Border line e psichicamente instabile: era consapevole di vessare la compagna?

In tema di maltrattamenti in famiglia, i Giudici devono accertare la sussistenza del dolo unitario, il quale si concretizza nella volontà e nella consapevolezza di porre in essere un comportamento oppressivo e prevaricatorio reiterato nel tempo.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30432/15, depositata il 14 luglio. Il caso. La Corte di appello di Cagliari confermava la condanna di un uomo per il delitto di cui all’art. 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi , in quanto aveva maltrattato la fidanzata convivente. L’imputato ricorre per cassazione, contestando in particolare la sussistenza del dolo unitario, necessario per integrare il reato in questione. L’uomo infatti era affetto da una grave patologia psichiatrica, il che avrebbe escluso la sussistenza del dolo. Descrizione del reato. I Giudici di legittimità ricordano che il delitto di maltrattamenti consiste nel sottoporre i familiari a una serie di atti oppressivi continui e tali da provocare sofferenze, privazioni e umiliazioni, le quali sono causa di disagio continuo e incompatibile con le normali condizioni di vita. Dolo unitario e programmatico. A proposito dell’insussistenza del dolo sostenuto dall’imputato, gli Ermellini ricordano che nel reato di maltrattamenti in famiglia, il dolo è unitario e programmatico. Ciò significa che esso costituisce l’elemento che unifica una pluralità di atti lesivi della vittima e si concretizza nella volontà di porre in essere una condotta vessatoria e prevaricatoria che si realizza con la ripetizione dei maltrattamenti. I singoli episodi dunque, che rappresentano una condotta abituale, manifestano la sussistenza di un programma criminoso che riguarda i fatti complessivi, animato da una volontà unitaria di vessare la vittima Cass.,n. 7192/03 . In base a tali principi, la Suprema Corte constata che nel caso di specie, i Giudici di merito avrebbero dovuto accertare la reale sussistenza in capo all’imputato della consapevolezza e della volontà di maltrattare in modo continuato la compagna, tenendo conto che si trattava di un soggetto border line affetto da gravi patologie psichiche e considerando i periodi di normalità che si erano alternati con gli atti lesivi. Poiché nel caso di specie, tale indagine non è stata compiuta con rigore, la Corte di Cassazione annulla la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Cagliari.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 maggio – 14 luglio 2015, n. 30432 Presidente Agrò – Relatore Rotundo Fatto e diritto 1. D.M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 27-11-14, la Corte di Appello di Cagliari, sezione I penale, ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del vizio parziale di mente , pronunciata nei suoi confronti in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., a lui ascritto per avere maltrattato la fidanzata convivente M.R. in Cagliari, l'8-12-13 . Nel ricorso si deduce Violazione di legge in punto di affermazione della sua responsabilità, non essendo stata raggiunta la prova della abitualità delle condotte vessatorie e/o maltrattanti. Violazione di legge e vizio do motivazione per la insussistenza nel caso di specie del reato di maltrattamenti in considerazione della grave patologia di carattere psichiatrico da cui era affetto esso imputato, che impediva la certa sussistenza dei dolo unitario indispensabile per la sussistenza del delitto. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei beneficio della sospensione condizionale della pena. Violazione dell'art. 521 c.p.p. per essere stato esso imputato condannato oer il reato abituale di maltrattamenti in famiglia, mentre in imputazione risulterebbe contestato unicamente il fatto dell'8-12-13. 2. II secondo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già chiarito che il dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia art. 572 cod. pen. è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizzza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte Sez. 6, Sentenza n. 6541 del 11/12/2003, Rv. 228276, Bonsignore . In definitiva, il reato di cui all'art. 572 cod.pen. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo Sez. 6, Sentenza n. 7192 del 04/12/2003, Rv. 228461, Camiscia . In base a questi principi i Giudici di merito avrebbero dovuto accertare funditus la reale sussistenza in capo all'imputato, nel caso di specie, della consapevolezza e volontà di vessare in modo abituale la compagna convivente, tanto più in presenza di un soggetto border line affetto da pesanti anomalie psichiche e in considerazione dei sicuri periodi di normalità che si erano alternati con gli atti lesivi. Una indagine di tal fatta non è stata effettuata con l'indispensabile rigore e la necessaria accuratezza dalla Corte di Appello. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari. Restano superate le altre censure sollevate dal ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.