Il mancato rispetto della segnaletica da parte della vittima non esclude la responsabilità dell'automobilista imprudente

La Cassazione interviene in un tema di pressante attualità – la responsabilità penale per reati commessi durante la circolazione stradale – oggetto a più riprese di spinte riformatrici tese ad irrigidire le sanzioni edittali si pensi, in tempi recenti, al c.d. omicidio stradale , per lo sconcerto generato dai dati diffusi dai media.

Con la sentenza n. 30989/15, depositata il 16 luglio, la sez. IV della Cassazione, partendo dal sistema di norme dettato per prevenire incidenti, sfrutta i precedenti giurisprudenziali e le massime d'esperienza per convalidare l'impianto di merito senza travalicare i compiti dell'organo nomofilattico. Sotto questo profilo, ribadisce principi consolidati, indicando chiaramente lo statuto di quella che è diventata, sedimentandosi l'indirizzo in argomento, una vera e propria attività pericolosa. Il caso. Il giudizio a quo trae origine dalla morte di una donna, che aveva imprudentemente attraversato in auto un incrocio senza rispettare l'obbligo di fermarsi, restando travolta, poi, dal violento impatto con una Mercedes, proveniente dalla direzione opposta e spinta ad elevatissima velocità dal suo conducente. Il Tribunale di Napoli condannava quest'ultimo per il delitto di omicidio colposo, alla pena di un anno di reclusione ed al risarcimento del danno patito dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede l'esito del primo grado, poi, era integralmente confermato dalla Corte d'appello partenopea. Ricorreva per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito desunto l'eziologia dell'evento, illogicamente, da una serie di prove ambigue ed incerte, omettendo di considerare il contributo della persona offesa che, da un lato, non aveva rispettato lo stop” e, dall'altro, viaggiava senza aver allacciato le cinture di sicurezza. Gli Ermellini – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso – rigettano integralmente l'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va osservato, in primis , come la scarna ma completa parte motiva avrebbe potuto essere ancor più ridotta, visto che alcuni aspetti censurati nell'atto afferivano direttamente il merito. L'inammissibilità di un nuovo esame della dinamica. Ed infatti il Collegio, preliminarmente, opera un doveroso filtro – imposto dal codice di rito – delle doglianze difensive, adoperando un parametro troppo spesso disatteso dalle parti che si rivolgono ai giudici di legittimità un mero dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto”, identica, peraltro, nei due gradi di giudizio, non può qui trovare cittadinanza dalla motivazione censurata, infatti, non emergono profili di macroscopica illogicità”, gli unici rilevanti per il sindacato della Cassazione. Dopo aver eliminato dal panorama valutativo ogni riflessione spuria, quindi, la Corte si concentra sul punto nodale della vicenda il rapporto causale tra le condotte dei protagonisti e l'evento. Il nesso causale. Il cuore della disamina, invero, riguarda – ferma restando l'indispensabile premessa circa l'oggetto del giudizio e, dunque, rispetto alla sola tenuta del sillogismo proposto – le circostanze dalle quali s'è inferita l'efficacia causale della condotta dell'agente. A tal proposito, l'iter motivo fornisce un sintetico elenco delle caratteristiche del sinistro il limite di velocità era fissato a 30 km/h al termine della strada dalla quale proveniva la prima auto era previsto l'obbligo di fermarsi lo scontro era avvenuto al centro dell'incrocio, già pienamente impegnato l'auto dell'imputato viaggiava ad una velocità altissima – prossima, secondo le stime degli esperti, ai 100 hm/h – tanto da entrare in testa-coda”, causare danni rilevantissimi ad entrambi i veicoli e, nondimeno, proiettare la vittima al di fuori dell'abitacolo. In tale contesto, la disamina dell'Estensore adopera, in primo luogo, la norma che impone al conducente di essere in grado di compiere ogni manovra necessaria in condizione di sicurezza, moderando la velocità in prossimità delle intersezioni ed arrestandosi prontamente dinanzi a qualunque ostacolo prevedibile art. 141 c.d.s. utilizza, quindi, la massima d'esperienza per la quale, guidando un mezzo di trasporto, non può riporsi cieca fiducia nella diligenza degli altri utenti della strada citando, sul punto, molteplici massime, da Cass., sez. IV n. 9420/1988, sino a Cass., sez. IV n. 12361/2008, , arrivando così a decretare l'infondatezza dei motivi di ricorso. In altre parole, l'azione presentava tanto profili di colpa generica – in base all'assunto esperienziale appena descritto – quanto aspetti di colpa specifica – per la violazione della regola cautelare codificata in questione – ed era causalmente efficiente rispetto all'evento, posto che la violazione dell'obbligo di precedenza non è situazione imprevedibile ed impone, quindi, al conducente favorito ad un incrocio di moderare la velocità ed ispezionare la strada per evitare sinistri . Analoghe osservazioni valgono per il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della donna, circostanza che secondo la Corte, al più, può riverberarsi sul trattamento sanzionatorio e sull'entità del risarcimento. Tutti principi ai quali si conforma la giustificazione fornita in appello, che risulta logica e coerente, superando intatta il controllo di razionalità. Conclusioni. La decisione in analisi trae spunto dal caso di specie per offrire al lettore, in poco spazio, un esempio di equilibrio tra i limiti dello scrutinio di ultima istanza – che non può addentrarsi, come noto, nella ricostruzione del fatto – e la necessità di indagare la solidità del nesso causale affermato nei gradi di merito. Da questo punto di vista, sfrutta la sinergia tra solidi indirizzi in diritto ed i consueti canoni di logica formale, dirigendo la propria attenzione sulla motivazione del provvedimento, unico riferimento possibile per valutare indirettamente la supposta violazione di legge penale. Se ne ricava, incidentalmente, un quadro chiaro degli obblighi dell'automobilista – sulla scorta dell'esegesi delle norme extrapenali connesse – che, in buona sostanza, dovrà attenersi a criteri di prudenza che gli impongono non solo di essere diligente, ma, di esserlo al punto da poter evitare la negligenza altrui.