Notifica a mezzo PEC: valide anche quelle antecedenti al 15 dicembre 2014

Non sono inefficaci le notifiche a mezzo PEC eseguite prima del 15 dicembre 2014 da quegli uffici giudiziari che erano già muniti, a quella data, della attestazione ministeriale di idoneità tecnica.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con la sentenza n. 24882 depositata il 12 giugno 2015. La PEC dell’avvocato non funziona? Peggio per lui! La vicenda che ha animato il giudizio terminato con la sentenza che si commenta induce a far riflettere intorno alla metà del 2014 veniva presentata richiesta di riesame avverso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dinanzi il Tribunale della Libertà di Torino. Quest’ultimo provvedeva ad inviare la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale ai difensori dell’indagato, ma la PEC di uno dei due avvocati non funzionava. Per questa evenienza la legge prevede una forma di notificazione surrogatoria il deposito in cancelleria dell’atto che si è tentato di notificare per via telematica. Vi si ricorre quando la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata è dovuta a cause imputabili al destinatario. Un sistema travagliato, entrato in vigore in momenti diversi. È noto a tutti, ormai, che il giorno X” dell’entrata in vigore del meccanismo di notifica digitale è quello del 15 dicembre 2014 così ha voluto la legge di stabilità 2013”, ultimo atto della riforma digitale in argomento. La Corte, nel ripercorrere il tortuoso percorso normativo in materia di notifica a mezzo PEC, ricorda anche che la disciplina primigenia risale al 2008 un decreto legge di quell’anno, infatti, regolava le comunicazioni per via telematica . Un altro decreto legge l’anno seguente rimandava a decreti aventi natura non regolamentare per accertare l’idoneità tecnica degli uffici giudiziari. Il settore penale del Tribunale e della Procura di Torino era abilitato” a procedere alle notifiche elettroniche sin dall’ottobre 2012. In tutto questo guazzabuglio normativo, com’è naturale che sia, non mancano incertezze ermeneutiche come interpretare, a questo punto, la norma che fissa il dies a quo delle notifiche a mezzo PEC al 15 dicembre 2014? Che fine fanno le notifiche effettuate prima? Sono valide ed efficaci oppure no? Due le possibili soluzioni al problema Sebbene sia astrattamente possibile sostenere la tesi della invalidità con conseguente inefficacia delle notifiche a mezzo PEC eseguite prima del dicembre 2014 da quegli uffici giudiziari già abilitati” a farlo tesi, fra l’altro, sposata da una decisione della sezione II della Suprema Corte nel luglio 2014 , vi sono diverse ragioni per scegliere la soluzione opposta e i Supremi Giudici, con la sentenza in commento, fanno propria quest’ultima tesi. Le notifiche eseguite dagli uffici giudiziari che nel 2012 erano già in grado di fare uso della PEC sono quindi perfettamente valide ed efficaci. Il difetto di coordinamento tra la disciplina sopravvenuta e quelle precedenti in materia, quindi, viene imputato ad una svista” del legislatore, troppo spesso distratto nell’opera di stratificazione delle riforme. Per evitare esiti processuali non ragionevoli ove non paradossali , quindi, quelle notifiche devono intendersi regolari e corrette. Prevale, pertanto, il principio di conservazione degli atti e quello, ad esso correlato, di economia processuale secondo la prima delle due opzioni interpretative, evidentemente, tutte le notificazioni sarebbero da rifare, con le ovvie conseguenze invalidanti degli atti giudiziari successivi e conclusivi delle fasi processuali cui si riferiscono . Con questa scelta viene scongiurata la necessaria ripetizione degli incombenti di rito. In effetti, non si può non condividere la decisione in esame ripetere tutto per un semplice difetto di coordinamento tra le norme costituisce un’opzione meno preferibile rispetto a quella della conservazione della efficacia delle notifiche già eseguite dagli uffici che si erano virtuosamente già adeguati al sistema digitale”. Del resto, il codice di rito espressamente prevede il ricorso alle notifiche con mezzi tecnici idonei, e se l’idoneità è stata certificata proprio dal Ministero della Giustizia davvero non si vede perché rimetterla in discussione e obbligare la reiterazione di atti processuali già perfettamente compiuti.