La liberazione anticipata non incide sulla valutazione della ingiustizia della detenzione

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, sulla valutazione della ingiustizia non può incidere l’eventuale riconosciuto periodo di liberazione anticipata. Ciò in quanto per la concessione di tale beneficio è valutata la condotta del condannato e la sua partecipazione positiva alla fase rieducativa.

Valutazione della ingiusta detenzione. Con la sentenza n. 21284 depositata il 21 maggio 2015, la sez. IV Penale della Corte di Cassazione, con una motivazione tanto stringente quanto asciutta” , afferma il principio in base al quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, sulla valutazione della ingiustizia non può incidere l’eventuale riconosciuto periodo di liberazione anticipata. Ciò in quanto per la concessione di tale beneficio è valutata la condotta del condannato e la sua partecipazione positiva alla fase rieducativa. Per questo motivo, lo sconto di pena non sarebbe in questo caso ancorato alla valutazione del fatto reato ed alla adeguatezza della pena irrogata, ma a valutazioni soggettive sulle condotte del condannato durante l’esecuzione della pena. Detenzione preventiva e liberazione anticipata. Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione alla Corte di appello territoriale che l’aveva rigettata in quanto il riconoscimento della liberazione anticipata, istituto di carattere premiale, non valeva a rendere ingiusta la detenzione sofferta. In particolare, il ricorrente dopo un periodo passato agli arresti domiciliari per un totale di custodia cautelare di 646 giorni, subiva con sentenza definitiva la condanna di due anni di reclusione, beneficiando successivamente di 135 giorni di liberazione anticipata. Secondo il ricorrente, in ragione del periodo di liberazione riconosciutogli, aveva patito una detenzione preventiva superiore alla pena effettivamente irrogata per un periodo di 51 giorni. La decisione della Corte di appello territoriale, di rigetto dell’istanza, forma oggetto di contestazione sotto l’aspetto della non rilevanza del periodo di liberazione anticipata sulla ingiusta detenzione subita. Illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p Gli Ermellini, nella decisione in commento, richiamano tra l’altro un recente pronunciamento della Corte Costituzionale sulla illegittimità del primo comma dell’art. 314 c.p. nella parte in cui non era previsto il diritto alla riparazione della custodia cautelare sofferta per una durata superiore alla pena inflitta. Sul punto la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona – queste le parole usate dai giudici della Corte Costituzionale – in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazione. In buona sostanza, si precisa che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall’imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato, con riferimento all’ingiustizia della custodia cautelare quando superi la pena inflitta. Da qui la Corte di Cassazione ha affermato in passato il principio – ribadito pertanto dalla sentenza in commento - per cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, ma, ai fini della quantificazione dell’indennizzo non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado. Nessuna riparazione. Nel caso di specie, secondo i giudici di Piazza Cavour, non è esatto che il ricorrente sia stato sottoposto ad una custodia cautelare superiore alla condanna inflitta . Al contrario, il ricorrente ha patito una custodia preventiva superiore di 51 giorni rispetto alla pena determinata dal Magistrato di Sorveglianza, con cui sono stati riconosciuti 135 giorni di liberazione anticipata. Per i giudici del Palazzaccio non è possibile ritenere tale beneficio come incidente sulla ingiustizia della detenzione preventiva. Infatti – come si legge nella sentenza – la ratio sottesa alla riconosciuta possibilità di indennizzo della custodia patita in esubero rispetto alla pena inflitta, è il ristoro di un pregiudizio alla libertà che mette in comparazione la durata della misura cautelare rispetto alla quantificazione della pena fatta in sentenza in relazione al disvalore del fatto commesso. Ciò che non si è verificato nel caso concreto. Da qui il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 novembre – 21 maggio 2015, n. 21284 Presidente Foti – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dei 7/6/2013 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava la istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da C.L Questi, arrestato in data 13/8/2008, era stato scarcerato il 21/5/2010 dopo un periodo passato agli arresti domiciliari, per un totale di custodia cautelare di giorni 646. Con la sentenza definitiva della Corte di Appello dei 12/5/2010, la pena era stata determinata in anni due di reclusione. Successivamente aveva beneficiato di 135 giorni di liberazione anticipata. Riteneva il Caputo che in ragione dei periodo di liberazione riconosciutogli, aveva sofferto una detenzione preventiva esuberante rispetto alla pena effettivamente irrogata quantificabile in giorni 51 646 gg. di custodia - 595 gg. di pena effettiva . La Corte di merito rigettava la richiesta di equo indennizzo in quanto il riconoscimento della liberazione anticipata, istituto di carattere premiale, non valeva a rendere ingiusta la detenzione patita. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Caputo, deducendo la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, non avendo il giudice di merito rilevato che la liberazione anticipata è un diritto innegabile e pertanto la lesione della liberta personale era oggettiva con conseguente diritto alla riparazione. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Va premesso che questa Corte di legittimità, con l'ordinanza emessa dalle Sezioni Unite n. 25084/2006 aveva sollevato il problema di stabilire se fosse o meno legittimo il primo comma dell'art. 314 nella parte in cui non era previsto il diritto alla riparazione della custodia cautelare sofferta per una durata superiore alla pena inflitta. Sul dubbio di legittimità si è pronunciata la Corte Costituzionale sent. 219/2008 , dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni . Ha precisato la Corte che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato Invece condannato quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta . E' stato quindi affermato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità Il principio secondo cui II diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, ma, al fini della quantificazione dell'indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado Cass. Sez. U, Sentenza n. 4187 dei 30/10/2008Cc. dep. 29/01/2009 , Rv. 241855 . 3, Nel caso di specie il ricorrente non è stato sottoposto ad una custodia cautelare giorni 646 superiore alla condanna inflitta 2 anni di reclusione e cioè giorni 730 . Vero è, invece, che ha patito una custodia preventiva superiore dl 51 giorni rispetto alla pena determinata dal Magistrato di Sorveglianza con l'ordinanza dei 19\9\2011, con cui sono stati riconosciuti al Caputo 135 giorni di liberazione anticipata. Tele beneficio però, correttamente, non è stato ritenuto incidente sulla ingiustizia della detenzione preventiva. Infatti la ratio sottesa alla riconosciuta possibilità di indennizzo della custodia patita in esubero rispetto alla pena inflitta , è il ristoro di un pregiudizio alla libertà che mette n comparazione la durata della misura cautelare rispetto alla quantificazione della pena fatta in sentenza in relazione al disvalore dei fatto commesso. Sulla valutazione della ingiustizia della detenzione non può invece incidere l'eventuale riconosciuto periodo di liberazione anticipata, in quanto per la concessione di tale . beneficio è valutata la condotta del condannato e la sua partecipazione positiva alla fase rieducativa. Pertanto in tal caso lo sconto di pena non è ancorato alla valutazione dei fatto reato ed alla adeguatezza della pena irrogata, ma a valutazioni soggettive sulle condotte del condannato durante l'esecuzione della pena. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali.