Lettera di rettifica da inviare alla stampa: per il detenuto sottoposto a regime speciale è tutto più difficile

Il provvedimento con cui si trattiene la corrispondenza del detenuto in regime di detenzione speciale deve essere motivato quanto alle esigenze concrete e al contenuto concreto della missiva da cui inferire che vi possa essere un rischio di contatto tra detenuto e organizzazione criminale tale da arrecare pregiudizio per le esigenze di ordine e sicurezza.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 22554, depositata il 28 maggio 2015. Il caso. L’imputato era un soggetto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41 bis l. n. 354/1975 contenente Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e intendeva inviare una lettera di rettifica al direttore di un quotidiano, ma la Corte territoriale disponeva il trattenimento della missiva e il non inoltro”. Il detenuto allora proponeva reclamo davanti alla Corte d’assise, reclamo che però veniva rigettato. Di qui il ricorso proposto davanti alla Corte di legittimità con richiesta di annullamento del provvedimento motivata sostanzialmente sul rilievo che il trattenimento costituiva lesione di un diritto costituzionalmente garantito. Quale la portata del diritto di rettifica? Il detenuto aveva invocato il diritto di rettifica specificamente regolato dalla legge sulla stampa l. n. 47/1948 tale diritto, guardato dal lato di chi ritenga di essere leso da una notizia di stampa, non è meramente potestativo, atteso che sono previste precise modalità di esercizio, fino ad arrivare al rifiuto di una pronta rettifica da parte del direttore del giornale. Attraverso l’esercizio di tale diritto, tuttavia, non possono eludersi o aggirarsi le speciali regole del trattamento penitenziario cui l’indagato è sottoposto. Il regime differenziato e la sospensione delle regole di trattamento penitenziario. È principio consolidato che per i detenuti soggetti al regime di cui all’art. 41 bis o.p., possano essere sospese, in tutto o in parte, l’applicazione delle regole di trattamento che si rivelino contrastanti con esigenze di ordine e sicurezza. Evidente finalità di tale deroga è quella di impedire comunicazioni illecite dentro/fuori carcere, anche in codici cifrati o comunque criptici, dunque non facilmente controllabili dal personale penitenziario. La corrispondenza tra libertà e segretezza. La libertà e la segretezza della corrispondenza è un diritto inviolabile che può subire limitazioni, ai sensi dell’art. 15 Cost., soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge si tratta di una riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale . Pertanto, le limitazioni e i controlli della corrispondenza del detenuto, motivati da esigenze attinenti le indagini o per ragioni investigative o di prevenzione dei reati, ovvero da ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto penitenziario, devono essere oggetto di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria e motivati. L’art. 18 ter dell’ordinamento penitenziario introduce e disciplina limitazioni e controlli della corrispondenza , disponendo che, con decreto motivato e per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile , possono essere assunti provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa nel visto di controllo della corrispondenza nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza. Ciò in quanto sussista la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in corso oppure sussistano ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto. Le limitazioni alla libertà di corrispondenza. Costituisce ius receptum che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale possa essere limitata solo con un provvedimento dell’autorità giudiziaria, in ossequio al disposto dell’art. 15 Cost. Il provvedimento deve essere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 18 ter o.p. Tuttavia, in alcuni casi, legittimo è stato ritenuto il provvedimento dell’autorità giudiziaria che disponga il trattenimento della corrispondenza del detenuto senza specificare expressis verbis la frase dal contenuto ambiguo che giustifica la suddetta decisione di non inoltro”. Motivazione carente, provvedimento da annullare. Nel caso di specie, il provvedimento emesso è carente nella parte in cui non illustra adeguatamente i presupposti giustificativi stabiliti per legge, per adottare un provvedimento di non inoltro”. Il provvedimento di non inoltro”, infatti, è giudicato generico e apodittico quanto alle ragioni che lo giustificherebbero sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine