Il creditore ipotecario in buona fede deve essere ammesso alla speciale procedura concorsuale prevista dalla legge

Un bene oggetto di confisca a norma della legge antimafia può essere contemporaneamente oggetto di garanzie reali in favore di crediti di terzi.

Si pone così un problema relativo al contemperamento di diverse esigenze da un lato, quelle pubbliche, che mirano alla piena captazione del bene in favore dello Stato, dall’altro, quella di terzi in buona fede che non vogliono ovviamente perdere del tutto le garanzie dei propri crediti. Sul punto, la legge ha optato per la prevalenza della salvaguardia del preminente interesse pubblico e per il riconoscimento al terzo in buona fede, titolare di diritto reale di godimento o di garanzia, di una tutela di tipo risarcitorio , in modo tale che il bilanciamento dei contrapposti interessi viene differito ad un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiede – attraverso l’apposito procedimento – il riconoscimento del suo credito Cass. Pen., SSUU, n. 10532/2013 . Se non che può accadere ed il presente caso è uno di questi – sent. n. 20475/2015 che vi siano delle situazioni pendenti, id est delle situazioni che non si siano pienamente cristallizzate prima dell’entrata in vigore della legge di disciplina, sicché è indispensabile rinvenire regole capaci di condurre la situazione nata nel passato entro i binari della nuova disciplina. Se, da un lato, la piena retroattività della norma, non può soddisfare allorché la situazione di fatto e di diritto presente è in fase avanzata o prossima alla definizione secondo le norme previgenti, nulla toglie, vertendo in materia di rilevanza pubblica ma non penale in senso stretto, che la nuova legge veicoli, fosse anche solo per esigenze di bilancio, le procedure pendenti secondo gli schemi legali da ultimo approvati. Quest’ultima opzione è quella che in definitiva il legislatore ha preferito seguire nella materia de qua . Quando il procedimento esecutivo deve continuare? Si è, pertanto, statuito che se alla data del 1° gennaio 2013 data di entrata in vigore della Legge n. 228/2012 il bene confiscato fosse stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, nell’ambito di una procedura esecutiva civile, oppure fosse costituito da quota indivisa, oggetto di pignoramento, il procedimento esecutivo avrebbe dovuto continuare, fermo restando talune limitazioni nella distribuzione del ricavato a favore dello Stato. Negli altri casi, l’azione esecutiva avrebbe dovuto non essere iniziata o proseguita a pena di nullità e gli atti e pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca avrebbero dovuto ritenersi estinti di diritto, fermo restando che i creditori in buona fede, con titolo anteriore, avrebbero potuto essere soddisfatti” secondo le particolari procedure previste dalle legge nel caso di specie dall’art. 1 commi da 194 a 206 Legge n. n. 228/2012 , procedendo a pena di decadenza a presentare un’istanza di ammissione del credito ai sensi della nuova legge antimafia art. 58 d.lgs. n. 159/2011 al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca. Benché complesso e frastagliato in commi, leggi e disposizioni varie, la disciplina in questione è piuttosto chiara e certamente non impedisce al creditore ipotecario in buona fede di procedere ad una partecipazione concorsuale sul bene, fatti salvi i casi sopra menzionati. Nel caso de quo , è tuttavia accaduto che il Tribunale di Milano, che ha visto recapitarsi una richiesta di ammissione al credito da parte di un soggetto che vantava un credito ipotecario sopra un bene confiscato, abbia dichiarato inammissibile l’istanza nel presupposto che non vi fosse interesse, posto che la procedura intentata non avrebbe portato ad esiti diversi da quelli già accertati in altra sede e precisamente la buona fede del creditore e l’anteriorità della iscrizione rispetto alla confisca. Interessata della questione a seguito di ricorso del soccombente, la Cassazione ha avuto agevole modo di annullare senza rinvio l’ordinanza gravata, posto che si deve concludere che il terzo creditore, assistito da garanzia reale su un bene sottoposto ad ablazione nell’ambito di un procedimento di prevenzione, non rientrante nella sfera applicativa del libro I del d.lgs. n. 159/2011, è legittimato a presentare istanza di ammissione del credito alla procedura concorsuale pur se abbia già ottenuto l’accertamento, positivo ed irrevocabile, del proprio diritto di garanzia e della propria buona fede, ed ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia in tal senso . Conclusioni. Capita, anche ai migliori giudici, che alcune disposizioni nascoste” nei rivoli di leggi omnibus non vengano pienamente conosciute. Di ciò del resto non ci si deve stupire molto, posto che da quando il concetto di codice non ha più un riferimento semantico reale ma solo nominale, la certezza del