Cessione “in blocco” di crediti garantiti: il sequestro iscritto prevale sempre

Al cessionario che sia divenuto creditore in epoca successiva alla trascrizione del sequestro di prevenzione antimafia non è dato dimostrare la propria buona fede nemmeno quando il controllo sui pubblici registri risulti di indubbia difficoltà a motivo della cessione in blocco” dei crediti garantiti.

Lo ha stabilito la II Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 28562, depositata il 3 luglio 2015. Il credito richiesto. Nel caso di specie, il procuratore speciale di una S.p.A. ha presentato domanda di ammissione del credito ai sensi dell’art. 1, commi 198 e 199, l. numero 288/12 Legge di stabilità per il 2013 . In particolare, la domanda ha riguardato crediti garantiti da ipoteca iscritta su beni già oggetto di sequestro di prevenzione antimafia. Il Tribunale adito ha seccamente rigettato la domanda, spiegando come il richiedente avesse mancato di dimostrare la propria ignoranza incolpevole circa l’esistenza della misura ablatoria. Ed invero, quest’ultima, così come le ipoteche vantante dall’ente, erano ben conoscibili tramite un semplice accesso ai pubblici registri, talché l’intervenuta cessione dei crediti poteva relegarsi ad una mera ipotesi di interposizione fittizia . La cessione dei crediti in blocco . La sentenza del Giudice dell’esecuzione è, quindi, pervenuta all’attenzione dei Giudici di legittimità. Agli Ermellini è stata evidenziata l’erroneità del verdetto impugnato nella parte in cui il Tribunale - con l’escludere la buona fede del cessionario - ebbe del tutto a trascurare le modalità della cessione creditoria, avvenuta in blocco e di grande rilevanza economica. In altri termini, secondo la società ricorrente, i termini della cessione ostavano in radice ad un controllo capillare su tutti i beni che accompagnavano, a garanzia, i crediti ceduti, e tanto valeva ad acclarare la buona fede della richiedente. Anteriorità dell’iscrizione ipotecaria e buona fede del creditore. Ebbene, nel respingere in toto la tesi sopra tratteggiata, la Suprema Corte ha fatto il punto sul perimetro di tutela del credito garantito da iscrizione ipotecaria su beni oggetto di misure di prevenzione patrimoniali. La Corte ha, anzitutto, ricordato come, ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di sequestro o confisca di prevenzione, non sia affatto sufficiente che l’ipoteca sia stata iscritta nei registri immobiliari prima del sequestro e del successivo provvedimento ablatorio, essendo condizione inderogabile la buona fede, id est l’affidamento incolpevole del creditore ipotecario, da desumersi sulla base di elementi – in particolare su una situazione di oggettiva apparenza – che rendano scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza, di cui spetta allo stesso fornire dimostrazione . Assolto siffatto onere allegatorio - si legge nella sentenza in epigrafe - il Giudice che intenda respingere l’istanza di ammissione è tenuto a fornirne adeguata motivazione sulle ragioni per cui tali ragioni devono ritenersi insufficienti . Volendo fin qui riassumere, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della massima tutela del creditore originario fin tanto che risultino a l’anteriorità della iscrizione del titolo o dell’acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione, nonché b la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole. Anteriorità dell’iscrizione del sequestro nessun errore scusabile”. Ciò premesso, la Corte ha concentrato l’attenzione sul diverso caso in cui l’acquisto del diritto reale sia successivo alla trascrizione del sequestro, come avvenuto nel vicenda trattata. Con affermazione tanto chirurgica quanto severa, gli Ermellini hanno chiarito come la posteriorità dell’iscrizione ipotecaria sia fattore del tutto preclusivo della buona fede e dell’affidamento incolpevole, attesa la conoscenza o la possibilità di conoscenza dell’esistenza del provvedimento di sequestro attraverso la normale diligenza . Perciò - irrilevanti le modalità con cui può essere avvenuta la cessione dei crediti - il cessionario che sia divenuto creditore in data successiva alla trascrizione del sequestro è costituito, per ciò solo, in mala fede in ragione dell’art. 52, D.lgs.numero 159/11, che richiede l’anteriorità della iscrizione dell’ipoteca e l’anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 giugno – 3 luglio 2015, n. 28562 Presidente Esposito – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 5.2.2014 il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda di ammissione al credito ai sensi dell'art. 1 comma 199 della legge n. 228/2012 avanzata il 28.6.2013 da Italfondiario S.p.A. quale procuratore di Castello Finance S.r.l. 2. Ricorre per cassazione Italfondiario S.p.A. nella predetta qualità, tramite il difensore e procuratore speciale, deducendo 1. erronea applicazione dell'art. 1 commi 194 e ss. legge n. 228/2012 e dell'art. 52 comma 1 lett. b d. lgs. 159/2011 con particolare riguardo ai presupposti della tutela del cessionario di crediti in blocco ad avviso del Tribunale il richiedente non avrebbe provato la buona fede del cedente e del cessionario del credito che deve essere valutata specie quando la cessione sia successiva all'iscrizione del sequestro tale onere, secondo il primo giudice, non verrebbe meno neppure nell'ipotesi di cessione di crediti in blocco tale decisione è in contrasto con la pronunzia della Corte di cassazione n. 45260/13 la giurisprudenza citata nell'ordinanza impugnata si riferisce a cessioni in favore di prestanome o di soggetti comunque legati a quello colpito dalla misura di prevenzione reale tale ipotesi non ricorre nel caso in esame peraltro è assurdo che una cessione di crediti in blocco possa mirare ad un'interposizione fittizia la cessione del credito intervenuta