Domiciliari ma col braccialetto: dispositivo non disponibile, e l’uomo rimane in carcere

Accuse pesanti, quelle mosse a un uomo, a cui viene addebitata la partecipazione ad una rapina. Ecco spiegata la custodia in carcere. Ma la possibilità di ottenere gli arresti domiciliari viene meno a causa della materiale indisponibilità del ‘braccialetto elettronico’.

‘Domiciliari’ ipotizzabili per l’uomo, attualmente in carcere – e sotto accusa per una violenta rapina, realizzata ‘in trasferta’ –, ma solo col ricorso al ‘braccialetto elettronico’. Ovvia la risposta positiva dell’uomo. Non altrettanto scontata, invece, la disponibilità materiale del dispositivo E questa constatazione rende legittima, nonostante tutto, l’applicazione della custodia in carcere Cass., sentenza n. 28115/2015, Sezione Seconda Penale, depositata oggi . Rapina. Blitz criminale in Emilia-Romagna per un cittadino partenopeo quest’ultimo, difatti, finisce sotto accusa per una rapina – commessa con più persone –, resa ancor più grave dalle lesioni, anche se lievi provocate alla vittima . Di conseguenza, viene applicata la misura della custodia cautelare in carcere , e, nonostante le obiezioni mosse dall’uomo, tale ottica viene condivisa dal Gip prima e dal Tribunale del riesame poi. Impensabile, per i giudici, la concessione degli arresti domiciliari . Decisiva la constatazione della indisponibilità del ‘braccialetto elettronico’ nella zona di Napoli , indisponibilità che, ad avviso dei giudici, impedisce la sostituzione della misura di massimo rigore . Carcere. E anche nel contesto della Cassazione la custodia in carcere viene confermata, senza alcun tentennamento. Irrilevante il richiamo, fatti dal legale dell’uomo, alla circostanza che l’impossibilità di effettuare il ‘controllo a distanza’, per carenza degli strumenti tecnici non è certo ascrivibile alla persona detenuta. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, pur essendo acclarato il ‘problema tecnico’, ossia la non disponibilità del ‘braccialetto’, non va dimenticato che l’impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza è dipesa dalla gravità delle esigenze cautelari , e quindi dalle caratteristiche dell’uomo sotto accusa, soggetto connotato da una spiccatissima propensione al crimine e alla violenza . Peraltro, aggiungono i giudici, bisogna chiarire, in maniera netta, che, laddove non sia applicabile la misura degli arresti domiciliari col ‘braccialetto elettronico’ a causa della mancanza di tale strumento di controllo , è impensabile parlare di vulnus alla Costituzione , con chiaro riferimento ai principi secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge” e la libertà personale è inviolabile”.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 giugno – 2 luglio 2015, n. 28115 Presidente Gentile – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18/2/2015, II Tribunale per il riesame di Bologna, respingeva l'appello proposto nell'interesse di C.S., avverso l'ordinanza del Gip di Rimini, emessa in data 16/1/2015, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con le modalità di cui all'art. 275 bis cod. pen., osservando che l'indisponibilità del c.d. braccialetto elettronico nella zona di Napoli impediva la sostituzione della misura di massimo rigore. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo dei suo difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 275 bis cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. 2. In punto di diritto questa Corte, con valutazione condivisa da questo collegio, ha già chiarito che in tema di misure cautelaci personali, la previsione di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16, cony. dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 - stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e dei grado delle esigenze cautelaci da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo - non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli artt. 281 ss. cod. proc. pen., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini dei giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni. Cass. N. 47413/2003 rv 227582 Cass. n. 40680 del 2012 rv 253716 . 3. Nel caso in esame il Tribunale per il riesame ha specificamente motivato sulla non adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, in presenza dell'impossibilità di applicare all'interessato il c.d. braccialetto elettronico , osservando che il C. è soggetto connotato da una spiccatissima propensione al crimine e alla violenza, univocamente dimostrate dalle caratteristiche oggettive della vicenda per la quale si procede, sostanziatasi in una rapina pluriaggravata commessa da più persone riunite, in trasferta, con modalità professionali ed organizzate dalla personalità estremamente proclive al crimine del prevenuto, il quale ha dimostrato di essere connotato da un'indole prevaricatrice, aggressiva e incline alla violenza gli autori della rapina hanno provocato lesioni, anche se lievi, alla vittima dalle molteplici condanne riportate, nonostante la giovane età . 4. Stante questa situazione, come definita dai giudici del merito, di particolare pericolosità sociale del prevenuto, nessuna censura può essere mossa al provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'impossibilità di effettuare il controllo elettronico a distanza per carenza degli strumenti tecnici, costituisce una circostanza di fatto che, seppure non ascrivibile all'indagato, deve essere valutata ai fini del giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. 5. Può quindi essere affermato il seguente principio di diritto qualora il giudice reputi che il c.d. braccialetto elettronico sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di controllo da parte della PG o dell'Amministrazione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione, né alcuna violazione dei diritti della difesa, perchè l'impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall'intensità delle esigenze cautelare e pertanto è ascrivibile alla persona dell'indagato . 6. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, con la condanna del C. al pagamento delle spese del procedimento. 7. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis dei citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di provvedere a norma dell'art. 94 Disp. Att. Cod. proc. pen.