diritto è cosa che tende a scomparire come la correttezza delle decisioni. La certezza del diritto non è puro afflato, ma presuppone strutture giuridiche fondamentali, che per ciò stesso e per definizione non possono mutarsi senza effetti deleteri. Nell’epoca digitale, è agevole rinvenire le fonti normative, ma queste devono essere bene e sapientemente coordinate per titoli e temi ed il legislatore liberale e democratico deve impegnarsi non solo ad approvare le leggi ma a scriverle in maniera appropriata. Oggi, nell’italico regno, tale atteggiamento è praticamente scomparso e di ciò si deve aver particolare timore. La speranza è che nel caos giunga prima o poi una normativa coerente e completa ed in qualche modo stabile. Ma si tratta ovviamente di una speranza logica, ma non pratica, poiché nulla si potrà davvero ben fare se non vi sarà una effettiva e duratura buona volontà al ben agire.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 3 marzo – 18 maggio 2015, n. 20475 Presidente Di Tomassi – Relatore Cassano Ritenuto in fatto 1. Il 24 dicembre 2013 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., l'istanza di ammissione del credito ex art. 1, comma 199, l. 24 dicembre 2012, n. 228 avanzata nell'interesse di s.p.a. Italfondiario , cessionaria dei crediti di Banca Intesa s.p.a. ora Intesa Sanpaolo s.p.a. . Banca Intesa s.p.a. , in data 29 giugno 2004, aveva concesso a B.E.A. un finanziamento di quattrocentomila e a garanzia dello stesso, aveva iscritto ipoteca su un immobile, situato in omissis . Il 10 giugno 2009 il suddetto immobile veniva sottoposto a confisca di prevenzione. Il decreto di confisca diveniva definitivo il 24 giugno 2011. Nell'ambito del suddetto procedimento il Tribunale di Milano accertava e dichiarava la buona fede del creditore ipotecario, Banca Intesa Sanpaolo in relazione all'ipoteca iscritta sul predetto bene immobile. Tanto premesso in fatto, il Tribunale, richiamando una recente decisione delle Sezioni Unite Sez. U. civ. n. 10532 del 26/2/2013 , osservava che la legge n. 228 del 2012, nell'art. 1, commi da 194 a 205, detta una disciplina tendenzialmente organica diretta a regolare i rapporti tra creditori ipotecari e pignoranti con riferimento alle procedure di confisca non soggette al d.lgs. n. 159 del 2011 entrato in vigore il 13 ottobre 2011 e che, pertanto, la nuova normativa si applica alle misure di prevenzione disposte prima di tale data. Osservava, inoltre, che la legge n. 228 del 2012 ha sostanzialmente riconosciuto il previgente orientamento giurisprudenziale in base al quale ai terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni oggetto del procedimento di prevenzione è riconosciuta la facoltà di far valere il proprio diritto innanzi al giudice della prevenzione, quale giudice dell'esecuzione, con ricorso per incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p Sul terzo incombe l'onere di provare sia la titolarità del proprio diritto, che deve derivare da un atto di data certa iscritto anteriormente al sequestro, sia le condizioni - ora delineate dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 - di mancanza di collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto ovvero di ignoranza incolpevole di tale nesso, in virtù della situazione di apparenza oggettiva esistente al momento della concessione del credito. Così ricostruita la disciplina generale, il Tribunale osservava che, nel caso in esame, la buona fede della banca istante e la sussistenza di un diritto di ipoteca iscritto anteriormente alla trascrizione del sequestro erano stati definitivamente accertati dal Tribunale di Milano. Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 200, della legge n. 228 del 2012, non sussistevano i presupposti per applicare le nuove disposizioni e si profilava una palese carenza di interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 228 del 2012 da parte di un soggetto, quale l'istante, che aveva già ottenuto una valutazione positiva della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per l'ammissione del credito. L'esito del nuovo giudizio, infatti, dovrebbe consistere in una pronunzia meramente confermativa e ricognitiva di quanto già accertato in via definitiva. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore e procuratore speciale, s.p.a. Italfondiario che denuncia erronea applicazione dell'art. 1, comma 194 e ss., della legge n. 228 del 2012. Osserva in proposito che la domanda di ammissione al credito ai sensi della legge n. 228 del 2012 non rappresenta un duplicato dell'incidente di esecuzione esperito in base alla normativa previgente, bensì l'attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 194, 197, 198 e 199, della legge n. 228 del 2012. Da tale disposizione si desume che il diritto di ipoteca si è estinto di diritto, la procedura esecutiva non può essere proseguita e che i creditori che hanno trascritto il pignoramento anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Rileva che una diversa interpretazione giustificherebbe dubbi di costituzionalità della nuova disciplina per contrasto con l'art. 3 Cost Osserva in diritto Il ricorso è fondato nel senso di seguito precisato. 