Patteggiamento irrevocabile prima della pronuncia di incostituzionalità? Pena da rideterminare

La Corte di Cassazione ribadisce la necessità di rinegoziazione dell’accordo tra le parti ai fini della rideterminazione della pena applicata con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile prima della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 32/2014.

È quanto confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 30112, depositata il 13 luglio 2015. Il caso. Il Tribunale di Torino, decidendo quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di rideterminazione della pena presentata per effetto della pronuncia n. 32/2014 Cost. da un uomo condannato con sentenza irrevocabile dal gip di Torino per il reato di cui all’art. 73, comma 1 bis , d.p.r. n. 309/1990 – riferito a droghe leggere –, osservando che i gravissimi precedenti penali, anche specifici, del reo consentivano di ritenere la pena inflitta non solo non illegale, ma sostanzialmente congrua. Avverso tale pronuncia, ricorreva il condannato, deducendo con ricorso personale di non essere mai stato processato prima per reati in materia di stupefacenti e, con ricorso presentato dal difensore, la manifesta illogicità dell’ordinanza, poiché la pena, a seguito della sopracitata pronuncia della Corte Costituzionale, risultava calcolata in base a parametri dichiarati costituzionalmente illegittimi. I principi che assicurano la legalità della pena. La Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite a risoluzione di un precedente contrasto in forza del quale, quando successivamente alla pronuncia di sentenze irrevocabili di condanna interviene la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma penale, pur diversa da quella incriminatrice ma comunque incidente sulla determinazione della pena, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare il trattamento sanzionatorio in favore del condannato. Per i delitti di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990, inoltre, le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno ritenuto che la pena applicata con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile prima della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 32/2014 debba essere rideterminata in sede esecutiva attraverso la rinegoziazione dell’accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell’esecuzione che viene interessato attraverso l’incidente di esecuzione attivato dall’interessato o dal Pubblico Ministero. Ancora, le Sezioni unite, hanno sottolineato come l’unico obiettivo indicatore della gravità di un reato sia il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore, pur dovendo sulla valutazione astratta compiuta dal legislatore innestarsi la valutazione in concreto compiuta dal giudice di merito. Non ritenendo quanto stabilito dal Tribunale di Torino conforme ai principi sovraesposti, da ritenersi imprescindibili in quanto finalizzati ad assicurare l’effettività legalità della pena, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato l’ordinanza in oggetto, rinviando al gip del Tribunale di Torino per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 giugno – 13 luglio 2015, n. 30112 Presidente Giordano – Relatore Di Tomassi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 8 maggio 2012, irrevocabile il 22 settembre 2012, L.A. è stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino alla pena di 4 anni di reclusione e 17.333,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309 del 1990, riferito a droghe leggere. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di rideterminazione della pena avanzata dal condannato per effetto di Corte cost. n. 32 del 2014. A ragione ha osservato che i gravissimi precedenti penali, anche specifici dell'A., e l'importanza dell'episodio consentivano di ritenere la pena inflitta non solo non illegale, ma sostanzialmente congrua. 2. Ha proposto ricorso i A.L. con atto personale e a mezzo del difensore avv. R.C. chiedendo l'annullamento della ordinanza. Denunzia 2.1. con il ricorso personale, che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non era mai stato processato prima per reati in materia di stupefacenti 2.2. con il ricorso del difensore, richiamando sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, che l'ordinanza era affetta da manifesta illogicità, la pena inflitta risultando, a seguito di Corte cost. n. 32 del 2015, ingiusta perché calcolata in base a parametri edittali dichiarati costituzionalmente illegittimi. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. 2. Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697, risolvendo il contrasto al quale ha pure fatto riferimento il ricorrente, ha affermato il principio che, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale, ancorché diversa da quella incriminatrice, ma comunque incidente sulla commisurazione della pena in espiazione, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare il trattamento sanzionatorio in favore del condannato pur se il provvedimento correttivo da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore . Nel caso in esame rileva dunque, con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per le droghe cosiddette leggere, Corte cost. n. 32 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle modifiche recate all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 dal d.l. n. 272 del 2005 convertito in legge n. 46 del 2006, ristabilendo per l'ipotesi del comma 1-bis, che interessa nel caso in esame, i previgenti limiti edittali. Con le decisioni in data 26/02/2015, nei procedimenti r.g.n. 22621/2014 Jazouli r.g.n. 49591 Marcon r.g.n. n. 48107/2013 Sebbar, le Sezioni Unite, hanno quindi affermato che per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativi a droghe c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di patteggiamento sulla base di normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza Corte cost. n. 32 dei 2014 deve essere rideterminata in mitius, avuto riguardo ai più favorevoli limiti edittali, anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile Sez. U, informazione provvisoria n. 5 del 2015 che tanto vale altresì nel caso in cui tali delitti siano stati ritenuti in continuazione, parimenti dovendo essere rideterminata per detti reati - satellite la pena alla luce della più favorevole cornice edittale Sez. U, n. 22471 del 22/02/2015, Marcon che analoghe rideterminazioni devono essere effettuate in sede esecutiva, allorché si tratti di pene applicate con sentenze irrevocabili prima della pronunzia d'illegittimità costituzionale, attraverso la rinegoziazione dell'accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell'esecuzione che viene interessato attraverso l'incidente di esecuzione attivato dall'interessato o dal Pubblico ministero , in sintonia con quanto previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Sez. U, informazione provvisoria n. 6 del 2015 . E Sez. U, n. 22471 del 22/02/2015, Marcon le altre sentenze non risultano ad oggi depositate ha, in particolare, stigmatizzato che Invero, l'unico, obiettivo indicatore della gravità di un reato è il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore, il quale - evidentemente - modula la pena edittale a seconda del disvalore che ritiene di attribuire alle ipotesi criminose, che egli stesso ha enucleato. Né potrebbe essere diversamente, in quanto il giudice non può sostituirsi al legislatore, al quale ultimo soltanto spetta decidere, nell'esercizio della funzione sovrana di produzione dei diritto, se una condotta contraria alla legge debba essere punita e quindi qualificata più o meno gravemente di un'altra cfr. Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, Varnelli, Rv. 209485-209487 . Va da sé che, sulla valutazione in astratto compiuta dal legislatore e di seguito ad essa , sì innesta la valutazione in concreto compiuta dal giudice di merito, il quale ha conosciuto tanto il fatto-reato, quanto il suo autore di persona e/o attraverso gli atti , e che, dunque, è in grado di determinare, nello specifico, il trattamento sanzionatorio da applicare . Certamente, dunque, Come ebbe [ ] a chiarire, in una risalente sentenza, la Corte costituzionale sent. n. 15 del 1962 , l'individuazione della pena da parte del giudice non può prescindere dalla considerazione della gravità dei reato e della personalità del reo . Ma, come è ovvio, la valutazione discrezionale dei giudice nella individuazione della pena in concreto da applicare non può prescindere dagli indicatori astratti il minimo e il massimo edittale che il legislatore gli ha fornito. È nell'ambito di quello spazio sanzionatorio che il giudicante deve compiere la sua valutazione. Con la conseguenza che se detto spazio muta si restringe o si dilata , mutano inevitabilmente i parametri entro i quali la valutazione in concreto deve essere effettuata . 3. A tali principi, che il Collegio condivide perché assicurano un controllo di effettiva legalità della pena, non si è attenuto il provvedimento impugnato, che, avuto riguardo alle diverse cornici edittali, ha mantenuto ferma la pena inflitta nonostante questa corrispondesse all'epoca al minimo edittale e rappresenti oggi, invece, il massimo così sostanzialmente eludendo il dovere di prendere atto della declaratoria d'illegittimità costituzionale e di adeguare la pena ai mutati parametri. Né agli atti risulta la motivazione della sentenza di merito, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto puntualmente valutare. 4. L'ordinanza impugnata deve per tali ragioni essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino perché, proceda a nuovo esame, rideterminando la pena inflitta al ricorrente, non necessariamente in termini matematicamente proporzionati, ma tenendo comunque conto della sensibilissima differenza delle cornici edittali a suo tempo considerate e quelle invece applicabili per effetto di Corte cost. n. 32 del 2014 e alla luce delle non sovvertibili valutazioni dei giudice della cognizione in ordine alla concreta gravità del reato, sia espresse sia implicitamente desumibili dai criteri di determinazione della pena adottati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Torino.