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 febbraio – 16 luglio 2015, n. 30989 Presidente Brusco – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 27/11/2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di M.C. per il delitto di omicidio colposo in danno di F.A Veniva anche confermata la pena di anni uno di reclusione e la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidare in separato giudizio. All'imputato era stato addebitato che, alla guida della sua auto Mercedes, percorrendo via Botteghelle di Napoli, impegnando un incrocio a velocità non inferiore ai 100 k/h, era andato a collidere con altra auto Fiat Punto che già aveva impegnato l'incrocio, determinando in tal modo la morte della F., conducente dell'altro veicolo acc. in Napoli il 16/10/2004, ore 23.40 . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione, laddove la corte di merito, così come il giudice di primo grado, a fronte della rilevazione di una velocità elevata dell'auto dell'imputato, desunta presuntivamente da indici probatori dubbi ed incerti, non aveva preso in considerazione che l'efficacia causale dell'evento era da ricondurre alla esclusiva responsabilità della vittima, la quale non aveva rispettato il segnale di stop e non aveva allacciato la cintura di sicurezza. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. 2. Va premesso che la Corte di merito, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto che la responsabilità dell'imputato emergesse dalle seguenti circostanze - L'incidente era avvenuto in una strada gravata da un limite di velocità di 30 k/h - L'auto della vittima proveniva da sinistra rispetto al veicolo dell'imputato e la strada percorsa dalla F. era gravata da segnale di stop - Lo scontro era avvenuto al centro della carreggiata - La velocità dell'auto del M., al momento del fatto, era elevatissima, come si desumeva dai rilevanti danni ai veicoli dalle deposizioni dei verbalizzanti, esperti della materia dalla circostanza che al momento dello scontro il veicolo del M. aveva fatto un testa-coda dalla circostanza che il corpo della vittima era stato sbalzato fuori dall'abitacolo - smentita era la testi difensiva della velocità moderata, infatti, contrariamente alle deduzioni del M., l'auto Mercedes non era stata trovata con la terza marcia innestata, ma a folle . Sulla base di tali considerazione la corte distrettuale confermava la condanna. Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto della ricostruzione dell'incidente, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. 3. Ciò premesso quanto alla ricostruzione dei sinistro, va ricordato che l'art. 141 del C.d.S., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce tra l'altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile inoltre deve regolare la velocità in prossimità delle intersezioni. Nell'interpretare la disposizione, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare ulteriormente che, il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque, in prossimità di un incrocio, moderare la velocità, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, compresa quella che non gli venga accordata la precedenza spettantegli cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1826 del 23/11/1990 Ud. dep. 08/02/1991 , Rv. 186307 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9615 del 19/03/1991 Ud. dep. 14/09/1991 , Rv. 188213 . Inoltre, che il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12789 del 18/10/2000 Ud. dep. 07/12/2000 , Rv. 218473 . Nel caso di specie la Corte di merito, con coerente e logica motivazione, ha evidenziato che l'imputato è sopraggiunto all'intersezione a velocità notevolmente superiore a quella consentita ed in ogni caso non adeguata a prevenire lo scontro con un veicolo che aveva già ampiamente impegnato l'incrocio, sebbene senza rispettare lo stop, determinando pertanto l'incidente con la sua condotta. Né vale ad escludere la colposa causalità della condotta del M. la circostanza che la vittima non abbia rispettato l'obbligo di dare la precedenza, ciò in quanto è patrimonio di comune esperienza che nella circolazione stradale non può farsi affidamento sulla assoluta diligenza e rispetto delle regole degli utenti della strada, per cui la violazione dell'obbligo di precedenza non è un evento imprevedibile ed impone quindi, al conducente favorito ad un incrocio di moderare la velocità ed ispezionare la strada per evitare sinistri cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12361 dei 07/02/2008 Ud. dep. 20/03/2008 , Rv. 239258 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15561 dei 17/10/1990 Ud. dep. 23/11/1990 , Rv. 185856 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9420 dei 21/06/1988 Ud. dep. 23/09/1988 , Rv. 179227 . Pertanto nessuna violazione di legge e difetto di motivazione è dato riscontrare laddove la Corte di merito, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, ha rilevato da parte sua la violazione di ordinarie regole di diligenza e prudenza colpa generica , nonchè di specifiche disposizioni del C.d.S. colpa specifica , e che tale condotta colposa causalmente efficiente è stata posta in essere a fronte di un evento prevedibile ed evitabile, se solo fosse stato rispettato il limite di velocità di 30 k/h. 4. Quanto alla circostanza che la vittima non allacciasse la cintura di sicurezza, va anche in tal caso rammentata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull'ammontare risarcitorio Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42492 del 03/10/2012 Ud. dep. 31/10/2012 , Rv. 253737 . Valutata pertanto la infondatezza delle censure, il ricorso deve essere rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.