1. Innazitutto, il Tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza in base all'art. 666, comma 2, c.p.p., espressamente richiamato nella parte dispositiva del provvedimento impugnato. Al riguardo il Collegio osserva che la verifica della richiesta, ex art. 666, comma 2, c.p.p., pur presentandosi con i caratteri dell'incidentalità, è un atto non occasionale - necessario al fine di evitare la presentazione di istanze meramente dilatorie - che non implica valutazioni di merito. La ratio di tale disciplina va rinvenuta nell'esigenza di rispetto di un ordinato, puntuale e sollecito svolgimento del rapporto processuale esecutivo, esigenza che potrebbe essere vanificata in caso di ammissibilità della reiterazione della medesima domanda. L'espressione manifesta infondatezza , contenuta nell'art. 666, comma 2, c.p.p., deve essere, quindi, intesa nel senso che il difetto delle condizioni di legge e la mera riproposizione di una richiesta già rigettata, perché fondata su identici elementi, devono risultare ictu oculi di palmare evidenza, senza che il loro accertamento implichi la soluzione di questioni controverse. Alla luce di tali principi è evidente che la complessa problematica posta dai rapporti tra la legge n. 228 del 2012 e il d.lgs. n. 159 del 2011 richiede un'articolata esegesi che si colloca al di fuori del paradigma normativo delineato dall'art. 666, comma 2, c.p.p 2. Il ricorso è fondato anche sotto un altro aspetto. È incontroverso che la società ricorrente è titolare di un diritto reale di garanzia, costituito ed iscritto sul bene immobile sottoposto dapprima a sequestro e successivamente a confisca con provvedimento di prevenzione, divenuto irrevocabile il 24 giugno 2011 e, quindi, in un momento antecedente all'entrata in vigore sia del d.lgs. n. 159 del 2011 13 ottobre 2011 che della l. n. 228 del 2012 1 gennaio 2013 . Il diritto vantato dall'istante, terzo in buona fede, grava su un bene immobile oggetto di confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione non soggetto alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 159 del 2011 in base a quanto stabilito dall'art. 117 del predetto d.lgs., secondo cui le disposizioni del libro 1 in tema di misure di prevenzione trovano applicazione solo se la proposta applicativa sia stata presentata in data successiva al 13 ottobre 2011. In caso contrario operano le norme previgenti. 3. L'art. 1, commi da 194 a 205, della l. n. 228 del 2012 riserva un'apposita disciplina ai diritti di garanzia dei terzi, costituiti su beni appartenenti a soggetti sottoposti a misure di prevenzione reali in forza della speciale legislazione antimafia, allo scopo di regolare le confliggenti pretese dei creditori del proposto e dello Stato, che abbia acquisito mediante confisca i beni sottratti alle organizzazioni criminose di stampo mafioso. La legge n. 28 del 2012 trova applicazione nei procedimenti di confisca non sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 e reca diversità di previsione a seconda che, alla data del 1 gennaio 2013 in cui è entrata in vigore la l. n. 228 del 2012 , il bene confiscato fosse stato o meno già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, nell'ambito del procedimento civile di esecuzione forzata, oppure fosse costituito da quota indivisa, oggetto di pignoramento. In tali casi, il processo esecutivo deve, infatti, proseguire e rimangono validi gli effetti dell'esecuzione o dell'aggiudicazione. La distribuzione del ricavato ai creditori resta limitata alla somma minore tra il 70% del valore stimato del bene e quanto ottenuto dalla sua liquidazione. Nel caso in cui, alla data dell'1 gennaio 2013, il bene confiscato non fosse stato trasferito o aggiudicato, l'azione esecutiva non può essere iniziata o proseguita a pena di nullità comma 194 , gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto comma 197 , i creditori garantiti da ipoteca e quelli che avevano trascritto un pignoramento prima della trascrizione del sequestro di prevenzione, nonché i creditori intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento, possono essere soddisfatti secondo le modalità stabilite dai commi da 194 a 206. In tale prospettiva, l'art. 1, commi 199-200, prescrive che tali soggetti presentino un'istanza di ammissione del credito , ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011, entro il termine di decadenza di centottanta giorni, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca. Il giudice decide con provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 666 c.p.p. e ha il compito di