Diffamazione a mezzo stampa, a chi spetta giudicare?

La competenza per territorio, in caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello ove avviene la stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l’immediata possibilità che esso venga letto da terzi, e quindi la sua diffusione, intesa in senso potenziale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22580, depositata il 28 maggio 2015. Il caso. La questione nasce da una declaratoria d’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in ordine ad un reato di diffamazione commesso da una giornalista. Conclusioni del Tribunale di Monza Per giungere a tali conclusioni, il Giudice applicava, anziché i criteri di cui all’art. 8 c.p.p. luogo di consumazione coincidente con quello di prima diffusione” del giornale , quelli di cui all’art. 9, comma 1, c.p.p., radicando la competenza nel luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione da ritenersi essenziale per il perfezionamento del reato che, secondo il giudice, non poteva che essere quello in cui si era sviluppata una parte di condotta certa, coincidente con la decisione della fotocomposizione del quotidiano e la sua trasmissione ai centri di stampa, ossia la sede legale del giornale, a Torino. quelle del Tribunale di Torino Di contro, il Tribunale di Torino dichiarava conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione ed affermando che, in tali casi, ai fini della individuazione della competenza territoriale, deve necessariamente e logicamente tenersi conto del criterio di prima diffusione dello stampato, non essendo necessario ricorrere ad altri criteri tipo quelli indicati dall’art. 9 c.p.p. i quali sono destinati ad operare solo ove quelli di cui all’art. 8 non siano stati sufficienti a tale scopo. e delle parti. D’altra parte, anche i difensori degli imputati aderivano al ragionamento del Tribunale di Torino, riportandosi alla prevalente giurisprudenza di legittimità che individua il locus commissi delicti in quello in cui è materialmente uscita la copia stampata del giornale, essendo tutti gli altri criteri privi di certezza. Viene, invero, richiamato il principio stabilito dalla Suprema Corte in una sua pronuncia, nel quale si esclude che il criterio da seguire sia quello del luogo in cui viene presa la decisione della fotocomposizione del quotidiano. Il luogo di prima diffusione”. Ebbene, il principio ribadito dai giudici di legittimità nella sentenza in commento è quello per cui si deve certamente tenere conto del luogo di prima diffusione del quotidiano che, normalmente, coincide con quello in cui avviene la stampa. Ciò, in quanto, si presume che, una volta uscito dalla tipografia lo stampato, si verifichi l’immediata possibilità che venga letto dai terzi e, dunque, possa consumarsi il reato in oggetto. In caso di sedi decentrate? Tale regola, ribadisce poi la Corte, vale anche per i quotidiani a diffusione nazionale che siano corredati da edizioni locali che, tuttavia, siano stampate in località diverse da quella principale. In tali casi, attesa l’autonomia delle parti ed in virtù del criterio di immediata diffusione, occorre far riferimento al luogo di stampa dell’edizione per mezzo della quale si è realizzato il reato . In definitiva, pertanto, la Suprema Corte, attribuisce la competenza, senza dubbi, al Tribunale di Monza, stante che la tipografia, nella quale viene stampato il quotidiano e che è il suo luogo di prima diffusione, si trova proprio nel circondario di tale comune.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 marzo – 28 maggio 2015, n. 22580 Presidente Siotto – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11.6.2014, il G.I.P. del Tribunale di Monza dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazione ai reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo, rispettivamente ascritti a C.F., autrice dell'articolo omissis pubblicato sul quotidiano omissis del 6.11.2012, e a M.E., direttore responsabile del predetto quotidiano, commessi in danno di B.V Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo il quale nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa la competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo di prima diffusione , di solito coincidente con quello della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia Sez. 1, n. 25804/07 , il G.I.P. di Monza osservava che non pareva corretto invocare criteri privi di univocità - come quello della sede dello stabilimento