Il diritto reale di garanzia su bene immobile permane (e quindi prevale) sulla confisca

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Firenze ha emesso un’importante ordinanza con la quale ha stabilito, nell’ambito di un procedimento per incidente di esecuzione, che il diritto reale di garanzia nella fattispecie ipoteca iscritto su un bene immobile permane e prevale sulla confisca successiva disposta con una sentenza penale emessa a carico dei proprietari dell’immobile stesso.

Il caso. In particolare l’ordinanza di cui trattasi, riconosciuta la buona fede di un primario istituto bancario, titolare del diritto reale di garanzia conseguente alla concessione di un mutuo, ha disposto la permanenza dell’ipoteca nonostante l’intervenuto provvedimento di confisca disposta, ai sensi dell’art. 240, comma 1, c.p., con la sentenza di patteggiamento a carico dei proprietari del bene in quanto sede dell’attività illecita svolta . Il provvedimento in commento trae origine da un’istanza dell’istituto bancario con la quale si chiede, specificamente, di riconoscere la prevalenza del diritto reale di garanzia accordato al terzo di buona fede qual è, appunto, nel caso in questione, l’istituto stesso . Il Giudice di Firenze, come risulta evidente dal provvedimento emesso, affronta e risolve le questioni rilevanti ai fini del decidere. a il regolare contraddittorio. Prima di tutto quella attinente al corretto formarsi del contraddittorio. Interessante notare che il Giudice dell’Esecuzione ha evidenziato come, nel particolare caso che ci occupa, il rapporto esecutivo non intercorre esclusivamente tra il Pubblico Ministero ed il soggetto istante, ma coinvolge, trattandosi di bene immobile confiscato, i soggetti cui la legge attribuisce compiti gestionali, o amministrativi, in forza dell’intervenuta misura di sicurezza patrimoniale. Prova ne sia che il contraddittorio è stato integrato sia nei confronti dell’Agenzia del Demanio, ritenuta competente in quanto l’ipotesi di confisca in esame non è stata disposta nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata, sia nei confronti del A.N.B.S.C. ovverosia l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati istituita con il d.l. n. 4/2/10, n. 4, convertito nella legge n. 50/10. L’orientamento del GIP fiorentino è senz’altro condivisibile anche se l’integrazione del contraddittorio a favore della A.N.B.S.C. è frutto, probabilmente, di un eccesso di prudenza tenuto conto che quest’ultima è competente a subentrare all’Agenzia del Demanio, per la gestione dei beni di cui si dispone ablazione, nel caso di procedimenti di prevenzione relativi a fenomeni di criminalità organizzata nonché in relazione alla confisca disposta ex art. 12 sexies d.l. n. 306/92, convertito nella legge n. 356/92. Poteva quindi il GIP limitare il contraddittorio all’Agenzia del Demanio, visto che la questione riguardava la confisca quale misura di sicurezza patrimoniale. E’ tuttavia indiscutibile che la vocatio del soggetto che ha compiti di amministrazione dei beni confiscati è, come detto, corretta nonché correlata al fatto che detto soggetto possa qualificarsi come interessato al procedimento di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 666 c.p.p. b la buona fede. Quanto al secondo aspetto di grande rilevanza ai fini del decidere, riguardante il merito, è necessario evidenziare come il Giudice dell’Esecuzione abbia ben affrontato e anche ben risolto la questione della buona fede del terzo interessato allo svincolo dal provvedimento ablativo. Interessante notare come l’istituto di credito titolare del diritto di garanzia, nell’adire il Giudice dell’Esecuzione, richiedeva non già la revoca della confisca, ma la permanenza della garanzia reale, gravante sull’immobile successivamente confiscato, onde consentire le esecuzioni delle ragioni del credito. E’ appena il caso di ricordare come, per costante giurisprudenza di legittimità, l’emissione di un provvedimento che valorizzi il diritto del terzo presuppone la prova dell’anteriorità della trascrizione del titolo ed anche della situazione soggettiva di buona fede, da intendersi quale affidamento incolpevole. Nella fattispecie risolta dal Giudice fiorentino il parametro utilizzato al fine di ritenere provata la buona fede è quello temporale correttamente il GIP accorda la buona fede dell’istante su una base logica-giuridica estremamente solida e cioè la rilevante distanza di tempo intercorsa tra l’iscrizione ipotecaria e la successiva commissione dei reati. Il GIP, infatti, evidenzia come la data di iscrizione della notizia di reato a carico dei proprietari del bene sia di molto successiva rispetto alla concessione del mutuo garantito da parte della banca. E’ evidente quindi che l’istituto di credito che ebbe a concedere il mutuo per acquistare l’immobile non poteva certamente sapere a quale tipo di attività illegale sarebbe stato destinato molti anni dopo. A parere degli scriventi quanto deciso è pienamente condivisibile così come lo è la motivazione. Conclusione. E’ noto peraltro che la dimostrazione della buona fede da parte del terzo non sempre è agevole ed anzi, in alcuni casi, è davvero probatio diabolica . L’ordinanza analizzata ritiene, come abbiamo visto, provata la buona fede sulla scorta di un elemento certo ed oggettivo collegato al tempo intercorso tra la concessione del mutuo e la successiva iscrizione nel registro degli indagati da parte dei proprietari. Non sempre però il terzo di buona fede potrebbe vantare argomenti così evidenti. Potrebbe quindi essere una buona pratica per gli istituti bancari, o comunque per gli operatori finanziari, quella di richiedere ed ottenere, prima della concessione del mutuo e della successiva ipoteca, un certificato penale e soprattutto un certificato dei carichi pendenti del richiedente così da poter valutare se i medesimi siano negativi, onde precostituirsi una prova – pro futuro – della diligenza impiegata e quindi della buona fede nell’agire.

