Drink sexy poker con le minorenni, non si sfugge alla violenza sessuale

Ogni modalità, anche subdola e capziosa, integra il reato di violenza sessuale di gruppo, se più sono i partecipi. Ancora dubbi sulla rubricabilità del concorso morale” del partecipe ai sensi dell’art. 609 octies c.p. o ai sensi del meno grave concorso alla violenza sessuale semplice ex artt. 609 bis e 110 c.p

Così per la Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 26498/2015, depositata il 24 giugno. Il fatto. Indussero più minorenni ad un gioco alcolico ai fini di produrre una disinibizione sessuale delle malcapitate, allora minorenni, per debilitarne la coscienza dell’azione e l’annichilimento delle resistenze alle altrui violenze. Giudicati con rito abbreviato gli imputati subirono condanna per violenza sessuale di gruppo, ai sensi dell’art. 609 octies c.p., come aggravato dalla minore età delle persone offese, rigettata l’ipotesi difensiva di effusioni amorose con le ragazze in assenza di alcun contesto partecipativo di più persone nella medesima azione. Ricorrono in Cassazione gli imputati, contestando la violenza e ritenuto integrato il consenso delle persone offese nonché sostenendo, in subordine, la singolarità delle azioni delittuose, avvenute separatamente ed in contesti temporali distinti l’una dall’altra. La Cassazione conferma le sentenze d’appello e rievoca il consolidato giurisprudenziale in punto di violenza sessuale di gruppo, mantenendo il rigore e la severità degli orientamenti già espressi in plurimi casi di cronaca giudiziaria. Tutto fa” violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p La Cassazione cavalca i già fermi rigori giurisprudenziali. La presenza di più persone, anche passive o subdolamente rinunciatarie o consenzienti all’altrui condotta delittuosa, ingenera un timore nella persona offesa, atto a facilitare il prodursi del reato e a debilitarne ogni forma di opposizione. Non solo, la contestuale partecipazione incrementa il proposito criminoso dell’abusante e costituisce elemento di dissuasione per la stessa vittima dall’intento di opporre resistenza, riducendone la possibilità di difesa. Per integrare il reato partecipativo, la Cassazione ritiene bastevole che la singola condotta del partecipante integri una relazione causale di tipo morale o materiale , seppur debole o evanescente, con la compromissione dell’altrui volizione sessuale, fino alla produzione del danno di reato. Occorre la simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabilmente reciproco, seppur diversificato nelle modalità. Non è infatti necessario che ogni compartecipe integri ognuno degli elementi costitutivi della fattispecie tipica ex art. 609 octies c.p. Il singolo può realizzare soltanto una frazione del fatto tipico, è dunque di seguito sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti. Il dubbio del concorso morale”. Tuttavia, in punto di forma della relazione causale della condotta con l’evento di reato, va registrata anche altra meno severa posizione giurisprudenziale per cui l’art. 609 octies c.p. avrebbe assorbito il concorso materiale del reato ex art. 609 bis c.p., lasciando stavolta escluse le ipotesi di concorso morale , punibili solo ai sensi di quest’ultima meno grave fattispecie e dell’art. 110 c.p Il limite inferiore” con il concorso ex art. 110 c.p. alla violenza sessuale semplice ex art. 609 bis c.p Invece, in caso di condotta meramente passiva fino all’assenza dell’agente nel luogo del delitto, se risulta integrata da parte di questi una condotta omissiva di vigilanza della persona offesa – come nel caso di un tutore o di un genitore, titolari di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. – o nell’eventualità di preventivo allontanamento del partecipe dal contesto delittuoso al momento del prodursi del danno, soccorre un concorso all’altrui violenza sessuale , stavolta ai sensi della meno grave fattispecie di violenza sessuale semplice ex art. 609 bis c.p. Tuttavia, a conferma di una certa mobilità giurisprudenziale, andrebbe parimenti escluso che la mera connivenza o la semplice adesione psichica, seppur riprovevoli, possano integrare reato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 maggio – 24 giugno 2015, n. 26498 Presidente Squassoni – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Gup presso il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 5/10/2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava M.E.M. e S.C.M. responsabili del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 octies cod.pen., perché, abusando dello stato di inferiorità fisica, causato dall'uso di sostanze alcoliche, di C.A. , minore degli anni 18, avevano compiuto entrambi atti sessuali sulla stessa riconosceva il