Il provvedimento di oblazione deve essere motivato

Con riguardo all’oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice è tenuto a giustificare la decisione di respingere la domanda sia in caso di apprezzata gravità del reato, sia quando ritenga la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo. Del resto, dovendo il rigetto della richiesta essere adottato con ordinanza, non può dubitarsi che la stessa debba essere motivata a pena di nullità.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20552/15 depositata il 19 maggio. Il fatto. L’imputato ha proposto ricorso avverso le ordinanze del Tribunale di Chieti con cui egli è stato condannato alla pena di euro 300 di ammenda per non aver fornito alla direzione provinciale di Chieti documentazione relativa ad alcuni contratti di lavoro. L’imputato lamenta l’omessa motivazione sul rigetto dell’istanza di oblazione, in quanto all’udienza del 8/11/2012, l’oblazione non è stata ammessa senza alcuna indicazione dei relativi motivi, né detti motivi sono poi stati indicati in sentenza. La mancata motivazione del provvedimento. Nel caso di specie, all’udienza del 8/11/2012, l’imputato aveva chiesto l’ammissione all’oblazione e su tale istanza era stato adottato il seguente provvedimento Il giudice non ammetta l’imputato all’oblazione risulta ancora che all’udienza finale, il difensore, prima della chiusura dell’istruzione, aveva reiterato l’istanza sulla quale veniva adottato il seguente provvedimento Il Giudice rigetta l’istanza riportandosi alle motivazioni già formulate . Ciò posto emerge da tali dati come, il giudice abbia, da ultimo, rigettato la reiterazione della richiesta di ammissione all’oblazione facendo riferimento, per relationem , ad una motivazione in realtà mai espressa prima. Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 aprile – 19 maggio 2015, numero 20552 Presidente Squassoni – Relatore Andreazza Ritenuti in fatto 1.N.L. ha proposto ricorso avverso le ordinanze dei Tribunale di Chieti dell'8/11/2012 e 05/06/2014 nonché avverso la sentenza dello stesso Tribunale dei 05/06/ 2014 con cui egli è stato condannato alla pena di euro 300 di ammenda per il reato di cui all'articolo 4 della I. numero 628 del 1961 per non avere fornito alla direzione provinciale di Chieti documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati con M.G 1.1. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'articolo 162 bis c.p. per omessa motivazione sul rigetto dell'istanza di oblazione. Premesso che l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione all'udienza dei 25/10/2012 e che il Tribunale aveva rinviato per tale adempimento all'udienza dell'8/11/2012, in tale ultima sede l'oblazione non è stata ammessa senza alcuna indicazione dei relativi motivi né detti motivi sono poi stati indicati in sentenza. 1.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'articolo 4 della i. numero 628 dei 1961 posto che la condanna è intervenuta per la mancata consegna dei documenti indicati nei punti 4, 5 e 6 del verbale di prescrizione dei 29/06/2010 ma il giudice avrebbe dovuto porsi il problema dell'esistenza degli stessi e precisamente dei contratto di lavoro stipulato, delle ricevute di versamento dei contributi modello F 24 modello D.M. 10 o Durc in corso di validità per l'anno 2010 e della delega al professionista o all'associazione di categoria ex articolo 40, comma 1, I. numero 133 del 2008. D'altra parte i documenti di cui ai punti 4 e 5, ove sussistenti, avrebbero potuto anche essere acquisiti d'ufficio dall'Ispettorato dei lavoro presso le competenti amministrazioni pubbliche con insussistenza del reato contestato. 1.3. Con un terzo motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali e la violazione dell'articolo 192 c.p.p. posto che, nel contrasto tra quanto dichiarato da un teste della difesa e il teste del P.M. che ha riferito di consegna parziale, il Tribunale ha optato per queste ultime dichiarazioni sulla base del fatto che l'imputato non avrebbe fornito prova documentale dell'effettiva esibizione, in tal modo però accollando allo stesso un onere in realtà proprio della pubblica accusa. 1.4. Con un quarto motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali e la violazione dell'articolo 192 c.p.p. giacché il fatto è stato addebitato al N.i quale legale rappresentante della Eu. Log s.r.l. omettendo tuttavia il Tribunale qualunque motivazione in ordine alla sussistenza di tale fatto storico. 1.5. Con un quinto motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. in relazione all'omesso riconoscimento, immotivato, delle attenuanti generiche pur a fronte di imputato riconosciuto come incensurato. 1.6. Con un sesto motivo lamenta la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. essendo stata indicata la pena base in euro 300 di ammenda a fronte di minimo edittale di euro 20 senza alcuna motivazione in ordine ad una pena così discostata dei minimi edittali. 1.7. Con un ultimo motivo lamenta la violazione dell'articolo 175 c.p. in relazione alla omessa concessione del beneficio della non menzione della sentenza di condanna. Considerato in diritto 2. Il primo pregiudiziale motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato che con riguardo ali' oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice è tenuto a giustificare la decisione di respingere la domanda sia in caso di apprezzata gravità del reato ex articolo 162 bis, comma 4, c.p., sia quando ritenga la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo ex articolo 162 bis, comma 3, c.p. Sez. 1, numero 1585 del 09/10/2014, Kundi Emese, Rv. 261976 . Del resto, dovendo il rigetto della richiesta essere adottato con ordinanza, non può dubitarsi che la stessa debba essere motivata a pena di nullità secondo le regole generali dell'articolo 125, comma 3, c.p.p Nella specie, risulta dai verbali delle relative udienze, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale del motivo sollevato, che all'udienza del 08/11/2012 l'imputato aveva a richiedere l'ammissione all'oblazione e che su tale istanza veniva adottato il seguente provvedimento Il Giudice non ammette l'imputato alla oblazione risulta, ancora, che all'udienza finale del 05/06/2014, il Difensore, presente l'imputato, aveva, prima della chiusura dell'istruzione, a reiterare l'istanza sulla quale veniva adottato il seguente provvedimento II Giudice rigetta l'istanza riportandosi alle motivazioni già formulate . Ciò posto, emerge da tali dati come, a fronte di contravvenzione suscettibile in astratto di essere ricondotta, in virtù della pena alternativa edittalmente prevista, tra quelle oblabili, il Giudice abbia, da ultimo, rigettato la reiterazione della richiesta di ammissione all'oblazione facendo riferimento, per relationem, ad una motivazione in realtà mai espressa prima né potrebbe ritenersi che nel primo provvedimento di rigetto fosse implicita una motivazione per il solo fatto che subito prima il P.M. aveva evidenziato il parziale adempimento alle prescrizioni posto che, anche a voler tacere dei fatto che, quand'anche così fosse, la motivazione per relationem appare necessariamente richiedere, per sua definizione, che il termine di riferimento sia esplicitato, una tale conclusione sarebbe comunque il frutto, pur sempre, di una illazione non avendo il giudice in alcun modo fatto riferimento alle circostanze segnalate dal P.M. come pure sarebbe stato possibile. Si impone pertanto, a fronte della immotivata reiezione della reiterazione della richiesta di oblazione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti.