Decreto penale notificato all’imputato, ma senza i riferimenti del difensore d’ufficio: tutto regolare

Respinte le contestazioni mosse dall’uomo, il quale ha lamentato una violazione del proprio diritto di difesa. Irrilevante la mancata indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico del difensore d’ufficio, col quale l’uomo avrebbe dovuto confrontarsi prima di decidere di proporre opposizione.

Decreto penale di condanna. Contestazioni finalizzate a ottenere la non esecutività” o, in alternativa, la restituzione in termine”, contestazioni poggiate sulla mancata indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico del difensore d’ufficio. Tutto inutile, però. Perché è illogico parlare di nullità”, ed è difficile sostenere la tesi della lesione al diritto di difesa” Cassazione, sentenza n. 29287, sez. III Penale, depositata oggi . Notifica. Prima decisione è quella del gip, secondo cui il decreto penale era stato regolarmente notificato, oltre che all’imputato, anche al difensore di ufficio . E, viene aggiunto, è da ritenere irrilevante la mancata indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico del difensore d’ufficio prevista per l’ informazione di garanzia , anche perché tale indicazione non è prevista tra i requisiti del decreto penale , e, comunque, ai fini dell’emissione del decreto penale non è prevista la previa notifica dell’informazione di garanzia . Difensore d’ufficio. Tale visione viene contestata dall’uomo destinatario del decreto , il quale, tramite il proprio difensore, sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal gip, il decreto penale di condanna, essendo il primo atto notificato alla parte, deve necessariamente contenere il nominativo del difensore di ufficio, il suo indirizzo e recapito telefonico . Sempre secondo l’uomo, poiché è prevista la necessità della notifica al difensore , è evidente che l’obiettivo è rendere effettivo il diritto di difesa , assicurando alla persona sotto accusa la possibilità di mettersi in contatto con il difensore di ufficio, al fine di valutare se, eventualmente, opporre il decreto penale . Di conseguenza, seguendo questo ragionamento, ritenere superflua , come ha fatto il gip, l’indicazione del recapito del difensore di ufficio determinerebbe una palese disparità di trattamento con chi abbia ricevuto informazione di garanzia . Tutte obiezioni inutili, ribattono ora i giudici della Cassazione, confermando, punto su punto, l’ottica adottata dal gip. Dando per acclarata la notifica del decreto penale sia all’imputato che al difensore d’ufficio , l’uomo batte con insistenza sul fatto che il diritto di difesa garantito dalla nomina del difensore d’ufficio – al quale potersi rivolgere tempestivamente per proporre eventuale opposizione – sia stato vanificato dalla mancata indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico del legale. Ma tale visione è errata, ribattono i giudici del ‘Palazzaccio’, spiegando che tale mancata indicazione non costituisce certo causa di nullità , soprattutto perché è previsto soltanto che il decreto penale debba contenere l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno la facoltà di nominare un difensore e che il decreto debba essere notificato al difensore d’ufficio , mentre non è prevista – contrariamente a quanto stabilito per l’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa” – l’indicazione dell’indirizzo e del recapito del difensore d’ufficio . Di conseguenza, è evidente, sottolineano i giudici, che da tale manca indicazione non deriva la nullità del decreto . Peraltro, aggiungono i giudici, non si comprende quale pregiudizio al diritto di difesa sia derivato al ricorrente dalla mancata indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico del difensore d’ufficio , anche perché egli aveva un congruo termine 15 giorni per nominare un difensore di fiducia con il quale valutare l’opportunità o meno di proporre opposizione , e comunque attraverso una semplice ricerca sulla rubrica telefonica o via internet sarebbe stato possibile ottenere le informazioni sul difensore d’ufficio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 giugno – 9 luglio 2015, numero 29287 Presidente Franco – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 14/05/2014 il G.i.p. del Tribunale di Ferrara rigettava l'istanza proposta da S.B., volta, in via principale, ad ottenere la declaratoria di non esecutività dei decreto penale di condanna numero 297/13 del 4/3/2013 e, in via subordinata, la