il collegamento tra lo scopo della condotta e le manifestazioni sportive.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 aprile – 20 luglio 2015, numero 31387 Presidente Mannino – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Il Questore di Milano, con provvedimento in data 2/4/2014, disponeva nei confronti di M.B. il divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive relative alla squadra dell'Olimpia Armani Jeans Milano, nonché la presentazione presso la Questura di Milano - Ufficio Denunce - mezz'ora dopo l'inizio delle manifestazioni sportive in questione, per la durata di anni due. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto richiedeva la convalida dei provvedimento, notificato in data 2/4/2014 ore 19,20. Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con ordinanza in data 4/4/2014, ore 16,40, convalidava il provvedimento del Questore. Rilevava il G.i.p. che fosse certa l'attribuibilità al B. delle condotte indicate nel provvedimento del Questore interruzione di un allenamento, con impedimento ai giocatori ed all'allenatore di svolgere la propria attività e che esse fossero riconducibili alle ipotesi previste dall'articolo 6 comma 1 L.401/89. Nonostante la peculiarità della fattispecie la condotta era rivolta contro i giocatori della propria squadra, accusati di scarso impegno nelle gare non c'era dubbio che la condotta medesima fosse collegabile a manifestazioni sportive per tali dovendosi intendere non solo le gare ma anche la preparazione ad esse . La condotta violenta e minacciosa , infine, riconducibile all'articolo 610 cod.penumero , era contemplata nelle previsioni dell'articolo 6 cit. 2. Ricorre per cassazione M.B., a mezzo dei difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all'articolo 6 comma 1 L.401/89 e 2 bis D.L. 20/8/2001 numero 336, in quanto i fatti sarebbero avvenuti in occasione di una seduta di allenamento della squadra Olimpia basket di Milano, in luogo diverso da quello dove si disputano le gare. Denuncia altresì la violazione di legge articolo 6 comma 1 L.401/89 e 2 bis D.L. 20/8/2001 numero 336 con riferimento alla riconducibilità al ricorrente della condotta ascritta alle ipotesi previste dalla norma. Assume che non vi era stata alcuna colluttazione od alterco minaccioso ma, anche a voler ritenere configurabile nel comportamento tenuto l'ipotesi di cui all'articolo 610 cod.penumero , non potevano trovare applicazione le prescrizioni imposte, non essendo tale fattispecie prevista nell'elenco tassativo di cui all'articolo 6 cit. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Va, innanzitutto, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte sentenza numero 44273/2004 , risolvendo il contrasto giurisprudenziale manifestatosi in relazione ai requisiti minimi del provvedimento dei Questore, con cui viene imposto l'obbligo di presentazione di cui al comma 2 articolo 6 L.13.12.1989 numero 401 e succ.modif.,dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale numero 512 dei 20,11.2002, numero 136 dei 23.4 1998 e numero 234 del 20.1.1997, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè a la pericolosità dei soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità b l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Con la predetta decisione le sezioni unite hanno anche precisato che il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto dei percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato. 3. In ordine al fumus di attribuibilità delle condotte ai ricorrente, il G.i.p. ha indicato, richiamando la parte narrativa del provvedimento dei Questore, che il ricorrente aveva partecipato insieme a numerose altre persone alla interruzione dell'allenamento dei giocatori della squadra di basket Olimpia Milano, occupando il campo ed impedendo la prosecuzione dell'allenamento. Si trattava, quindi di una condotta minacciosa e violenta. Facendo, poi, la norma riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a causa di manifestazione sportive, debbono ritenersi in essa ricompresi anche quelli di cui alla fattispecie in esame. Nell'espressione a causa di manifestazioni sportive debbono, invero, ricomprendersi anche le condotte che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità cfr. Cons.Stato, sez.3, 8/11/2011 . Correttamente, pertanto, il G.i.p. ha rilevato che, essendo stata la condotta tenuta durante un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, indiscutibile fosse il collegamento tra la finalità della condotta medesima e le manifestazioni sportive. Si addebitava, invero, ai giocatori di non essersi impegnati sufficientemente nelle competizioni, tanto da determinare l'eliminazione della squadra da un trofeo nazionale, e la mancanza di vittorie a livello di campionati nazionali ed internazionali. Le precedenti pronunce di questa Corte, richiamate dal ricorrente, si riferiscono ad ipotesi diverse festeggiamenti indetti per commemorare la fondazione di una società calcistica manifestazione nelle strade cittadine da quella in contestazione interruzione di un allenamento in vista della partecipazione a manifestazioni sportive . 4. Infine, quanto al secondo motivo di ricorso, il G.i.p. non si è limitato a far riferimento all'articolo 610 cod.penumero , avendo evidenziato che la condotta violenta e minacciosa, consistita nell'interrompere l'allenamento ed impedire la prosecuzione dello stesso, fosse certamente riconducibile alle previsioni di cui all'articolo 6 L.401/89. 5. Al rigetto dei ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.