Tribunale di Firenze, ufficio Indagini Preliminari, ordinanza 25 maggio Giudice Bagnai Fatto e diritto Rilevato che banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato in Cancelleria una istanza con la quale ha chiesto che il Giudice dell'esecuzione penale, riconosciuta la buona fede di MPS quale terzo estraneo ai fatti, accerti e dichiari la permanenza del diritto reale di garanzia ipoteca che era stata iscritta in favore di MPS il 15/06/2000 sull'immobile di via n. in Firenze, immobile che successivamente è stato confiscato con la sentenza n. del 3/11/2006 nel procedimento penale promosso contro P. T. + 3 Ritenuta la propria competenza quale giudice dell'esecuzione penale Rilevato che il PM si è rimesso alla decisione del GIP · Considerato che il rapporto esecutivo, nel particolare caso che ci occupa, non intercorre esclusivamente tra il Pubblico Ministero ed il soggetto istante ciò avviene esclusivamente nei casi tipici di incidente proposto dal soggetto condannato ma coinvolge - trattandosi di beni confiscati - i soggetti cui la legge attribuisce compiti gestionali o amministrativi in forza dell'intervenuta confisca Cfr ex plurimis Sez 1, Sentenza n. 45260 del 27/09/2013 Cc. dep. 08/11/2013 Rv. 257912 Rilevato che nel caso in esame è stato integrato il contraddittorio sia nei confronti dell'Agenzia del Demanio ritenuta in un primo momento competente in quanto non si tratta di una confisca disposta nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata che dell'A N.B.S.C. e che nessuna delle due è intervenuta nel giudizio di esecuzione Ritenuto che la richiesta di Banca M.P.S. sia fondata ed accoglibile, in quanto dall'esame della sentenza resa nel procedimento a carico di P. T. + 3 risulta che nell'immobile di via della Mattonaia n. in Firenze gli imputati avevano impiantato il loro centro di posturologia,, nel quale - in sostanza - hanno commesso il reato di truffa e di esercizio abusivo della professione medica contestati come commessi fino al 2005 ,ma è chiaro che nel momento in cui la Banca M.P.S. nel 2000 ha concesso il mutuo necessario alla C. S.r.l. per acquistare l'immobile, non poteva certamente sapere a quale tipo di attività illegale sarebbe stato destinato Rilevato infatti che dagli atti risulta in maniera certa che l'atto con il quale è stata iscritta l'ipoteca non solo è di molto anteriore alla confisca, ma anche alla iscrizione della notizia di reato, che risale all'anno 2004 Ritenuto quindi che l'attuale istante si configura come un soggetto terzo di buona fede e la garanzia reale che ha stipulato sull'immobile merita di essere salvaguardata in accordo con la giurisprudenza costantemente espressa in materia dalla Corte di Cassazione P.Q.M. Visti gli articoli di legge in epigrafe così provvede Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la permanenza del diritto reale di garanzia ipoteca iscritta in favore di Banca Toscana s.p.a. ora Banca M.P.S. s.p.a. il 15/06/2000 con nota n. , n. di registrazione generale, n. di registro particolare, sull'immobile di via n. in Firenze, immobile confiscato con sentenza n. del Tribunale di Firenze Sezione G.I.P. irrevocabile il 17/04/07 per C. E., il 5/05/08 per tutti gli altri imputati Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.