solo S. colpevole di altri due fatti di violenza sessuale, commessi ai danni di P.C. e I.M. , minori di anni 18 concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante ex art. 609 ter n. 2 cod.pen., condannava i prevenuti alle pene rispettivamente ritenute di giustizia. La Corte di Appello di Ancona, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti nell'interesse degli imputati, ha confermato il decisum di prime cure. I rispettivi difensori dei prevenuti, hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, con i seguenti motivi - per M. vizio di motivazione in relazione agli artt. 609 bis, 609 ter n. 2 e 609 octies cod.pen., nonché all'art. 89 cod.pen., rilevando l'assoluta mancanza di argomentazione in ordine alla sussistenza degli elementi costituenti il delitto contestato e all'evidente grado di immaturità del prevenuto, che avrebbe dovuto essere sottoposto a perizia psichiatrica peraltro, le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di merito sono state determinate da una non corretta lettura delle emergenze istruttorie ulteriore vizio di motivazione è da ravvisare nella ritenuta sussistenza della aggravante ex art. 609 ter n. 2, cod.pen., mancando nella specie la volontà del M. di fare ubriacare la C. al fine di abusarne sessualmente, e nella cristallizzazione degli elementi costituenti il reato ex art. 609 octies cod.pen. ingiustificato diniego della attenuante ex co. 3 art. 609 bis cod.pen. - per il S. quanto al capo A della imputazione le pronunce, rese dai giudici di merito, sono frutto di una non corretta lettura delle emergenze istruttorie, che, se compiutamente analizzate avrebbero dovuto condurre i decidenti a ben altra conclusione come, del pari, erroneamente è stata ritenuta ricorrente la ipotesi di cui all'art. 609 ter n. 2, cod.pen. insussistenza della violenza di gruppo, visto che gli elementi costituenti la piattaforma probatoria hanno dimostrato la presenza del S. in omissis per circa due ore, mentre il M. e la C. erano rimasti da soli nell'appartamento, circostanza, questa che esclude la contemporanea presenza dei due imputati nel predetto immobile la Corte distrettuale, di poi, ha omesso di motivare in ordine alla possibilità di inquadrare la vicenda nella fattispecie del concorso di persone nella commissione del reato, anziché nella ipotesi ex art. 609 octies cod.pen. quanto al capo B della imputazione la condanna si fonda sul narrato offerto dalla presunta p.o., P.C. , manifestamente falso e smentito dalle dichiarazioni rese da D.L. e D.N. , presenti ai fatti quanto al capo C , con netta evidenza nessuna violenza sessuale è stata commessa in danno di I.M. , in quanto al rifiuto di costei di avere un rapporto con il S. , costui lasciò andare via la ragazza. In ogni caso, i fatti contestati non possono essere ricondotti ad atti di violenza, in quanto l'imputato aveva tutti i motivi di credere di trovarsi in presenza di persona consenziente peraltro, i fatti medesimi dovevano essere considerati di lieve entità, con applicazione del co. 3 dell'art. 609 bis cod.pen Per tutti i capi di imputazione il S. andava assolto ex art. 530 co. 2 cod.proc.pen La difesa delle parti civili C.A. , P.P. e C.R. , ha inoltrato in atti memoria nella quale contesta i motivi di annullamento, formulati nei rispettivi ricorsi, di cui chiede la inammissibilità. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta concretizzazione dei reati in contestazione e alla ascrivibilità di essi in capo ai prevenuti. In estrema sintesi con i motivi di annullamento le difese degli imputati sollevano le medesime censure in relazione alla sussistenza del delitto rubricato al capo A , ex art. 609 octies cod.pen., alla erronea ravvisabilità della aggravante ex art. 609 ter n. 2 cod.pen., nonché al mancato riconoscimento della attenuante di cui al co. 3 dell'art. 609 bis cod.pen In particolare nell'interesse del M. viene eccepito l'omesso riscontro alla specifica richiesta di applicazione del rito abbreviato, condizionato all'espletamento di perizia psichiatrica sull'imputato, per accertarne il livello di incapacità mentale, determinante la non punibilità dello stesso. Quanto ai fatti di reato esclusivamente contestati al S. , di cui ai capi B e C della imputazione, la difesa eccepisce l'assoluto difetto di prove a sostegno della tesi accusatola in particolare, di poi, in riferimento alla violenza sessuale che il prevenuto avrebbe commesso ai danni di I.M. , con il motivo di annullamento si evidenzia la insussistenza degli elementi costituenti l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 bis cod.pen., in quanto l'imputato, al rifiuto della ragazza di intrattenere un rapporto sessuale desistette dalla condotta, lasciando che costei andasse