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 dicembre 2014 – 12 giugno 2015, n. 24882 Presidente Garibba – Relatore Paoloni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3.6.2014 il g.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato a C.M. la misura cautelare della custodia in carcere per undici contestazioni di concorso in detenzione e vendita di sostanza stupefacente in dieci casi del tipo marijuana in un caso del tipo cocaina , commessi a omissis . Misura adottata in ragione della ritenuta sussistenza sia di gravi indizi della colpevolezza dell'indagato desunti dagli univoci contenuti delle numerose conversazioni intercettate riguardanti la sua persona, sia di ineludibili esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di fatti criminosi al C. è contestata la recidiva ed efficacemente fronteggiabili con la sola custodia carceraria. 2. Giudicando sull'istanza di riesame del C. , ribadito in limine il regolare svolgimento dell'udienza camerale del riesame quanto a ritualità degli avvisi inviati ai difensori respinta con separata ordinanza l'eccezione sollevata sul punto dalla difesa dell'indagato , il Tribunale distrettuale di Torino con l'ordinanza del 2.7.2014 indicata in epigrafe ha respinto il gravame cautelare e confermato la misura carceraria applicata al prevenuto. Ripercorrendo tutte le emergenze delle indagini i giudici del riesame hanno riaffermato l'esistenza di convergenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del C. per tutti gli undici episodi criminosi ascrittigli e la persistenza delle esigenze cautelari giustificanti la custodia in carcere. 3. Avverso il provvedimento del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di C.M. , avv. Antonio Speziale, che ha formulato un unico motivo di censura in procedendo , lamentando la nullità del giudizio di riesame e della susseguente decisione de libertate per violazione dell'art. 309 co. 8 c.p.p Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità dell'udienza del 2.7.2014 per omessa notifica ad esso avv. Speziale dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 309 co. 8 c.p.p., ritenendo applicabile il disposto dell'art. 16 co. 4 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n. 221, in tema di notificazioni per via telematica nel settore penale, alla cui stregua nei procedimenti penali le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148 co. 2-bis, 149, 150 e 151 co. 2 c.p.p. sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici . Non essendo stato possibile consegnare l'avviso in tali forme al difensore, per cause imputabili al mancato funzionamento dell'apparato di posta elettronica certificata dell'avvocato Speziale, il Tribunale ha ritenuto perfezionata la notifica dell'avviso con il suo avvenuto deposito in cancelleria, come previsto dallo stesso art. 16 L. 221/2012. Palese è l'errore in cui sono incorsi i giudici del riesame, quando si osservi che il comma 9 del medesimo art. 16 221/2012, entrato in vigore dall'1.1.2013, prevede espressamente, al punto c-bis , inserito dalla L. 24.12.2012 n. 228, che le descritte innovazioni del sistema delle notificazioni per via telematica divengano efficaci nei procedimenti penali a far data dal 15.12.2014. Sicché il Tribunale ha ritenuto assolti gli incombenti di notificazione dell'avviso di udienza da parte della cancelleria in base ad una norma non ancora entrata in vigore o comunque non ancora applicabile alla data dell'udienza camerale del 2.7.2014. La nullità del giudizio incidentale di riesame implica la sopravvenuta inefficacia del titolo custodiale nei confronti del C. . Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di C.M. va rigettata per infondatezza della descritta censura di carattere procedurale. 