Sequestro preventivo del quotidiano on line: il “no” delle Sezioni Unite

In presenza dei presupposti legittimanti, è consentito il sequestro preventivo di un sito web o di una pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei servizi di renderli inaccessibili. La testata giornalistica telematica – assimilabile a quella tradizionale – rientra nel concetto di stampa” il giornale online, così come quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo tranne che nei casi previsti dalla legge tra essi non figura l’ipotesi del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 31022 depositata il 17 luglio 2015. Quando la diffamazione corre sul web . Due giornalisti sono indagati per avere diffamato un magistrato l’articolo incriminato veniva pubblicato sulla pagina web di un famoso quotidiano, che veniva posto sotto sequestro preventivo dal Gip. Anche il Tribunale della Libertà confermava il provvedimento cautelare e avverso la relativa decisione veniva proposto ricorso per cassazione. Si può sequestrare in via preventiva un quotidiano online? Per rispondere all’interrogativo, ad avviso della Prima Sezione Penale della Suprema Corte, è necessario risolvere due distinte questioni. Ci si chiede intanto se sia o meno possibile procedere al sequestro preventivo di risorse telematiche” mediante oscuramento e, in seconda battuta, se questa misura cautelare si possa applicare ad un giornale online. Dato che su questi spinosissimi ed attualissimi argomenti sussiste il rischio concreto di un contrasto giurisprudenziale, l’intera questione viene girata” alle Sezioni Unite. che, con una decisione articolata ma allo stesso tempo di scorrevolissima lettura forniscono due risposte molto interessanti. Si può oscurare in via cautelare un sito web? La perplessità nasce dal fatto che il sequestro di una realtà virtuale” non può eseguirsi con la materiale imposizione di un vincolo di indisponibilità, o con la sua apprensione deve necessariamente consistere nell’ordine di eseguire un’attività positiva l’oscuramento, appunto finalizzata a rendere inaccessibile il sito Internet. Su questo punto si registra un vivace contrasto giurisprudenziale, nel quale si contendono la scena sentenze recenti ove si ammette la possibilità di applicare il sequestro preventivo ad un sito web imponendo all’indagato di oscurarlo, e altre decisioni di segno contrario più risalenti nel tempo , ispirate alla logica secondo cui non si può sequestrare un’attività, ma soltanto il prodotto di quest’ultima diversamente, infatti, il sequestro assumerebbe le caratteristiche di una vera e propria inibitoria, non prevista nel nostro sistema processuale penale. Le Sezioni Unite, per risolvere il quesito, ripercorrono l’intera disciplina del sequestro preventivo, sottolineando che questa misura cautelare ha una finalità di difesa sociale”. Il web è una cosa”? La convenzione del Consiglio d’Europa in tema di crimine informatico il c.d. cybercrime è il caposaldo normativo dal quale oggi non si può – e non si deve – prescindere. Al di là delle qualificazioni di diritto interno, infatti, ciò che importa è rilevare la natura allarmante del crimine commesso via web. Ecco perché, pur non essendo quest’ultimo una cosa” nell’accezione naturalistica del termine, ne è legittimo il sequestro. Il web, ed i dati che al suo interno circolano vorticosamente, sono quindi assimilabili alle cose”. Il problema, tuttavia, non si risolve soltanto sulla base di questa assimilazione il nostro ordinamento, infatti, con una legge del 2008 ha previsto soltanto il sequestro probatorio dei dati informatici e nulla prevede sul versante cautelare. I Supremi Giudici, però, osservano che nel decreto legislativo del 2003 sul commercio elettronico”, attuativo di una direttiva europea, vi è una norma che consente all’autorità giudiziaria di chiedere all’ Internet service provider di impedire l’accesso ad un contenuto elettronico illecito, afferente ad un servizio offerto via web. Altri interventi normativi europei ad esempio in quello contro la pedopornografia prevedono l’oscuramento del sito Internet incriminato quale efficace mezzo di contrasto alle espressioni della c.d. criminalità informatica”. Con queste premesse, la conclusione è scontata il nostro sistema normativo – adeguandosi a quello sovranazionale - può ritenere legittimo il sequestro preventivo del web ove ricorrano i presupposti applicativi della cautela fumus commissi delicti e periculum in mora . Data la particolare natura di Internet, è evidente che l’apposizione del vincolo di indisponibilità deve necessariamente consistere nel rivolgere al fornitore del servizio informatico l’ordine di oscurare” il sito, rendendolo inaccessibile al pubblico. Si può sequestrare un quotidiano informatico”? Ammessa la possibilità di procedere all’oscuramento cautelare di un sito web, la Suprema Corte passa all’esame della seconda questione un giornale online è sequestrabile in via preventiva? Dopo avere magistralmente ricostruito la normativa in tema di libertà di stampa dal 1848 ad oggi, mettendo in luce la variazione di intensità delle condizioni di sequestrabilità dei giornali in relazione ai vari periodi storici e politici , i Supremi Giudici tengono bene a mente il duplice presupposto costituzionale della sequestrabilità della stampa periodica riserva di legge e di giurisdizione soltanto nei casi tassativamente previsti si può quindi sequestrare un quotidiano. Tra questi ad esempio apologia del fascismo, violazione del diritto d’autore, eccetera non figura la natura diffamatoria di uno scritto. Queste sono – in via di estrema sintesi – le norme che riguardano la carta stampata. Possono andare bene anche per i quotidiani elettronici? Alcune recenti sentenze di legittimità negano ai giornali online le garanzie spettanti a quelli cartacei. Le Sezioni Unite dissentono da questo orientamento. La attualizzazione” del concetto di stampa. Non si può ignorare il progresso, e i Supremi Giudici, riuniti nel massimo consesso, ne danno atto anche i quotidiani online vanno considerati alla stessa stregua di quelli tradizionali” stampati su carta. Come i secondi, anche i primi hanno un direttore responsabile, una redazione e così via. Non vi sarebbero ragioni logiche per estrometterli dalle garanzie che tutelano la carta stampata, a meno di non volere tollerare ingiustificabili disparità di trattamento. Anche il quotidiano telematico quindi, è un prodotto editoriale a tutti gli effetti e va tutelato secondo la legislazione sulla stampa non si può sequestrare se è pubblicato un articolo diffamatorio. Questa speciale garanzia, però, non si estende a blog , social networks , newsletters , ed agli altri strumenti di manifestazione e diffusione del pensiero elettronici. Insomma, da Piazza Cavour giunge un importante messaggio le norme non sono realtà statiche ma dinamiche, e vanno adattate ai tempi. Ecco come l’interpretazione evolutiva, salvando il diritto dalla senescenza precoce, lo ringiovanisce e lo mantiene nei limiti del possibile in efficienza.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 gennaio – 17 luglio 2015, n. 31022 Presidente Santacroce – Relatore Milo