Troppi analcolici per il cenone di Capodanno: automobilista condannato

Inequivocabile l’esito dell’etilometro. Irrilevante il richiamo difensivo dell’uomo al fatto di aver bevuto solo analcolici questi prodotti, difatti, seppur in misura minima, contengono comunque alcol. Logica e prudenza avrebbero dovuto consigliare all’automobilista di non mettersi alla guida.

Festa e bagordi, con bevute annesse. Tipico clima da ‘Capodanno’. Meglio, però, evitare, a tarda notte, di mettersi alla guida, anche se si è abusato non di alcolici ma di analcolici. Questi ultimi prodotti, difatti, sono comunque alcolici, anche se a bassa gradazione”. E berne tanti, troppi, può comportare, legittimamente, la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza”. Cassazione, sentenza numero 29904, quarta sezione penale, depositata oggi . Etilometro . Primo dell’anno davvero pessimo per un automobilista, che, post ‘cenone’, fermato dalle forze dell’ordine e sottoposto ad etilometro, viene sanzionato per guida in stato di ebbrezza . Inequivocabile l’ esito del test . Unico sollievo, per l’uomo, per la decisione dei giudici d’Appello, i quali, modificando parzialmente la decisione emessa in Tribunale, ne confermano la responsabilità penale, ma sostituiscono la pena dell’arresto con un’ ammenda di 5mila euro . Vittoria, però, non soddisfacente, per l’automobilista, il quale sceglie di presentare ricorso in Cassazione. Chiara la linea difensiva proposta gli è vietata, per motivi di salute , l’ assunzione di alcolici . Ciò significa che, molto probabilmente, nel corso del ‘cenone di Capodanno’ gli sono stati offerti analcolici , da lui bevuti, che in realtà si sono rivelati alcolici. Analcolici . L’uomo rivendica la propria innocenza, e la propria buonafede. Ma la visione difensiva tracciata viene ritenuta non accettabile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, invece, ritengono corrette le osservazioni tracciate tra Tribunale e Corte d’Appello. Decisiva, paradossalmente, proprio la deduzione difensiva , da cui emerge scarsa consapevolezza circa il fatto che anche i cosiddetti ‘analcolici’ sono, in realtà, alcolici, anche se a bassa gradazione . Ciò fa apparire evidente la mancanza di diligenza dell’uomo, il quale avrebbe dovuto evitare di assumere bevande contenenti alcol , anche se in misura minima, o, in alternativa, non porsi alla guida del veicolo . Tutto ciò conduce alla conferma della condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza , con relativa ammenda di 5mila euro .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 marzo – 10 luglio 2015, n. 29904 Presidente Romis – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza resa in data 10 luglio 2014 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza dei Tribunale di Belluno, sezione di Pieve di Cadore, in data 18 aprile 2013, appellata da D’A.S., sostituiva la pena dell'arresto a questi inflitta con la pena di € 5.000,00 di ammenda. Il D’A. era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza. 2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo dei difensore il D’A. lamentando la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. Considerato in diritto 3. II ricorso va dichiarato inammissibile consistendo nella mera reiterazione delle deduzioni difensive già avanzate in sede di appello e cui la Corte territoriale ha dato ampia ed esauriente risposta. Aveva infatti in tale sede sostenuto l'imputato che gli era preclusa per motivi di salute l'assunzione di alcolici e che quindi era probabile che, nel corso del cenone di capodanno, gli fossero stati offerti analcolici che tali in realtà non si erano rilevati. Sul punto la gravata sentenza ha rilevato come trattasi di fattispecie punibile anche a titolo di colpa che risulta integrata anche dalla stessa deduzione difesa che evidenzia come vi sia scarsa consapevolezza circa il fatto che anche i cd. analcolici, in realtà, sono alcolici anche se a bassa gradazione”. 4. Conformemente questa Corte cfr. Sezione 4, n. 47279 del 2014 ha avuto modo di rilevare che nella fattispecie contravvenzionale de qua la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve comunque evitare di assumere bevande contenenti alcool. Nel caso di specie, peraltro, non è contestato il fatto che l'esito dell'alcoltest sia risultato positivo e neppure è contestato il buon funzionamento dell'apparecchiatura. Pertanto ininfluente risulta il fatto che l'imputato abbia assunto sostanze alcoliche in quanto contenute in un analcolico da lui assunto dato che, considerata la prevedibilità dell'assorbimento, regole di diligenza gli avrebbero dovuto consigliare di non porsi alla guida del veicolo onde evitare comunque di incorrere nella commissione del reato. 5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186 , consegue la condanna dei ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2015