tipografico che aveva iniziato il procedimento di stampa o quello dello stabilimento che lo aveva concluso - in quanto, nella maggior parte dei casi, non era possibile individuare il luogo di prima diffusione. Poteva ipotizzarsi, ad esempio, per il Giudicante, che venissero consegnate per prime le copie stampate per ultime, ovvero che da una stessa stamperia venissero mandati alle edicole notturne prima del termine della tiratura, né poteva escludersi che tutti i vari stabilimenti dislocati sul territorio nazionale avessero iniziato e concluso le operazioni di stampa nello stesso momento. In difetto di una sicura applicazione dei criteri di cui all'art. 8 c.p.p., doveva venire in rilievo quello di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p., radicante la competenza nel luogo dove è avvenuta una parte dell'azione da ritenersi essenziale per il perfezionamento dei reato. Nel caso dei reati commessi con il mezzo della stampa, il luogo ultimo essenziale non poteva che essere quello in cui si era sviluppata una frazione di condotta certa, ossia dove era avvenuta la decisione in ordine alla fotocomposizione del quotidiano e la sua trasmissione ai centri di stampa pertanto, con riferimento all'articolo in contestazione, detto luogo coincideva necessariamente con la sede della redazione del quotidiano omissis , ovvero nel caso dell'edizione piemontese Torino. 2. Con ordinanza in data 12.11.2014, il G.I.P. del Tribunale di Torino denunciava conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte. Osservava il Giudicante - che il criterio enunciato dalla giurisprudenza per stabilire la competenza territoriale in materia di diffamazione a mezzo stampa era di assoluta ragionevolezza e logicamente ineccepibile, essendo il luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello della stampa, quello in cui, per la prima volta, il giornale, inteso come oggetto materiale nella disponibilità potenziale di più persone, ove contenga la notizia in ipotesi diffamatoria, è in grado di giungere a conoscenza di soggetti indeterminati e può così realizzarsi l'evento del reato - che, sulla base di tali premesse, non era affatto necessario ricorrere ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p., destinati ad operare solo nel caso in cui non sia possibile stabilire la competenza in base all'art. 8 e, pertanto, non poteva essere individuato il Tribunale di Torino quale Giudice territorialmente competente nel caso di specie. Sono state depositate in data 4.11.2014 e 3.3.2015, nell'interesse di C.F. e M.E., memorie adesive alla decisione del G.I.P. di Torino, in cui, essenzialmente, si deduce che il criterio presuntivo affermato da consolidata giurisprudenza, anche di merito, è l'unico che individua il locus commissi delicti a un dato certo e inoppugnabile il luogo da dove è materialmente uscita la copia stampata dei giornale , mentre tutti gli altri criteri proposti in alternativa sono privi di un analogo livello di certezza. Si richiama negli scritti la sentenza della Sezione I di questa Corte n. 25804 del 12.6.2007, Rv. 237339 emessa su conflitto di competenza suscitato dal Tribunale di Monza , in cui è stato escluso che il criterio da seguire debba essere quello dove viene presa la decisione sulla fotocomposizione del quotidiano e, tanto meno, il luogo del deposito delle copie d'obbligo obbligo, tra l'altro, eliminato a seguito dell'intervento abrogativo ad opera della legge n. 106 del 15.4.2004 . In quella decisione, da cui non ci si è più discostati, la Suprema Corte ha ribadito che il luogo di prima diffusione deve continuare ad essere determinato con riferimento al luogo di stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito dalla tipografia lo stampato, si verifichi l'immediata possibilità che venga letto da terzi. Il difensore degli imputati formula rilievi critici in ordine alla motivazione addotta dal G.I.P. di Monza, osservando - che l'edizione torinese del quotidiano omissis non è stampata in varie stamperie, ma in una sola, che, da trent'anni, è sempre la stessa, sita in Paderno Dugnano - che è indubbio, perciò, che, nella specie, il luogo di stampa coincida con quello di prima diffusione - che non è, quindi, alle edicole che occorre fare riferimento, anche per la evidente impossibilità, in concreto, di conoscere l'ubicazione della prima edicola dalla quale la prima copia anzi, la seconda idonea a integrare la comunicazione con più persone venga venduta - che il