1.1. Come si evince dall'esame degli atti propedeutici all'udienza camerale del riesame svoltasi il 2.7.2014 nei confronti di C.M. , il Tribunale di Torino ha respinto l'eccezione sollevata da uno dei due difensori dell'indagato sulla mancata notificazione dell'avviso di udienza al codifensore avv. Antonio Speziale. Con ordinanza, il cui contenuto è ripreso e ampliato nel provvedimento del riesame oggetto dell'odierno ricorso, il Tribunale ha rilevato che l'avviso dell'udienza del riesame è stato tempestivamente cioè nel rispetto del termine per comparire previsto dall'art. 309 co. 8 c.p.p. spedito il 28.6.2014 dalla cancelleria all'avv. Speziale per mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. del legale risultante dall'albo professionale torinese. La notificazione dell'avviso non è andata a buon fine per mancata consegna del messaggio avviso da attribuirsi al mancato funzionamento della p.e.c. avvocato , come da attestazione automatica elaborata dal sistema informatico in funzione presso il Tribunale torinese S.N.T. - sistema notificazioni telematiche in ambito penale . Di conseguenza lo stesso giorno 28.6.2014 la cancelleria ha provveduto a depositare nel proprio ufficio l'avviso di udienza destinato all'avv. Speziale. Modalità di notificazione surrogatoria, questa, espressamente prevista dall'art. 16 co. 6 L. 221/2012, secondo cui - in caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - le notificazioni e comunicazioni destinate a soggetti diversi dall'imputato sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria . 1.2. Il ricorrente difensore non contesta le modalità esecutive, formali e tecniche, della notificazione dell'avviso dell'udienza camerale a lui indirizzato, né l'accertato malfunzionamento del suo modulo di p.e.c. documentato dal sistema informatico utilizzato dal Tribunale per la trasmissione del messaggio/avviso. Con il ricorso si adduce soltanto l'erronea applicazione del descritto sistema di notificazione telematica, tale sistema o regime dovendo ritenersi operativo soltanto a partire, per gli uffici giudiziari penali, dalla data del 15.12.2014 e, quindi, in epoca posteriore all'udienza del riesame del 2.7.2014 . Ciò alla luce di quanto stabilito dall'art. 19 della L. 24.12.2012 n. 228 legge di stabilità per l'anno 2013 che ha interpolato l'art. 16 co. 9 L. 17.12.2012 n. 221, fissando con l'additiva lettera c-bis del detto comma 9 la decorrenza della efficacia del regime di notificazioni telematiche nei giudizi penali appunto dal 15.12.2014 le disposizioni dei commi da 4 a 8 [dell'art. 16 L. 221/2012] acquistano efficacia .a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, co. 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello . 1.3. La tesi enunciata nel ricorso non è fondata. La notificazione dell'avviso dell'udienza ex art. 309 c.p.p. ad uno dei due difensori dell'indagato C. l'avv. Speziale deve, infatti, ritenersi validamente eseguita in forma telematica p.e.c. dalla cancelleria del Tribunale del riesame di Torino in virtù della applicazione di tale nuovo regime dell'effettuazione degli avvisi al difensore con il descritto mezzo tecnico idoneo p.e.c. ai sensi dell'art. 148, co. 2-bis, c.p.p., in conformità alla lettura di tale norma delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, n. 28451 del 28.4.2011, Pedicone, Rv. 250121 La notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma secondo bis, c.p.p. . Tipologia di notificazione espressamente consentita agli uffici giudiziari di primo grado di Torino fin dall'ottobre 2012 per effetto del decreto di natura non regolamentare, attuativo dell'art. 51 D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni nella L. 6.8.2008 n. 133, recante disposizioni sulle comunicazioni e notificazioni per via telematica , come modificato dal D.L. 29.12.2009 n. 193, convertito con modificazioni nella L. 22.2.2010 n. 124, emesso dal Ministro della Giustizia il 12.9.2012 art. 51 cit. .con uno o più decreti aventi natura non regolamentare .il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 . Decreto ministeriale G.U. n. 15.9.2012 n. 216 entrato in vigore l'1.10.2012 con cui il Ministro della Giustizia, attestando la funzionalità operativa dei servizi di comunicazione dei documenti informatici esistenti presso tali uffici giudiziari, ha disposto l'avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino - settore penale . 1.4. Su tale quadro di riferimento sono intervenute le novelle normative della fine del 2012 D.L. 179/2012-L 221/2012, D.L. L. 228/2012 . Novelle che tuttavia hanno sostanzialmente riprodotto, in un'ottica di perfetta continuità normativa, il sistema delle notificazioni telematiche già regolato dall'art. 51 D.L. 112/2008, mutuandone l'assetto modale e sequenziale. Sia con il prevedere nuovamente art. 16 co. 4 D.L. 179/2012 la possibilità di eseguire la notificazione degli atti a persona diversa dall'imputato per via telematica ex artt. 148, co. 