Senza abilità da parte del ladro non può essere configurato il delitto di furto con destrezza

In tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell’agente sia connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre tali da eludere la sorveglianza dell’uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso.

Con la sentenza n. 31285, depositata il 17 luglio 2015 la IV sezione Penale della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della nozione di destrezza”, configurandone limiti e confini per una efficace applicabilità della circostanza relativa nell’ipotesi del reato di cui all’art. 624 c.p Furto con destrezza. La motivazione della sentenza in commento appare interessante anche per il raffronto che viene effettuato tra la configurazione del furto semplice” rispetto a quello circostanziato”. Nel caso di specie, il Tribunale della Libertà territoriale aveva rigettato l’istanza del riesame proposta dal ricorrente contro l’ordinanza del Gip applicativa della misura cautelare della custodia in carcere relativamente ad un’ipotesi di furto con destrezza, in conformità all’art. 624 c.p. e all’art. 625, comma 1, n. 4 c.p Il ricorrente contrasta la sentenza per violazione di legge ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della aggravante contestata. Caratteristiche dell’azione condotta con destrezza . Gli Ermellini, in primo luogo, rilevano che il Tribunale del riesame non ha escluso l’aggravante contestata per avere l’indagato approfittato della distrazione della persona offesa intenta a parlare con altro soggetto seduto su di una panchina per sottrarle rapidamente la borsa appoggiata per terra. E’ su questo aspetto dunque che la Suprema Corte deve valutare il corretto operare dei giudici di merito sulla scorta dell’esatta identificazione dell’aggravante. In tema di furto aggravato – proseguono i giudici di Piazza Cavour – la condotta di destrezza è quella qualificata da modalità dell’azione, caratterizzata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre, che si aggiungono all’attività di impossessamento e che si connotano per la loro idoneità a eludere la sorveglianza dell’uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente e in costanza di fatto. Si tratta dell’orientamento prevalente in giurisprudenza, considerato che ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l’agente si avvalga di una sua particolare abilità per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o ad attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento delle sue cose. Applicazione da parte del giudice di merito. Nel corso del tempo la stessa giurisprudenza di merito – osservano i giudici del Palazzaccio – ha avallato l’interpretazione della norma de quo appena descritta, affermando che in tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell’agente sia connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre tali da eludere la sorveglianza dell’uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso. In buona sostanza, secondo la Corte di Cassazione l’aggravante della destrezza presuppone comunque un’abilità, sia pure non necessariamente eccezionale, per far si che il derubato non possa accorgersi della sottrazione, e l’approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea appunto a sviare l’attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirne il possesso. Finalità deflattiva perseguita dal legislatore . Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, è necessario precisare che il concetto di destrezza indica una particolare abilità, astuzia, sveltezza nel commettere il fatto, posto che la destrezza presuppone l’esistenza di un’abilità straordinaria, evidenziando dunque una capacità superiore e tale comunque da saper evitare la vigilanza normale dell’uomo medio. Inoltre, lo stesso legislatore, rendendo procedibile a querela di parte il delitto di furto, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 625 c.p., persegue una finalità deflattiva – così dicono testualmente i giudici di legittimità. Pertanto, un orientamento interpretativo che, attraverso l’attribuzione del significato più ampio del furto possibile alle singole ipotesi previste dall’art. 625 c.p., rendesse marginale, se non eccezionale, la stessa configurazione semplice, perseguibile a querela, configurando in maniera palese una contrarietà alla ratio legis , vanificherebbe il risultato perseguito. Conclusioni. In definitiva, non sembra possibile individuare nessuna particolare abilità nella condotta del ricorrente, in quanto quest’ultimo si era limitato ad impossessarsi della borsa in un momento di disattenzione della parte offesa, senza porre in essere alcun accorgimento idoneo a causarlo. Da qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché dell’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere con immediata scarcerazione del ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 luglio – 17 luglio 2015, n. 31285 Presidente Brusco – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale della Libertà di Genova ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di M.D. avverso l'ordinanza dei GIP presso il Tribunale di Imperia applicativa della misura cautelare della custodia in carcere relativamente al reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n. 4 cod. pen. 2. Avverso la predetta decisione ricorre il M. denunciando violazione di legge ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della aggravante contestata. Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato. Il Tribunale dei riesame ha ritenuto di non dover escludere l'aggravante de qua per aver l'indagato approfittato della distrazione della persona offesa, intenta a parlare con un altro soggetto seduto su di una panchina, per sottrarle rapidamente la borsa appoggiata per terra. Osserva la Corte in tema di furto aggravato, la condotta di destrezza è quella qualificata da modalità dell'azione connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre che si aggiungono all'attività di impossessamento e che si connotano per la loro idoneità a eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente e in costanza del fatto Sez. 4, sent. n. 42672 del 19/04/2007 , atteso che, ciò che caratterizza la destrezza, infatti, è la circostanza che l'agente si avvalga di una sua particolare abilità per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, ad attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento delle sue cose Sez. 4, sent. n. 11079 del 22/12/2009 nello stesso senso, sez. 4, sent. n. 13491 del 13/11/1998, secondo cui in tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilità, sveltezza, callido artificio ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre ed ingannevoli, tali da eludere la pur vigile attenzione dell'uomo medio impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente ed in costanza del fatto, senza che perciò possa assumere rilievo il fatto che la sottrazione sia scoperta anche subito dopo il suo avverarsi . La giurisprudenza di merito, dai canto suo, ha avallato tale percorso interpretativo, affermando in egual misura che, in tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso cfr., tra le tante, Trib. Torino, sez. 5, 08/06/2010 . Invero, secondo i giudici di merito, la condotta di destrezza è quella condotta significativamente volta al l'approfitta mento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa App. Reggio Calabria, sent. n. 712 del 27/03/2008 . Tale aggravante, infatti, presuppone comunque un'abilità, sia pure non necessariamente eccezionale, per far sì che il derubato non possa accorgersi della sottrazione, e l'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea appunto a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso. In effetti, già subito dopo l'entrata in vigore del Codice Rocco, è stato rilevato che il concetto di destrezza comprende tutti quei modi di commissione del delitto che consistono nell'esplicazione d'una speciale abilità fisica del ladro, tale da poter eludere, sviare o impedire che si ridesti l'attenzione dell'uomo medio, anche se in concreto non consegua lo scopo. Del resto, anche il più recente sapere giuridico ha evidenziato in egual modo che il concetto di destrezza, per unanime definizione di dottrina e giurisprudenza, indica una particolare abilità, astuzia, sveltezza nel commettere il fatto, posto che la destrezza presuppone l'esistenza di una abilità straordinaria, e cioè deve evidenziare una capacità superiore e tale comunque da saper evitare la vigilanza normale dell'uomo medio. Inoltre, vi sono considerazioni storicistiche che militano a sostegno di questo assunto, considerato che l'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario , rendendo procedibile a querela di parte il delitto di furto salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui all'art. 61, n. 7 , e art. 625 , persegue una chiara finalità deflattiva e dunque, sarebbe palesemente contrario alla ratio legis un orientamento interpretativo che, attraverso l'attribuzione del significato più ampio del furto possibile alle singole ipotesi previste dall'art. 625 c.p., rendesse marginale, per non dire del tutto eccezionale, la stessa configurazione semplice, perseguibile a querela, vanificando il risultato perseguito il legislatore. Nella specie la condotta dei M. non appare caratterizzata da alcuna particolare abilità, essendosi questi limitato ad impossessarsi della borsa in un momento di disattenzione senza porre in essere alcun accorgimento idoneo a causarlo della parte offesa. 4. II provvedimento impugnato va pertanto annullato come pure l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. Ne consegue che il ricorrente, per effetto della riqualificazione del fatto come reato non circostanziato, deve essere liberato, non essendo consentita, a norma dell'art. 280 cod. proc. pen., comma 2, la detenzione cautelare. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere e dispone l'immediata scarcerazione del M. se non detenuto per altra causa. Dispone l'immediata comunicazione del presente dispositivo al Procuratore Generale presso questa Corte.