successivamente alla confisca non potrebbe avere efficacia di interposizione il giudicante deve svolgere un accertamento mirato solo al rapporto creditore - proposto o più precisamente al rapporto creditore - attività illecita, rimanendo estraneo alla sfera della buona fede il rapporto ceditore in buona fede cedente - creditore cessionario al terzo cessionario non può essere imposto alcun onere probatorio la buona fede del creditore deve essere accertata in riferimento all'assenza di strumentalità al momento genetico del rapporto e non ai rapporti successivi con la citata sentenza 45260/13 la Corte di cassazione ha precisato che, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 e ss. d. Igs. 385/1993, stante l'entità numerica delle posizioni cedute, non può ragionevolmente includersi tra i doveri di diligenza del cessionario quello di effettuare un preciso controllo sia pure mediante i pubblici registri immobiliari sui beni posti a garanzia di ogni singolo credito ceduto al cessionario non è richiesto alcun onere diverso da quello di addurre il mero dato fattuale della cessione di crediti in blocco in ogni caso se il Tribunale avesse ritenuto acquisire gli atti di cessione avrebbe potuto farlo ai sensi dell'art. 666 comma 5 cod. proc. pen. 2. erronea applicazione dell'art. 1 commi 194 e ss. legge n. 228/2012 e 52 comma 2 lett. b d. Igs. 159/2001 con particolare riguardo al requisito della non strumentalità del credito e dell'Ignoranza in buona fede di tale nesso da parte del terzo secondo il Tribunale non sarebbe stato assolto l'onere probatorio della buona fede neppure sotto l'aspetto della non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita non essendo stato allegato il titolo in forza del quale il credito è sorto il carattere strumentale è qualcosa di molto più pregnante della generica buona fede, sicché il diritto del terzo può essere disconosciuto solo ove vi sia strumentalità del credito rispetto all'attività illecita salvo che sia sta ignorata in buona fede il credito non è stato restituito ed è stata attività una procedura esecutiva peraltro tutti i crediti risultano da atti pubblici, indicati dal richiedente che ha così assolto all'onere di allegazione citando Cass. Sez. 1 n. 26850 del 5.6.2014 in caso di dubbio il Tribunale avrebbe potuto acquisire la documentazione ai sensi dell'art. 666 comam 5 cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati. Si deve premettere la indicazione delle seguenti circostanze di fatto - l'ipoteca giudiziale sul bene in oggetto fu iscritta in data 1.8.1983 - il decreto di sequestro dell'immobile venne trascritto in data 28.4.1987 - la CARICAL Cassa di risparmio di Calabria e Lucania aveva ceduto crediti in blocco con atto pubblico del 21.12.1988 alla Intesa Gestione Crediti già Cassa di Risparmio Salernitana - la Italfondiario S.p.A. aveva acquistato in blocco i crediti dalla Intesa Gestione Crediti nel 2005. Questa Corte ha chiarito ed il Collegio condivide l'assunto che, ai fini della opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro e del provvedimento ablativo, ma è richiesta l'inderogabile condizione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, da desumersi sulla base di elementi - in particolare su una situazione di oggettiva apparenza - che rendano scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. Assolto siffatto onere allegatorio, il giudice che intenda respingere l'istanza di ammissione è tenuto a fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6449 del 16/01/2015 dep. 13/02/2015 Rv. 262735 . Con, sentenza n. 29197 del 17/06/2011 dep. 21/07/2011 Rv. 250804 la Sez. 1 di questa Corte ha chiarito che se l'acquisto del diritto reale è successivo alla trascrizione dei sequestro della confisca tale elemento cronologico è preclusivo della buona fede e dell'affidamento incolpevole, attesa la conoscenza o la possibilità di conoscenza dell'esistenza del provvedimento di sequestro attraverso la normale diligenza . Per quanto attiene alla cessione dei crediti in blocco è infondata la tesi secondo la quale, stante la mole dei crediti ceduti, i controlli potevano essere fatti solo a campione, per cui non si può addebitare al cessionario del credito il fatto di non aver controllato i registri pubblici nel caso di specie. Come ha rilevato Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8015 del 06/02/2007 dep. 26/02/2007 Rv. 236364, lo scopo dei registri pubblici è proprio quello di rendere opponibile a chicchessia una situazione esteriorizzata nelle forme prescritte. Il Collegio condivide tale orientamento e non quello contenuto nella sentenza di questa Corte Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013 dep. 08/11/2013 Rv. 257913. Il Cessionario non può quindi addurre la propria buona fede nel procedimento di prevenzione perché era a conoscenza del sequestro di prevenzione, giusta trascrizione dello stesso, ed aveva accettato la cessione pro soluto . Va quindi ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione dei titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 29/01/2015 dep. 13/03/2015 Rv. 263297. In motivazione la Corte ha precisato che la cessione del credito con le forme della cartolizzazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 agevola la circolazione dei crediti ma non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia per far prevalere il proprio diritto sull'interesse pubblico alla apprensione dei beni mafiosi . In definitiva il cessionario che sia divenuto creditore in data successiva alla trascrizione del sequestro è costituito in mala fede in ragione dell'art. 52 D. Lgs. 159/2011 che richiede l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca e l'anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede. 2. II ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.