criterio alternativo individuato dal G.I.P. monzese quello della frazione di condotta essenziale per il perfezionamento dei reato non può considerarsi affatto pacifico, posto che la decisione in ordine alla diffusione della copia da lui firmata viene assunta dal direttore responsabile dei quotidiano, il quale vive e lavora a Roma, sicché non può affermarsi che la decisione in ordine all'invio alla tipografia venga assunta necessariamente presso la redazione locale, potendo la stessa essere assunta anche presso la redazione nazionale - che neppure il luogo dove l'articolo è stato scritto è di univoca determinazione, dal momento che - come noto - il giornalista può scriverlo da qualsiasi luogo in cui in quel momento si trovi. In sintesi e in conclusione, l'unico luogo davvero certo , sebbene sul piano meramente presuntivo, non può che essere quello della stampa, ossia il luogo dove ha sede la tipografia, ubicata, come detto, in Paderno Dugnano, comune ricompreso nel circondario dei Tribunale di Monza. Vi è in atti anche la memoria depositata in data 12.11.2014 nel procedimento di merito dal difensore della parte civile B.V. adesiva alla tesi della competenza dei Tribunale di Monza. Considerato in diritto 1. II conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. II conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza del G.I.P. del Tribunale di Monza. La soluzione discende da principi già affermati e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. La competenza per territorio, nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello ove avviene la stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l'immediata possibilità che esso venga letto da terzi, e quindi la sua diffusione, intesa in senso potenziale cfr., ex multis , Sez. 1, n. 25804 del 12/6/2007, Confl. comp. in proc. Belpietro Rv. 237339 . La regola vale anche quando trattasi di quotidiano a diffusione nazionale, ma corredato di edizioni locali non stampate nello stesso luogo di quella principale in tal caso però, attesa l'autonomia delle parti e in virtù dell'enunciato criterio dell'immediata diffusione, occorre far riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale si è realizzato il reato Sez. 1, n. 15523 del 26/1/2006, Confl. comp. in proc. Pistacchi e altro, Rv. 234346 Sez. 1, n. 7259 del 21/12/2005, dep. 27/2/2006, Confl. comp. in proc. Costa e altri, Rv. 234065 Sez. 1, 26.11/5.12.2002, confl., comp. in proc. Calabrese . Solo eccezionalmente si è invece fatto riferimento al deposito in Prefettura delle copie, ma limitatamente al caso in cui la prima diffusione del giornale non coincide con il momento del suo distacco dall'azienda tipografica e si verifica successivamente, all'atto dell'assemblaggio di parti non autonome copertina, inserti, ecc. stampate in luoghi diversi Cass., Sez. 1, 5.6/12.10.2000, confl. comp. in proc. Pansa ed altri . Va, tuttavia, ricordato, a quest'ultimo riguardo, che, dall'entrata in vigore, in data 2.9.2006, del D.P.R. 3.5.2006 n. 252, contenente il regolamento attuativo della legge 15.4.2004 n. 106 recante Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico , è stata abrogata la legge 2.2.1939 n. 374, che, all'art. 1, stabiliva che ogni stampatore aveva l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale aveva sede l'officina grafica e un esemplare alla locale Procura del Regno. La normativa oggi vigente sancisce, pertanto, di fatto, l'impossibilità di ricorrere al criterio del luogo di consegna delle copie d'obbligo per l'individuazione della competenza territoriale nel caso di diffamazione a mezzo stampa, in quanto prescrive anch'essa un deposito legale obbligatorio entro sessanta giorni dalla prima diffusione al pubblico, ma prevede che lo stesso debba avvenire, indipendentemente dal luogo di stampa o di diffusione, presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso due archivi della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 D. L.vo 28.8.1997, n. 281. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, con riguardo al caso di specie, che, risultando pacificamente stampata l'edizione piemontese del quotidiano omissis presso lo stabilimento di Paderno Dugnano, è quest'ultimo che deve essere individuato quale luogo di prima diffusione , il che determina il radicamento della competenza territoriale in capo al G.I.P. del Tribunale di Monza. P.Q.M. Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Monza, cui dispone trasmettersi gli atti.