Sequestro preventivo contestato dal terzo, come si dà l’incarico all’avvocato?

La procura speciale, di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo, non è riconducibile all’istituto previsto dall’art. 122 c.p.p., riguardante il compimento di singoli atti. Invece, deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, per cui è sufficiente, ai fini della sua validità, l’indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27101, depositata il 26 giugno 2015. Il caso. Il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di una donna, terza interessata rispetto al provvedimento di sequestro oggetto di impugnazione. Secondo i giudici, nella procura rilasciata all’avvocato F.R., mancava qualsiasi riferimento alla procedura di riesame, in quanto l’indicazione ogni più ampia facoltà di legge non era tale da conferire alla procura il carattere speciale alla specifica procedura di riesame. Il difensore di fiducia della donna ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver confuso la procura ad acta prevista dall’art. 122 c.p.p. procura speciale per determinati atti e la procura alle liti rilasciata dal terzo estraneo al procedimento penale ai sensi dell’art. 100 c.p.p. difensore delle altre parti private . Deduceva che, nell’atto di nomina della ricorrente, si facesse chiaro riferimento all’art. 100 c.p.p. e si fosse indicato il procedimento per il quale era stata conferita la procura, mediante numero di registro generale ed autorità procedente. Il testo dell’atto conteneva una chiara manifestazione di volontà della donna di nominare come proprio difensore di fiducia e procuratore speciale l’avvocato F.R., non essendo necessarie particolari formule sacramentali, essendo l’atto allegato al ricorso, per cui non c’erano dubbi sulla volontà di conferire la procura per conferire l’impugnativa. Procura speciale del terzo interessato. La Corte di Cassazione ricorda che la procura speciale, di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo, non è riconducibile all’istituto previsto dall’art. 122 c.p.p., riguardante il compimento di singoli atti. Invece, deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, per cui è sufficiente, ai fini della sua validità, l’indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento. Inoltre, in tema di riesame contro il decreto di sequestro preventivo, la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità ex art. 100 c.p.p., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza bisogno di adottare formule sacramentali. Nel caso di specie, la procura conferita al difensore dalla ricorrente, terza interessata al procedimento, si conformava ai criteri previsti, in quanto l’atto allegato al ricorso per riesame conteneva un’espressa indicazione del numero del procedimento rispetto al quale il mandato è stato riconosciuto al patrono con il conferimento di ogni più ampia facoltà di legge” . L’atto si conformava così a quanto previsto dall’art. 100 c.p.p., recando menzione del procedimento in relazione al quale il mandato era conferito ed esplicitando la volontà di nominare il difensore per tale procedimento e di conferirgli l’incarico a svolgere le proprie difese nell’ambito di esso. Di conseguenza, doveva ritenersi valido. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al Tribunale di Roma.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 maggio – 26 giugno 2015, n. 27101 Presidente Milo – Relatore Bassi Fatto e diritto 1. Con ordinanza dei 6 febbraio 2015, il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di S.R.C., terza interessata rispetto al provvedimento di sequestro oggetto di impugnazione, rilevato che, nella procura speciale rilasciata al ricorrente Avv. F.R., manca qualsiasi riferimento alla procedura di riesame, laddove l'indicazione ogni più ampia facoltà di legge non è tale da conferire alla procura il carattere speciale alla specifica procedura di riesame. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'Avv. G.D., difensore di fiducia di S.R.C., e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge processuale, per avere il Tribunale confuso la procura ad acta prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. e la procura alle liti rilasciata dal terzo estraneo al procedimento penale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che, nell'atto di nomina della ricorrente, viene fatto chiaro riferimento all'art. 100 citato ed è indicato il procedimento per il quale è stata conferita la procura, mediante numero di registro generale e autorità procedente che il testo dell'atto contiene una chiara manifestazione di volontà della S.R. di nominare quale proprio difensore di fiducia e procuratore speciale l'Avv. F.R., non essendo necessarie particolari formule sacramentali essendo l'atto allegato al ricorso, sicché non può esservi dubbio alcuno circa la volontà di conferire procura al fine di proporre l'impugnativa. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il provvedimento sia annullato con rinvio e l'Avv. G.D., difensore di fiducia di S.R.C., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. II ricorso è fondato. 5. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122 cod. proc. pen. riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato - deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento Cass. Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, Scíno, Rv. 258332 . Ancora, questa Corte ha affermato che in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali Cass. Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, Galluzzi Rv. 258417 . 6. A tali criteri si conforma la procura speciale conferita al difensore dalla ricorrente, terzo interessato ai procedimento, laddove l'atto allegato al ricorso per riesame contiene un'espressa indicazione del numero del procedimento rispetto al quale il mandato è stato riconosciuto al patrono n. 2769/2013 n.r. R.G. con il conferimento di ogni più ampia facoltà di legge . L'atto si modella al disposto dell'art. 100 cod. proc. pen., laddove reca menzione del procedimento in relazione al quale il mandato è conferito ed esplicita la volontà di nominare il difensore per tale procedimento e di conferirgli l'incarico a svolgere le proprie difese nell'ambito di esso, sicchè - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - deve ritenersi valido. 7. Ne discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per la decisione sulla richiesta di riesame.