Il termine per impugnare l’estradizione decorre dalla data di consegna dell’imputato allo Stato

In tema di estradizione, il termine per l’istanza di remissione nel termine per proporre impugnazione decorre dalla data di consegna allo Stato e non dal momento della conoscenza del provvedimento dell’autorità giudiziale.

Così ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24860, depositata il 12 giugno 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma rigettava l’istanza di remissione in termini per l’impugnazione della sentenza resa dal Tribunale della capitale con la quale si pronunciava la condanna di un uomo per reati concernenti gli stupefacenti. A fondamento della pronuncia, la Corte territoriale riteneva che la prova della tempestività della richiesta di restituzione in termini doveva essere data dall’istante e nessuna prova era stata fornita a proposito. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione l’uomo, lamentando che la sentenza era stata emessa nella sua contumacia, poiché dichiarato irreperibile. L’imputato rileva inoltre di essere venuto a conoscenza del procedimento a suo carico solo dopo la richiesta di estradizione e che l’art. 175, comma 2 - bis , c.p.p. Restituzione nel termine dispone che il termine di 30 giorni per la proposizione dell’istanza di remissione in termini decorre dalla consegna dell’imputato allo Stato Italiano indipendentemente dalla conoscenza del procedimento o dalla nomina del difensore effettuata anteriormente. Decorrenza del termine di 30 giorni la ratio. La tempestività della deposizione della richiesta di restituzione in termini discende da un principio giurisprudenziale ripetutamente affermato dalla Suprema Corte Cass. IV Penale, sentenza n. 4904/14 . In virtù di tale principio, il termine di 30 giorni dalla consegna allo Stato italiano consentito all’interessato per contestare il provvedimento legittimante la procedura di consegna, rappresenta una garanzia ulteriore rispetto al termine ordinariamente fissato che decorre a partire dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna. Questa disposizione esprime la volontà legislativa di garantire all’individuo detenuto in altro Stato, e dunque in circostanze di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto di difesa, una volta giunto nel territorio dello Stato. L’applicazione al caso in esame. Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno erroneamente considerato intempestiva l’istanza proposta dal soggetto arrestato anteriormente alla consegna e dunque anteriormente alla decorrenza del termine di cui all’art. 175, comma 2 – bis , c.p.p. Di conseguenza, per il soggetto che al momento della notificazione del provvedimento dell’autorità giudiziale, si trova in stato di custodia all’estero, il termine finale entro il quale proporre l’istanza di restituzione in termini è fissato nel trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente il limite del trentesimo giorno decorrente dal giorno della conoscenza dell’atto dell’autorità giudiziale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza e rinvia alla Corte d’appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 maggio – 12 giugno 2015, n. 24860 Presidente Sirena – Relatore Zoso Ritenuto in fatto 1. La corte d'appello di Roma, con provvedimento del 12 febbraio 2015, rigettava l'istanza di remissione in termini depositata da V.C.C.E. volta alla remissione in termini per l'impugnazione della sentenza del tribunale di Roma, pronunciata in data 10 giugno 2003 e divenuta irrevocabile il 1 novembre 2003, con la quale era stato condannato alla pena di 15 anni di reclusione ed Euro 300.000 di multa per reati concernenti gli stupefacenti. Rilevava la corte d'appello che la prova della tempestività della richiesta di restituzione in termini doveva essere fornita dall'istante e nessuna prova era stata offerta. 2. Avverso il provvedimento della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione il V. , a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge in quanto la sentenza era stata pronunciata nella contumacia dell'imputato, il quale era stato dichiarato irreperibile. Assumeva il ricorrente che era venuto a conoscenza del procedimento a suo carico a seguito di istanza di estradizione e che l'articolo 175, comma 2 bis, cod. proc. pen. prevedeva che il termine di 30 giorni per la proposizione dell'istanza di remissione in termini decorresse dalla consegna dell'imputato allo Stato italiano indipendentemente dalla conoscenza del procedimento o dalla nomina di uno o più difensori fatta in precedenza. Considerato in diritto Osserva la corte che il ricorso è fondato. Invero la tempestività della presentazione dell'istanza di rimessione in termini da parte del V. discende dall'applicazione del principio giurisprudenziale più volte affermato dalla corte di legittimità Sez. 4, n. 4904 del 27/11/2014 - dep. 02/02/2015, Lamcja, Rv. 262027 Sez. 3, n. 2320 del 21/11/2012 - dep. 16/01/2013, S., Rv. 254167 secondo cui il termine di trenta giorni dalla consegna allo Stato italiano concesso alla parte per proporre le proprie censure avverso il provvedimento legittimante la procedura di consegna costituisce una garanzia che si aggiunge al termine ordinariamente fissato a partire dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna. Tale lettura della normativa risponde all'evidente volontà del legislatore di assicurare alla persona detenuta in territorio estero, e dunque in condizione di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese, una volta giunta nel territorio dello Stato, avvalendosi dell'assistenza tecnica che lo Stato comunque assicura. Sia il testo che la ratio della disciplina esposta contrastano con la interpretazione fornita dalla corte di appello, non potendosi considerare intempestiva la richiesta che la persona arrestata proponga anteriormente alla consegna e, dunque, anteriormente alla decorrenza del termine concesso dall'ordinamento per l'esercizio del diritto di difesa ex art. 175 c.p.p., comma 2 bis. Dunque per la persona che, al momento della notificazione dell'atto giudiziale, si trovi in stato di custodia all'estero il termine finale entro cui far valere l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione è rappresentato, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente la limitazione del trentesimo giorno a far data dalla conoscenza del provvedimento dell'autorità giudiziale italiana. Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza deve essere annullata con rinvio alla corte di appello di Roma che procederà a nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.