restituzione nel termine ex articolo 175 per proporre opposizione avverso il decreto medesimo. Rilevava il G.i.p. che il decreto penale in questione era stato regolarmente notificato, oltre che all'imputato, anche al difensore di ufficio, avv. P.M Irrilevante doveva ritenersi la mancata indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico, prevista dall’articolo 369 bis cod.proc. penumero per l'informazione di garanzia, stante il principio di tassatività delle nullità. L'articolo 460 cod.proc.penumero non prevede, invero, tra i requisiti del decreto penale tale indicazione e, peraltro, ai fini dell'emissione dei decreto penale, non è prevista la previa notifica dell'informazione di garanzia. Né sussistevano i presupposti per disporre la restituzione in termini ex articolo 175 cod.proc.penumero , avendo l'imputato ricevuto regolarmente la notifica del decreto penale venendo a conoscenza dell'atto e non essendo state neppure dedotte ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. 2. Ricorre per cassazione S.B., a mezzo dl difensore, denunciando, con un unico motivo, la inosservanza o erronea applicazione degli articolo 175, comma 2, 670, comma 3, 369 bis, 460, 97 cod.proc.penumero , e 24 Cost. Contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., il decreto penale di condanna, essendo il primo atto notificato alla parte, deve necessariamente contenere il nominativo del difensore di ufficio, il suo indirizzo e recapito telefonico. L'articolo 460 cod.proc.penumero , nel prevedere la necessità della notifica ai difensore, è mosso proprio dall'esigenza di rendere effettivo il diritto di difesa. Conseguentemente deve essere assicurata all'imputato la possibilità di mettersi in contatto con il difensore di ufficio, al fine di valutare se, eventualmente, opporre il decreto penale. Ritenere superflua l'indicazione dei recapito dei difensore di ufficio determinerebbe una palese disparità di trattamento con chi abbia ricevuto informazione di garanzia. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2.E' pacifico che il decreto penale venne notificato sia all'imputato S.B., sia il difensore di ufficio, avv.P.M. dei foro di Ferrara. Il ricorrente, invero, deduce soltanto che il diritto di difesa, garantito dalla nomina del difensore di ufficio al quale rivolgersi tempestivamente per proporre eventuale opposizione, sia stato vanificato dalla mancata indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico dello stesso. 3.Rileva il Collegio che siffatta mancata indicazione non costituisce certo causa di nullità. L'articolo 460 cod.proc. penumero prevede, infatti, soltanto che il decreto penale debba contenere l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno la facoltà di nominare un difensore comma 1 lett.g e che il decreto debba essere notificato al difensore di ufficio comma 3 . Non è prevista, quindi, a differenza dell'articolo 369 bis cod.proc.penumero l'indicazione dell'indirizzo e dei recapito dei difensore di ufficio e tanto meno che da tale mancata indicazione derivi la nullità del decreto medesimo. Ed opportunamente il Tribunale ha richiamato, in proposito, il principio di tassatività delle nullità previsto dall'articolo 177 cod.proc.penumero l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge . Peraltro non si comprende quale pregiudizio al diritto di difesa sia derivato al ricorrente dalla mancata indicazione dell'indirizzo e dei recapito telefonico dei difensore di ufficio. A parte il fatto che, attraverso una semplice ricerca sulla rubrica telefonica o via internet sarebbe stato possibile ottenere dette informazioni, risultando indicato il foro di appartenenza Ferrara del difensore di ufficio nominato avv. P.M. , il ricorrente aveva un congruo termine giorni quindici per nominare un difensore di fiducia con il quale valutare l'opportunità o meno di proporre opposizione. 4. Altrettanto correttamente il G.i.p. ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per disporre la restituzione nel termine ex articolo 175 cod.proc. penumero essendo stato il decreto penale notificato allo stesso B. , e non essendo stati neppure prospettati il caso fortuito o la forza maggiore che avrebbero impedito la proposizione dell'opposizione tale non potendosi certamente considerare la mancata indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico del difensore di ufficio . 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dl ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dile spese processuali.