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2, c.p.p. . Sia subordinando l'efficacia applicativa anche anticipata del regime telematico, come già prevedeva l'art. 51 D.L. 112, alla emanazione degli appositi decreti ministeriali di cui al comma 10 dell'art. 16 D.L. 179/2012 .10. - Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare .il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando .b gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148.2-bis, 149, 150 e 151.2, c.p.p. . Senonché, diversamente da quanto stabilito per il procedimento civile, l'art. 16 cit., per motivi non chiaramente intellegibili o forse per mera dimenticanza non ha adottato alcuna statuizione per gli uffici, come il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino, per i quali il Ministro aveva già emesso il decreto di idoneità tecnica e di funzionalità operativa del servizio di comunicazione telematica degli atti. Sull'art. 16 D.L. 179/2012 è intervenuto, modificandolo in parte, l'art. 1 - co. 19, punto 1, lett. a e b - L 24.12.2012 n. 228. Norma che, mantenendo inalterata la disciplina esecutiva delle notificazioni telematiche penali dettata dal comma 4 dell'art. 16 e l'adozione dei decreti ministeriali prevista dal comma 10 dello stesso art. 16, ha statuito - come precisato - l'efficacia applicabilità del sistema N.T. penale a decorrere dal 15.12.2014 . 1.5. La questione che, quindi, il descritto assetto normativo pone è quella di chiarire se ed in quale misura l'indicata efficacia del S.N.T. nei procedimenti penali decorrente dal 15.12.2014 valga indistintamente per tutte le sedi giudiziarie di merito di primo e di secondo grado e, per ciò, anche per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino. Con effetti in tal caso abrogativi o, meglio, interruttivi del sistema telematico a mezzo p.e.c. già diffusamente applicato presso tali uffici giudiziari piemontesi, sì da far ritenere non più immediatamente applicabili le norme sulle notificazioni telematiche penali per detti uffici. Ovvero se, in alternativa, il compendio delle menzionate disposizioni, in cui inevitabilmente si inscrive anche l'art. 16 - co. 9, lett. c-bis - D.L. 179/2012, consenta di far salvi gli effetti di perdurante applicabilità del regime delle notificazioni telematiche penali già in funzione per gli uffici giudiziari di primo grado di Torino grazie all'ormai intervenuto D.M. 12.9.2012, emesso prima dell'entrata in vigore del D.L. 18.10.2012 n. 179, senza dover considerare tale decreto caducato tamquam non esset e senza rendere necessaria l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi del vigente co. 10 dell'art. 16 , che del primo decreto non potrebbe non riprodurre gli stessi contenuti dispositivi, certificando una idoneità funzionale del sistema di N.T. penali degli uffici torinesi Tribunale e Procura della Repubblica già attestata e resa operativa da tempo appunto per effetto del d.m. del settembre 2012 . 1.6. Al riguardo il collegio decidente ritiene preferibile e persuasiva la seconda opzione ermeneutica, giudicando non condivisibili le conclusioni di diverso e opposto segno cui è pervenuta altra decisione di questa Corte regolatrice Sez. 2, n. 32430 del 9.7.2014, Nedzvetskyi, Rv. 260243 . Decisione che, prendendo in esame un ricorso concernente proprio le notificazioni telematiche eseguite dal Tribunale del riesame di Torino, ha valutato le stesse non legittime sì da annullare con rinvio il provvedimento impugnato , muovendo specificamente dal disposto dell'art. 16 co. 9 D.L. 179/2012, come modificato con l'introduzione della lettera c-bis” nel comma in parola dall'art. 19 L. 228/2012, che fissa la decorrenza dell'applicabilità del S.N.T. in materia penale dal 15.12.2014. Termine a quo che, in difetto di specifiche previsioni derogatorie, sarebbe riferibile a tutti gli uffici giudiziari, compresi quelli già utilizzanti il sistema informatico di p.e.c. come il Tribunale e la Procura torinesi. È proprio quest'ultimo effetto della interpretazione sostenuta dalla sentenza