Amante abbandonato. Si vendica ‘reclamizzando’ le ‘corna’ portate dal marito di lei: condannato

Sanzione definitiva per un uomo, con relativo risarcimento a favore della coppia di coniugi, fatta oggetto di ripetuti messaggi, anche pubblici, relativi alle relazioni extraconiugali della donna. Evidenti le ripercussioni negative subite dal marito e dalla moglie, oltre che dai figli della coppia.

Ferito l’orgoglio del maschio latino, ritrovatosi abbandonato dalla donna – regolarmente sposata – con la quale aveva intrattenuto una lunga e segreta relazione. Abnorme la reazione dell’uomo, il quale prende di mira il marito di lei – e suo collega di lavoro –, rendendone pubbliche, in tutti i modi – financo con una scritta sui muri della scuola frequentata dai figli della coppia –, le ‘corna’. Tale storia, assai pruriginosa, quasi da giornale scandalistico, ha però serie ripercussioni penali. Per l’amante ‘tradito’, difatti, scatta la condanna per il reato di stalking Cassazione, sentenza n. 29826, sez. V Penale, depositata oggi . Anonimo. Linea dura, quella applicata già dai giudici di merito, i quali, ricostruita nei dettagli la vicenda, ritengono non discutibile la concretezza degli atti persecutori messi in atto dall’uomo – l’ amante – nei confronti della donna e del marito – suo collega di lavoro – di lei. Consequenziale la condanna, accompagnata anche dall’obbligo del risarcimento dei danni in favore dei coniugi. Secondo l’uomo, però, la visione tracciata tra primo e secondo grado è discutibile Innanzitutto, a suo dire, una sua responsabilità non può essere affermata sulla base di comunicazioni anonime , con riferimento ad alcune lettere e ad una scritta sulla parte interna dei muri di recinzione della scuola frequentata dai figli della coppia . Allo stesso tempo, l’uomo sostiene sia generico e non comprensibile il riferimento alle ripercussioni – ansia e timore – per la coppia a seguito delle comunicazioni relative ai tradimenti messi in atto dalla donna. Umiliazioni. Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Per i giudici della Cassazione, difatti, non è discutibile, secondo quanto messo ‘nero su bianco’ tra primo e secondo grado, l’identificazione dell’autore delle lettere, dei messaggi telefonici, delle scritte sui muri della scuola e all’interno del bagno nel luogo di lavoro . Ma ancor più rilevante, rispetto a tale dato, è la gravità delle condotte tenute dall’uomo, condotte sicuramente qualificabili, chiariscono i giudici, come stalking . Su questo fronte, difatti, bisogna tener presente che la redazione e la ripetuta diffusione dei messaggi era funzionale a umiliare i coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare la vita sessuale della donna come ‘aperta’ a soggetti estranei , tanto, aggiungono i giudici, da arrivare a prospettare, in una lettera inviata all’uomo, che, viste le relazioni extraconiugali della moglie, l’ultimo figlio avesse un diverso padre naturale . Tutto ciò permette di ritenere evidente il danno cagionato alla riservatezza e all’intimità sessuale della coppia , con conseguente e logico stato di disagio, di imbarazzo, di mortificazione, di ansia . E in questa ottica significativo è il fatto che i comportamenti persecutori tenuti dall’ex amante abbiano indotto i coniugi a rinunciare all’utenza telefonica fissa e ad evitare persone e luoghi frequentati dall’uomo . Di fronte a questo quadro, è assolutamente indiscutibile la conferma della condanna dell’uomo per stalking.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 marzo – 10 luglio 2015, numero 29826 Presidente/Relatore Bevere Fatto e diritto 1.Con sentenza 28.2.2014, la corte di appello di Genova ha confermato la sentenza 26.10.2012 con la quale P.G., autista dell'azienda comunale di trasporti, era stato condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per il reato di atti persecutori in danno dei coniugi G.C. e F.F 2.Nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi l. vizio di motivazione il P. è accusato, tra l'altro, di essere autore di due lettere anonime indirizzate, nel marzo 2009, al collega G. con le quali il destinatario era reso edotto di rapporti sessuali della moglie con lo stesso P. e con altri colleghi, nonché di essere autore di sms di medesimo contenuto, inviati fino all'inizio di aprile 2010 sul telefono cellulare del G Posto che tali comunicazioni non hanno elementi individualizzanti il mittente, non può logicamente escludersi che altri siano gli autori, in quanto - il suo rapporto con la donna era cessato nel settembre 2008 - la F. aveva avuto altra relazione, nell'arco di tempo tra maggio e luglio 2008 con altro collega, S.D., che ha ammesso di aver inviato una delle due lettere - la donna inizialmente aveva negato questo rapporto, dimostrando di essere fonte inaffidabile - Il G. è stato sentito in qualità di imputato in un procedimento connesso, in corso dinanzi al giudice di pace. Nella sentenza si fa generico e non comprensibile riferimento all'evento derivato da queste comunicazioni, consistente in un grave stato di ansia e di timore per l' incolumità, riferito ai coniugi G.-F. In conclusione, il ricorrente afferma che la sua responsabilità non può essere affermata sulla base di comunicazioni anonime e di dichiarazioni provenienti da fonti non credibili. 3. Il ricorso non merita accoglimento, in quanto i motivi propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni della corte di merito. Con esse,in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più ingiustificata nel caso in esame la struttura razionale della motivazione - facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico giuridiche della sentenza di primo grado - ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale. 3.a. L'imputato è accusato di aver compiuto i seguenti fatti a. ha posto nel cartellino degli orari collocato nell'autobus che il G. avrebbe condotto poco dopo, una lettera con la quale informava il collega su luoghi e tempi dei convegni sessuali con la moglie di quest'ultimo e prospettava l'ipotesi che la donna avesse avuto rapporti sessuali con altri uomini in Genova,all'inizio di marzo 2009 b. ha inviato altra lettera al G. con la quale ripeteva la vicenda degli incontri sessuali con la moglie, prospettava l'ipotesi che l'ultimo figlio della coppia avesse un diverso padre naturale affermava l'idoneità delle proprie conoscenze a determinare il licenziamento del G., licenziamento che questi avrebbe potuto evitare chiedendo il trasferimento in Genova, il 27 marzo 2007 e. ha inviato al telefono cellulare del G. numerosi sms offensivi del suo onore e allusivi alle relazioni sessuali della F. in Genova fino al 3.4.2007 d. ha scritto sulla parte interna dei muri di recinzione della scuola frequentata dai figli della coppia G.-F. le frasi Auguri, nel pollaio nasce un altro figlio di troia .], sul luogo di lavoro, Cornuto Fans Club Presidente G.C., sull'apparato rice trasmittente montato su un autobus dell'azienda pubblica G. becco in Genova nel settembre 2009 e. ha scritto nel bagno chimico del capolinea AMT numero 27 nella disponibilità dei dipendenti dell'azienda di trasporto, l'espressione G. cornuto in Genova, il 18.11.2010 . 3.b. L'identificazione nel P. dell'autore delle lettere, dei messaggi telefonici, delle scritte sui muri di recinzione della scuola frequentata dai figli dei coniugi e all'interno del bagno della stazione terminale della linea di trasporto urbano è stata ricostruita dai giudici di merito attraverso un comune iter analitico ed argomentativo di estrema e incontestata efficacia persuasiva in quanto è stato accertato che a. le scritte ingiuriose e minacciose sono state rinvenute in aree aziendali o scolastiche frequentate dal P. b. il contenuto delle medesime e delle lettere è omogeneo, a dimostrazione della unicità della fonte c. nelle lettere e nei messaggi vi sono riferimenti a fatti e a circostanze elencati nella penultima pagina della sentenza impugnata che solo il P. era in grado di conoscere. Deve quindi concludersi che l'attribuzione al P. della redazione e della diffusione delle narrazioni sulla vicende sessuali della F., nonché delle espressioni offensive in danno dei coniugi è stata effettuata dai giudici di merito non solo all'esito di accurato esame della credibilità delle persone offese credibilità non sminuita dal generico riferimento a un procedimento connesso a carico del G. , ma anche in base ad una razionale e insindacabile valutazione del quadro probatorio, posto a base della tesi di accusa. 4. E' del tutto conforme ad una corretta interpretazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 612 bis c.p. la qualificazione di queste condotte come atti persecutori che risultano - oltre che istintivamente gemmati dalla vanteria del seduttore - direttamente causati dal suo risentimento per la cessazione del rapporto con la donna e per l'attentato alla serenità del proprio ambiente familiare posto in essere dal marito il G., avuta conoscenza del rapporto extraconiugale, ne informò la moglie del P. . E' di tutta evidenza la rilevanza penale di questi atti, costituiti dalla reiterata redazione e dalla ripetuta diffusione di messaggi funzionali a umiliare i coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare la vita sessuale della donna come aperta a soggetti estranei, tanto da rendere incerta la discendenza di uno dei figli. Fondati o meno che siano tali messaggi hanno cagionato danno alla riservatezza e all'intimità sessuale delle persone offese con ampiezza, durata e carica spregiativa tali da rendere i messaggi stessi idonei a creare nei medesimi crescenti stati di disagio, di imbarazzo, di mortificazione, sfociati in un perdurante e grave stato di ansia a fronte del concreto aggravamento e consolidamento della violazione della riservatezza e della manipolazione dell'identità umana,sociale, etica di tutti i componenti della famiglia G. F., nel contesto familiare e lavorativo. Tale angoscioso turbamento psicologico - destabilizzante dell'equilibrio psichico di un comune essere umano - è stato razionalmente desunto dalle dichiarazioni delle vittime, dai loro comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'imputato, considerata tanto nella sua astratta idoneità a causare l'evento suindicato, quanto nel concreto riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui la condotta persecutoria è stata consumata cfr. sez. 5,numero 14391 del 28/02/2012, Rv. 252314 . E' stato anche accertato che i comportamenti persecutori del P. hanno indotto i coniugi a rinunciare all'utenza telefonica fissa e li hanno costretti ad evitare persone e luoghi frequentati dall'imputato la cui condotta ha quindi cagionato l'ulteriore evento dell'alterazione delle abitudini di vita delle vittime . 5. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non possono essere prese in considerazione la memoria conclusiva e la nota spese della parte civile, in quanto il deposito è avvenuto successivamente alla chiusura della trattazione del processo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.