Il cliente non “gira” le spese legali liquidate dal giudice all’avvocato: non c’è appropriazione indebita

Non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile, a cui favore il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali, che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclami come propria la suddetta somma.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20606, depositata il 19 maggio 2015. Il caso. Il Procuratore della Repubblica disponeva il sequestro probatorio di una somma di denaro presso una cassa di risparmio nei confronti di un indagato per il reato di appropriazione indebita art. 646 c.p. , commesso in danno del proprio avvocato, trattenendo delle somme, parte di una transazione e destinate agli onorari del suo difensore. Il Tribunale di Siena confermava il provvedimento. L’indagato ricorreva in Cassazione, sostenendo che non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile, a cui favore il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali, che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclami come propria tale somma. Inoltre, la società assicuratrice aveva inviato il complessivo assegno all’indagato, per cui mancava l’altruità della cosa. Oggetto di obbligazione, non proprietà dell’avvocato. La Corte di Cassazione ricorda che l’art. 13, comma 8, l. n. 247/2012 disciplina della professione forense dispone che, al momento della definizione della controversia, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese agli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi 3 anni e che risultino ancora creditori. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la somma costituisce oggetto di un’obbligazione e non è, invece, di proprietà del difensore. I requisiti giuridici per la configurabilità del reato di appropriazione indebita sono l’appartenenza dei beni, oggetto di appropriazione, ad un terzo in virtù di un titolo giuridico il possesso legittimo di tali beni da parte del terzo la volontà di interversione del possesso l’ingiusto profitto. Richiamando il precedente n. 25344/2011 , i giudici di legittimità sottolineano che il pagamento della prestazione costituisce, a carico del cliente, un obbligo che discende dall’interno rapporto di mandato, essendo regolamentato dalle pattuizioni che le parti hanno stabilito in ordine al quantum ed alle modalità. Perciò, non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile, a cui favore il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali, che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclami come propria la suddetta somma. Nel caso di specie, non c’era, quindi, il presupposto giuridico per l’applicazione della fattispecie penale, cioè che la somma fosse di proprietà dell’avvocato, che vantava, invece, un diritto di credito. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e dispone la restituzione delle somme sequestrate.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 – 19 maggio 2015, n. 20606 Presidente Fiandanese – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 9.1.2015 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena dispose il sequestro probatorio della somma di Euro 10.538,00 presso la Cassa di Risparmio di Castellina Scalo, nei confronti di P.S. indagato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., commesso in danno del proprio difensore Avv. Catia Buiarelli, trattenendo somme parte di una transazione e destinate agli onorari del suo difensore. 2. L'indagato propose istanza di riesame ma il Tribunale di Siena, con ordinanza del 27.1.2015 confermò oil provvedimento impugnato. 3. Ricorre per cassazione l'indagato personalmente deducendo 1. violazione di legge in quanto non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile - a cui favore il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali - che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclami come propria la suddetta somma citando Cass. Sez. 2 sent. n. 25344/2011 peraltro la società assicuratrice aveva inviato il complessivo assegno all'indagato, difetta quindi l'altruità della cosa 2. violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato l'indagato non avrebbe posseduto la provvista fino al momento dell'accredito sul conto corrente. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale ha argomentato che, nella specie, la somma sarebbe di proprietà del difensore ai sensi dell'art. 13 comma 8 legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la nuova disciplina della professione forense, che prevede l'obbligazione solidale delle parti in ipotesi di conclusione della controversia con accordi di qualunque specie. La norma testualmente stabilisce 8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà”. Non si è avveduto il Tribunale che la citata disposizione, affermando che le parti sono solidalmente tenute al pagamento, fa pur sempre riferimento ad una obbligazione e non ad un diritto reale. Non vi è perciò ragione di ritenere diversa la situazione rispetto a quella affrontata da questa Corte, secondo la quale non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 25/05/2011 dep. 24/06/2011 Rv. 250767 . La sentenza sopra richiamata ha così argomentato In punto di diritto, è appena il caso di rammentare che i requisiti giuridici perché possa ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 646 c.p., sono i seguenti a l'appartenenza dei beni oggetto di appropriazione, ad un terzo in virtù di un titolo giuridico b il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo c la volontà di interversione del possesso, la qual cosa si verifica quando il possessore effettua e rende esplicito al proprietario del bene, l'interversione del possesso ossia la sua volontà di non restituire più il bene del quale ha il possesso d l'ingiusto profitto. Infatti, la ratio dell'art. 646 c.p., deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa Cass. 11628/1989 riv 182001. Tanto premesso in diritto, occorre quindi verifica re a se la somma liquidata dal giudice a favore del G. fosse o meno di proprietà dell'avv.to L. b se il G. la possedeva in virtù di un qualche legittimo titolo di possesso e, quindi, se effettuò l'interversione. La risposta ai suddetti quesiti discende dalla disamina del rapporto che lega il cliente all'avvocato. In proposito è indiscusso che il suddetto rapporto ha alla base un rapporto di mandato professionale a seguito del quale il professionista ha il diritto di pretendere il pagamento della prestazione. Il pagamento della suddetta prestazione costituisce, quindi, a carico del cliente, un obbligo che discende dall'interno rapporto di mandato essendo regolamentato dalle pattuizioni che le parti hanno stabilito in ordine al quantum ed alle modalità. Nell'ipotesi, poi, di una causa civile, le modalità con le quali il professionista può farsi pagare sono due 1 direttamente dal cliente ed indipendentemente dalla liquidazione che il giudice effettua in sentenza 2 direttamente dalla parte soccombente è l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 93 c.p.c., che disciplina la fattispecie, appunto, della distrazione delle spese. Nel caso in esame, è pacifico che la somma in questione venne liquidata a favore non dell'avv. L. ma direttamente a favore del G. in quanto parte vincitrice a titolo di spese. È chiaro, pertanto, che quella somma era di sua esclusiva proprietà ed alla stessa il G. era libero di dare la destinazione che più gli aggradava pur essendo tenuto al pagamento della parcella dell'avv.to L. . Costui, quindi, non poteva su di essa accampare alcun diritto potendo solo richiedere la somma ritenuta congrua a titolo di parcella per l'opera professionale svolta, direttamente nei confronti del suo cliente, somma che avrebbe potuto essere, in ipotesi, sia minore che superiore a quella liquidata dal giudice. Erra, quindi, il P.G. ricorrente quando sostiene che la somma liquidata aveva un vincolo di destinazione a favore dell'avvocato. In realtà, la somma era di proprietà esclusiva del G. essendo stata liquidata a suo favore, sicché nessuna appropriazione indebita è ipotizzarle proprio perché manca il principale presupposto giuridico ossia che la somma fosse di proprietà dell'avvocato e che il G. , possedendola per un legittimo titolo, effettuò l'interversione del possesso rifiutandosi di consegnarla all'avvocato. Nel respingere pertanto il ricorso può enunciarsi il seguente principio di diritto non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile - a cui favore il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali - che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclami come propria la suddetta somma”. Anche nel caso di specie non vi era il presupposto giuridico ossia che la somma fosse di proprietà del'avvocato, il quale vantava invece un diritto di credito. 2. L'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro probatorio devono pertanto essere annullati senza rinvio. 3. La decisione assunta rende superfluo l'esame del secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio disponendo la restituzione delle somme sequestrate all'avente diritto.