della Sezione Seconda che, ad avviso del collegio decidente, non soltanto non appare congruo rispetto al compendio della disciplina normativa del sistema di notificazioni telematiche anche per i procedimenti penali come è diacronicamente sviluppatosi a partire dal 2008 con il citato D.L. 112/2008 , ma si mostra fonte di esiti processuali non ragionevoli ove non paradossali , oltre che distonici rispetto ai generali principi di economia processuale e di conservazione degli atti utile per inutile non vitiatur . Se non vi è dubbio che il novellato art. 16 co. 9 D.L. 179/2012, omettendo di indicare eventuali deroghe all'inizio dell'efficacia del S.N.T. penale 15.12.2014 , renda virtualmente possibile l'interpretazione sostenuta dalla sentenza della Sezione Seconda, parimenti non vi è dubbio che l'ulteriore conseguenza, in vero non ragionevole, dovrebbe essere quella per cui le notificazioni telematiche eseguite dagli uffici giudiziari torinesi, dotati di già verificata funzionalità tecnica D.M. 12.9.2012 , dovrebbero considerarsi validamente eseguite fino alla data dell'entrata in vigore della L. 228/2012, divenendo dopo tale novella normativa inefficaci id est illegittime , con impreviste ben intuibili postume conseguenze invalidanti, non comprensibili o logicamente giustificabili. Diviene, allora, ben più logico e conforme alla complessiva ratio dell'introdotto sistema di notificazioni per via telematica nei procedimenti penali c.d. giustizia digitale supporre che, sebbene - per un vizio di coordinamento normativo testuale se non per semplice oblio del già attivato regime di notificazioni telematiche in atto negli uffici torinesi di primo grado - l'art. 16 co. 9 - lett. c-bis , non possa che essere riferito quanto a data di applicabilità del S.N.T. ai soli uffici giudiziari per i quali a differenza di quelli torinesi non sia mai intervenuto il decreto ministeriale attestante la idoneità funzionale degli impianti di comunicazione informatica esistenti presso l'ufficio. Decreto che per gli uffici giudiziari torinesi, secondo la non condivisa interpretazione escludente , avrebbe dovuto in sostanza come già detto, stante il vigore del comma 10 dell'art. 16 D.L. 179/2012 essere replicato nei medesimi pregressi termini e al solo fine di asseverare una condizione tecnica di operatività del sistema informatico degli uffici torinesi già attestata in epoca ben precedente con l'anteriore decreto ministeriale. Con connessa regolarità, quindi, delle notificazioni di atti ormai effettuate da tempo in forma telematica. Merita aggiungere, per completezza, che l'interpretazione fatta propria dal collegio rinviene un ulteriore, indiretto ma significativo, suffragio nella lettura dell'art. 148 co. 2-bis c.p.p. sviluppata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2011 ric. Pedicone . A giudizio delle Sezioni Unite l'uso di mezzi tecnici idonei per notificazioni o avvisi ai difensori, previsto dalla norma in parola, costituisce un sistema ordinario e generalizzato di notificazione degli atti. Per le notificazioni per via telematica è la stessa legge - come prima chiarito - a ritenere il mezzo della posta elettronica certificata idoneo allo scopo nei casi in cui il Ministro della Giustizia abbia attestato con il previsto decreto ministeriale l'idoneità funzionale dei servizi di comunicazione dei singoli uffici giudiziari, come avvenuto per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino con il D.M. 12.9.2012, di cui deve evidenziarsi l'attuale perdurante vigore. Di tal che, anche prescindendosi dall'esposta tematica della data di vigenza della disciplina normativa della notificazione telematica penale, deve convenirsi come - in tesi - l'art. 148 co. 2 bis c.p.p. sia già atto a consentire la notificazione telematica degli atti ai difensori negli uffici giudiziari per i quali sia stato già emesso come per gli uffici torinesi il decreto ministeriale di verificata funzionalità e di avvio del sistema telematico . Per le ragioni illustrate il ricorso proposto nell'interesse di C.M. deve essere rigettato, al rigetto seguendo per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà alle comunicazioni connesse allo stato detentivo del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 91/1-ter disp. att. c.p.p