via. In via preliminare si rileva che le censure sollevate sono immeritevoli di accoglimento, per le seguenti ragioni - in primis, perché non specifiche, in quanto ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente dell'art. 591 co. 1 lett. c cod.proc.pen., alla inammissibilità ex multis Cass. 11/10/2008, n. 39598 . - secondariamente, perché, i costrutti difensivi si muovono nella sfera del fattuale, tendendo ad una rivisitazione degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procede a nuovo esame estimativo. Peraltro, la Corte distrettuale è pervenuta a confermare il giudizio di responsabilità penale dei prevenuti, già espresso, dal Tribunale, a seguito di una rinnovata disamina di tutte le emergenze istruttorie, dando piena ed esaustiva contezza delle ragioni poste a sostegno della conclusioni raggiunte. In specie, il decidente, nella vantazione della prova, ha dimostrato di avere fatto buon governo del principio in materia affermato da questa Corte ex multis Cass. 5/12/2002, Schiavore e a. , rilevato che ha preso in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto istruttorio, verificando che essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, potevano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, tale da consentire, attraverso l'esame estimativo unitario di essi, di attingere la verità processuale. Va osservato che la Corte di merito ha ampiamente argomentato in punto di diniego della perizia psichiatrica sulla persona del M. , specificando che i disturbi della personalità, o ogni altro disturbo mentale, sono in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere solo nel caso in cui intervengono con un nesso eziologico nella condotta criminosa, quando, per effetto degli stessi, il reato viene ritenuto causalmente determinato proprio dal disturbo mentale si deve trattare, cioè, di turbe psichiche di tale consistenza e gravità da cagionare una condizione che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore Cass. 2/12/2008, n. 2774 oppure di impulsi all'azione, pur riconosciuta come riprovevole, tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze Cass. 4/4/2012, n. 14808 . Ad avviso del giudicante, nel caso in questione, le relazioni mediche di parte, prodotte dalla difesa del M. , non offrono concreti elementi che consentano di ritenere che il disturbo della personalità a costui diagnosticato sia apprezzabile alla luce del dettato di cui agli 88 e 89 cod.pen Quanto all'episodio di cui al capo A , il giudice ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla p.o., il certificato del Pronto Soccorso, attestante uno stato di intossicazione acuta da alcool, l'esito della visita ginecologica, effettuata immediatamente subito dopo il fatto sulla C. , le risultanze della perizia sulle tracce biologiche repertate sugli slip della ragazza, le annotazioni di P.G. e le dichiarazioni di P.P. , madre della C. , di B.V. , di V.V. e di D.L.D. , costituiscono un prospetto probatorio ineluttabile della colpevolezza degli imputati. Di poi, ad avviso del decidente, a giusta ragione, particolare rilevanza va attribuita agli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, comprovanti la fondatezza della tesi accusatoria i colloqui intercorsi tra il M. e il S. non lasciano adito a dubbi sul compimento contestuale da parte di entrambi di atti sessuali in danno della C. , approfittando dello stato di inferiorità in cui la stessa versava, causato dall'abuso di sostanze alcoliche, del quale i prevenuti avevano piena consapevolezza. In maniera del tutto compiuta il giudice di merito ha ravvisato la concretizzazione del delitto ex art. 609 octies cod.pen., col richiamare, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità esso costituisce una fattispecie autonoma di reato, necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis cod.pen., in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo. La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione peraltro, il concetto di partecipazione non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di una attività tipica di violenza sessuale, dovendo, invece, ritenersi estesa la punibilità a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero spettatore, sia pure compiacente, sul luogo e al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale alla azione collettiva per la configurabilità della violenza sessuale di gruppo, necessita, quindi, la simultanea effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento di consumazione del delitto Cass. 8/3/2012, n. 15211 Cass. 14/3/2010, n. 15619 elementi, questi, inequivocamente emersi dalle frasi scambiate tra i due imputati nel corso delle conversazioni captate. Di poi, compiuto riscontro la Corte di merito