dell’istituto penitenziario nel provvedimento manca qualsiasi riferimento al contenuto concreto della lettera trattenuta e qualsiasi cenno a come la missiva potesse costituire veicolo di informazione al fine del controllo del territorio da parte del detenuto. Secondo la Suprema Corte è vero che l’invio della lettera di rettifica a un giornale, in astratto, può costituire una forma di contatto informativo con l’organizzazione criminale di appartenenza del detenuto, tuttavia, nel caso sub judice , mancano riferimenti concreti al contenuto della lettera, tale da consentire di apprezzare la presenza di frasi idonee a realizzare una forma di contatto tra detenuto e organizzazione criminale e tanto da ritenere che vi possa essere pregiudizio per le esigenze di ordine e sicurezza. Inoltre, il provvedimento che autorizzava il controllo dell’imputato non era più efficace nel momento in cui interveniva il provvedimento di trattenimento della lettera. In conclusione, difettando la motivazione del provvedimento, l’ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 gennaio – 28 maggio 2015, n. 22554 Presidente Siotto – Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. La Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 9 aprile 2014, rigettava il reclamo proposto da P.N. avverso il provvedimento del presidente di quella Corte territoriale del 17 gennaio 2014, che aveva disposto il trattenimento di una missiva indirizzata direttore del quotidiano omissis . Panaro Nicola è sottoposto al regime detentivo speciale di cui alla legge n. 354 del 1975, art. 41 bis, ed è imputato davanti alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere. 2, Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione P.N. , personalmente, chiedendone l'annullamento, deducendo a sostegno di tale richiesta a che la decisione di trattenimento della missiva era lesiva di un suo diritto costituzionalmente garantito quello di difesa art. 24 Cost. , trattandosi di una lettera materialmente redatta dal suo difensore di richiesta di rettifica di una notizia falsa pubblicata dal quotidiano locale casertano b che la motivazione del provvedimento di trattenimento, condivisa dal giudice dell'impugnazione non indicava, in violazione dell'art. 18 ter Ord. pen., le ragioni del mancato inoltro della lettera di cui trattasi, risultando fondata su di un mero sospetto e non già su concreti elementi di valutazione, tali da giustificare la ragionevole sussistenza delle esigenze attinenti alle indagini investigative o di prevenzione dei reati ovvero le ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto , soli presupposti giustificativi, per legge art. 18 ter Ord. pen. , di un provvedimento di non inoltro c che al momento del trattenimento della missiva, contrariamente a quanto affermato dai giudici dell'impugnazione, mancava un provvedimento che disponesse il controllo della corrispondenza del ricorrente, dal momento che quello deliberato il 18 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli aveva perso di efficacia, essendo decorso il termine di sei mesi dalla sua adozione. Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta dal P. , nei limiti meglio precisati in prosieguo, è fondata e merita accoglimento. 1.1 Questa Corte ha già avuto occasione di precisare più volte Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, dep. 13/12/2012, Di Trapani, Rv. 253978 Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014 - dep. 17/10/2014, Gionta, Rv. 260692 che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall’art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi 1 e 5 dell'art. 18 ter della legge n. 354 del 1975, come modificata dalla legge n. 95 del 2004 in particolare, la motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, dep. 12/04/2013, Di Trapani, Rv. 257013 . Tali massime non si pongono in contrasto con la pur affermata legittimità, in alcuni casi, del provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia disposto il trattenimento della corrispondenza del detenuto senza specificatamente indicare le frasi dal contenuto ambiguo che hanno giustificato la decisione, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le finalità investigative, di prevenzione e di sicurezza perseguite dalla misura Sez. 1, n. 38632 del 23/09/2010, dep. 03/11/2010, Bosti, Rv. 248676 . La libertà e la segretezza della corrispondenza sono diritti inviolabili che possono essere limitati, ai sensi dell'art. 15 Cost., soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, secondo la prevista riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale. Ne discende che le esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero le ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, le quali legittimano le limitazioni e i controlli della corrispondenza, rispettivamente, della persona sottoposta ad indagini o imputata ovvero dei condannato, a norma dell'art. 18, comma 1, della legge 26/07/1975, n. 354, come integrata dalla legge 8/04/2004, n. 95, devono essere oggetto di provvedimenti rispondenti ai canoni sanciti dall'art. 15 della Costituzione, perché emessi dall'autorità giudiziaria e motivati. Tanto premesso, nel provvedimento impugnato risulta in effetti assente un'adeguata illustrazione dei presupposti giustificativi, per legge art, 18 ter Ord. pen. , di un provvedimento di non inoltro. In particolare, se è pur vero che il diritto di rettifica invocato dal P. , espressamente regolato dall'articolo 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948 e dagli artt. 42 e 43 della legge n. 416 del 1981, non si configura nel nostro ordinamento come un diritto meramente potestativo del soggetto che si ritenga leso da una notizia di stampa, prevedendo la normativa citata precise modalità di esercizio e finanche l'eventualità di un rifiuto di una pronta rettifica da parte del direttore del giornale, e se pure deve riconoscersi che, attraverso l'esercizio del diritto di rettifica - spettante anche a chi, come il P. , risulti detenuto e nei cui confronti sia stata disposta la sospensione di alcune regole di trattamento previste dalla legge 354/1975 ex art. 41 bis, comma 2, Ord. Pen. come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 - non possano tuttavia venire aggirate le speciali regole del trattamento penitenziario a cui il ricorrente risulta sottoposto, nel provvedimento impugnato risulta del tutto generico ed apodittico, il riferimento alle ragioni per cui l'eventuale inoltro della missiva poteva integrare un pericolo per l'ordine e la sicurezza art. 18 ter Ord. pen. , mancando qualsiasi riferimento al concreto contenuto della missiva e come la stessa potesse costituire veicolo di informazione al fine del controllo del territorio , nessuna rilevanza potendo assumere, evidentemente, il rilievo che nei confronti del P. sussista un divieto di lettura dei quotidiani locali. Ritiene in altri termini questo Collegio,, che se pure non può escludersi, in astratto, che l'invio di una lettera di rettifica ad un giornale locale, con la quale si contesta la veridicità di notizie ivi pubblicate che verosimilmente So riguardavano, il ricorrente potrebbe realizzare una forma di contatto informativo con l'organizzazione criminale di appartenenza, che la sospensione delle regole di trattamento intende impedire, nel caso di specie, però, manca qualsiasi riferimento al concreto contenuto della lettera di rettifica che consenta di apprezzare che la stessa contenesse, in effetti, frasi tali da integrare una qualche forma di contatto tra l'imputato e l'organizzazione criminale di appartenenza tale da risultare, sia pure a livello indiziario, certamente pregiudizievole per l'ordine e la sicurezza, ovvero per le esigenze di prevenzione dei reati, così da giustificare il trattenimento della missiva. L'assenza di qualsiasi concreto riferimento in tal senso, rivela in tutta evidenza il difetto di mancanza della motivazione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e cod. proc. pen., che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non si riferisce alla carenza sotto il profilo grafico, disciplinato dall'art. 125 stesso codice, ma all'assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l'intero iter logico comprensibile, verificabile da parte del giudice sovraordinato e completo - sotto l'aspetto minimo - anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzate dall'interessato. 1.2 Anche con riferimento alla terza censura mossa al provvedimento impugnato il ricorso si rivela fondato, ove si consideri che, a confutazione del rilievo del ricorrente secondo cui al momento dell'adozione del provvedimento presidenziale di trattenimento della lettera, il provvedimento che autorizzava il controllo della corrispondenza del P. non era più efficace, in quanto deliberato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 18 aprile 2013, la Corte territoriale si limita ad affermare, apoditticamente, la persistente efficacia dei provvedimento che autorizzava il controllo della corrispondenza del P. , senza neppure indicare, però la data di deliberazione dello stesso. 2. Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere.