“Peppa Pig” e “I Puffi” contraffatti: legittimo il sequestro dei capi d’abbigliamento

Il reato di contraffazione, previsto dall’art. 517 c.p., è integrato dalla semplice imitazione di un marchio, anche non registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, la qualità o la provenienza del prodotto. Il giudice deve accertare, attraverso l’esame sintetico dei segni distintivi condotto con il criterio del c.d. consumatore medio, la sussistenza di profili di somiglianza che possano portare l’acquirente a convincersi che il prodotto sia stato fabbricato in uno stabilimento diverso da quello del reale luogo di produzione, restando superflua, per l’integrazione del reato, un’imitazione completa della denominazione o dei segni distintivi altrui.

E’ quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20600/15 depositata il 19 maggio. Il caso. Il Tribunale del riesame di Roma confermava il sequestro probatorio avente ad oggetto capi di abbigliamento recanti l’imitazione delle immagini dei personaggi dei cartoons Peppa Pig” e I Puffi”, rientranti nella fattispecie del reato di contraffazione. L’imputato propone ricorso per la cassazione del provvedimento sostenendo la violazione dell’art. 517 c.p. e l’insussistenza del reato. In particolare avrebbe errato il giudice di merito ad affermare che sussiste una forte similitudine tra i marchi da lui registrati e quelli di Peppa Pig” e I Puffi”, avendo inoltre omesso di fornire una motivazione congrua in ordine al rischio di confusione per i consumatori, in quanto l’imitazione non poteva dirsi idonea a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, qualità e provenienza del prodotto, elementi chiaramente indicati sul cartellino. La ratio del reato di contraffazione. Il ricorso così articolato presenta un chiaro carattere di inammissibilità. La S.C. ribadisce che l’art. 517 c.p. tutela l’ordine economico e che la fattispecie criminosa ivi prevista è integrata dalla semplice imitazione di un marchio, anche non registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, la qualità o la provenienza del prodotto. L’accertamento richiesto al giudice di merito. L’accertamento a cui è chiamato il giudice riguarda dunque l’esame sintetico dei segni distintivi – con riferimento al criterio del c.d. consumatore medio – al fine di individuarne i profili di somiglianza che possano portare l’acquirente a convincersi che il prodotto sia stato fabbricato in uno stabilimento diverso da quello del reale luogo di produzione. Non può quindi escludersi la rilevanza penale della condotta di chi metta in commercio prodotti con nomi, marchi o segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto usati in modo illegittimo , restando superflua, per l’integrazione del reato, un’imitazione completa della denominazione o dei segni distintivi altrui. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha correttamente applicato i summenzionati principi riconoscendo che la forte similitudine tra il marchio registrato dall’imputato, recante una dicitura accanto ad un personaggio di fantasia, era idonea a determinare confusione nel consumatore medio con i nomi e i personaggi originali dei cartoons Peppa Pig” e I Puffi”. Per questo motivo, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 marzo – 19 maggio 2015, n. 20600 Presidente Fiandanese – Relatore Verga Motivi della decisione Con l'ordinanza in data 9 dicembre 2014 il Tribunale dei riesame di Roma confermava il decreto di sequestro probatorio di capi di abbigliamento recanti le immagini dei personaggi cartoons Peppa Pig e I Puffi sequestrati a P.X. ritenendo configurabile la fattispecie criminosa di cui all'articolo 517 codice penale . Ricorre per Cassazione P.X. deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in 1. vizio della motivazione in relazione all'interpretazione dell'articolo 517 codice penale. Sostiene che il tribunale dei riesame non si sarebbe dovuto limitare ad affermare che sussiste una forte similitudine tra i personaggi di cui ai marchi registrati dal P. e quelli di Peppa Pig e I Puffi ,ma avrebbe anche dovuto in qualche modo spiegare come l'asserita similitudine potesse ingenerare confusione nei consumatori in ordine all'origine, provenienza qualità della merce considerato che tutti gli articoli oggetto del sequestro recano un cartellino che indica il luogo di fabbricazione, il nome del marchio la sua registrazione e il nome del proprietario dei marchio. 2. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dei reato. Sostiene che la semplice negazione dei marchio non realizza il reato in argomento in quanto tale imitazione deve essere idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine qualità provenienza del prodotto. Sostiene che nel caso di specie potrebbe ipotizzarsi l'utilizzo lecito di un'immagine accattivante e non già un'ipotesi di frode in commercio 3. omessa motivazione in ordine alla richiesta di sequestro degli articoli a marchio CICINHA. Sostiene che l'asserita similitudine tra il marchio prima indicato e l'immagine Puffetta riguarda unicamente il pendaglio o cappellino per altro sfilabile in quanto non cucito sugli articoli . II 17.3.2015 veniva depositata dalla difesa dei ricorrente memoria illustrativa dei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. Come già affermato da questa Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9389 dei 2013 Rv. 255227 la norma di cui all'art. 517 c.p. ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché sia idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore. E' a tale fine, e attraverso un esame sintetico dei segni distintivi - avuto riguardo ai consumatori di media diligenza - che va accertata la somiglianza tra gli stessi, essendo vietato al produttore usare detti segni in modo artificioso ed equivoco, dando al consumatore la possibilità di trarre il convincimento che il prodotto sia stato fabbricato in uno stabilimento invece che nell'altro, reale luogo di produzione. È sufficiente pertanto che il pericolo della confusione nel soggetto acquirente si verifichi anche solo attraverso un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale è quello compiuto dal consumatore di media diligenza e di non particolare diligenza, non potendosi ritenere scriminata la condotta - trattandosi di reato di pericolo presunto - di chi metta in circolazione prodotti con nomi, marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto usati in modo illegittimo, non occorrendo inoltre - per la realizzazione del reato in esame - un'imitazione completa della denominazione o dei segni distintivi usati da altre ditte, bastando l'uso di denominazioni o segni equivoci che rendano possibile l'inganno. II Tribunale dei riesame si è attenuto a detti principi laddove ha affermato che nel caso di specie, nonostante si tratti di prodotti con marchio registrato Tobbia e Cicinha , recante la dicitura diversa accanto al personaggio di fantasia, in ogni caso la forte similitudine tra gli stessi e i personaggi originali Peppa Pig e i Puffi era idonea a determinare confusione in ordine agli stessi marchi nel pubblico dei consumatori. Il Tribunale ha pertanto correttamente ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 517 c. p. II ricorso è quindi inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.