ha fornito alla eccepita insussistenza della aggravante di cui al n. 2 dell'art. 609 ter cod.pen. secondo il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente, la condotta delittuosa è stata posta in essere approfittando dello stato di inferiorità della p.o., cagionato dall'uso di sostanze alcoliche, perché è del tutto verosimile che la proposta di giocare a drink-poker sia stata fatta dagli imputati al fine porre la C. in condizione di non reattività in vista della programmata consumazione di atti sessuali. In ogni caso, perché sussista l'aggravante contestata non occorre che vi sia una intenzione dell'agente di fare ubriacare la vittima, finalizzata ab initio ad abusarne sessualmente per cui, nella specie, essa è comunque ravvisabile in quanto gli imputati, con la loro condotta, hanno causato o contribuito a provocare lo stato di inferiorità della C. ed hanno approfittato dello stesso. Inammissibile, di poi, è da ritenere la censura, sollevata da entrambi i ricorrenti, attinente al diniego della attenuante di cui al co. 3 dell'art. 609 bis cod.pen., perché, come esattamente rilevato dalla Corte distrettuale, detto beneficio non può essere concesso nella ipotesi di reato di cui all'art. 609 octies cod.pen., in quanto trattasi di attenuante specifica, prevista solo per la violenza sessuale individuale Cass. sent. n. 502/2003 , e perché la stessa è incompatibile, logicamente, con la maggiore gravità di una violenza sessuale di gruppo Cass. sent. n. 42111/2007 . Quanto ai fatti di cui ai capi B e C , ascritti al solo S. , vanno richiamate le osservazioni, ut supra svolte in via preliminare, sulla aspecificità dei motivi di annullamento e sulla fattualità delle deduzioni, poste a sostegno delle sollevate contestazioni il giudice di merito è pervenuto alla pronuncia di condanna del S. per le violenze sessuali denunciate da P.C. e I.M. a seguito di un compiuto esame degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, dichiarazioni delle vittime dello stesso S. della V. del D.N. del D.L. , sorretto da un esaustivo discorso giustificativo. In tema di sindacato di vizi della motivazione il controllo di legittimità, operato da questa Corte, non è di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando il dovuto riscontro alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre Cass. S.U. 29/1/1996, n. 930 Cass. S.U. 2/7/1997, n. 64/02 Cass. S.U. 23/6/2000, n. 12 nella specie, con netta evidenza, la Corte di merito ha esercitato il potere-dovere decisionale, ex lege attribuitole, nel pieno rispetto dei principi sopra richiamati, anche in relazione al diniego della invocata attenuante di cui al co. 3 dell'art. 609 bis cod.pen., col ritenere l'imputato immeritevole della concessione dell'invocato beneficio, in dipendenza della gravità delle condotte, poste in essere in danno della P. , costretta con violenza e minaccia a praticare un rapporto orale al prevenuto, e della I. , altamente lesive della libertà sessuale delle vittime. In relazione, proprio all'episodio di cui è stata vittima la predetta I. , non può trovare ingresso la tesi sostenuta dalla difesa del S. , secondo la quale, nella specie, non sarebbe ravvisabile la concretizzazione del reato di violenza sessuale, visto che il prevenuto al rifiuto della ragazza di avere un rapporto sessuale, desistette immediatamente dalla condotta lasciando andare via la predetta I. . Sul punto, va specificato che l'imputato ha costretto la minore a subire atti sessuali, usandole violenza fisica, consistita, dapprima, nello spingerla e schiacciarla verso un muro per baciarla successivamente, nel trascinare la stessa verso un divanetto, su cui la bloccava, si metteva a cavalcioni sulle ginocchia della ragazza, iniziando a sbottonarsi i pantaloni. Orbene, va condiviso quanto argomentato dal giudice di merito, col richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla nozione di atto sessuale la condotta di cui al 609 bis cod.pen. comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nell'ambito sessuale ex multis Cass. 25/1/2006, n. 2369 tale situazione si è verificata nella concreta fattispecie. Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. e il S. abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ciascuno di essi, a norma dell'art. 616, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00 oltre alle spese sostenute dalle parti civili capo A C.R. , P.P. e C.A. spese a carico di entrambi gli imputati, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, spese da distrarsi a favore dello Stato condanna, altresì, il S. alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili R.S. , P.M. , P.C. , A.L. , I.D. e I.M. , liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore dello Stato.