accertare la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché le condizioni indicate dall'art. 52 del predetto d.lgs. n. 159 del 2011, al fine di ammettere il creditore al pagamento. In caso di provvedimento positivo, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata adotta i provvedimenti di sua competenza, formando il piano di pagamento dei creditori ammessi e procede alla loro concreta soddisfazione. In base all'art. 1, comma 205, le stesse regole valide per i beni già confiscati alla data dell'1 gennaio 2013 sono applicabili anche ai cespiti non ancora oggetto di ablazione alla suddetta data. In questo caso il termine di decadenza di centottanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione del credito decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca. Per effetto della nuova disciplina, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 159 del 2011 sono immediatamente applicabili ai terzi creditori dei proposti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione pendenti ed ai provvedimenti di confisca divenuti irrevocabili prima della vigenza della l. n. 228 del 2012. Nel delicato contemperamento tra interessi dei privati, titolari di diritti di garanzia, e quelli dello Stato, che abbia proceduto a confisca, il legislatore ha optato per la prevalenza della salvaguardia del preminente interesse pubblico e per il riconoscimento al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, di una tutela di tipo risarcitorio. Il bilanciamento dei contrapposti interessi viene, quindi, differito ad un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiede - attraverso l'apposito procedimento - il riconoscimento del suo credito Sez. U., civ. n. 10532 del 7/05/2013 . 4. L'ordinanza impugnata poggia su argomentazioni non condivisibili da un punto di vista letterale e logico. Innanzitutto, omette di considerare che l'art. 1, comma 194, della l. n. 228 del 2012 definisce in termini generali il proprio ambito di applicazione in riferimento ai beni confiscati all'esito di procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 . Inoltre, attribuisce all'art. 1, comma 200, una significato che non trova riscontro nel dato letterale e neppure in quello sistematico il riferimento all' accertamento implica, invero, unicamente la positiva verifica dei presupposti sussistenza e ammontare del credito, ricorrenza delle condizioni indicate dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 che ben possono essere stati oggetto di un precedente riscontro nell'ambito di una decisione resa a vantaggio del creditore istante e di cui il giudice deve tener conto per confermarla oppure disattenderla alla stregua di ulteriori e diverse acquisizioni. Anche l'argomento di ordine sistematico, invocato dal Tribunale, non appare coerente con il complessivo assetto normativo. Tutto il sistema di garanzie e tutele apprestato a favore dei terzi interessati nel procedimento di prevenzione, quale contemplato anche dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, trova la sua esplicazione nell'incidente di esecuzione promosso dinanzi al giudice della prevenzione quale giudice dell'esecuzione e non presuppone una contestualità di accertamento dei presupposti applicativi della misura di prevenzione e dei diritti dei terzi. Anzi, la legge n. 228 del 2012 regolamenta le procedure di tutela dei terzi interessati in maniera autonoma rispetto alla confisca disposta con un provvedimento adottato prima della sua entrata in vigore. Viene, così, ad essere smentita la prospettazione del Tribunale circa la necessaria contestualità della cognizione in ordine alla misura di prevenzione e alle questioni formulate dai terzi. 5. Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, inoltre, sussiste l'interesse della banca creditrice a proporre l'incidente di esecuzione. Ai sensi dell'art. 1, comma 194, della l. n. 228 del 2012, dal momento dell'entrata in vigore della legge, non sono più consentite iniziative esecutive individuali sui beni confiscati in procedimenti non regolati dal d.lgs. n. 159 del 2011 e gli oneri ed i pesi gravanti su detti beni sono estinti di diritto , mentre l'estinzione delle garanzie è bilanciata dal contestuale riconoscimento al loro titolare di altra forma di tutela, costituita dall'ammissione alla procedura concorsuale per la soddisfazione delle sue ragioni. Ciò significa che s.p.a. Italfondiario , cessionaria dei crediti di s.p.a. Banca Intesa , non potrebbe giovarsi del proprio titolo e dell'accertamento della sua buona fede per agire in sede esecutiva civile contro il debitore, proseguendo azioni già iniziate oppure proponendone di nuove l'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 1, comma 199, della l. n. 228 del 2012 rappresenta, quindi, l'unico mezzo di tutela per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non essendo più consentite iniziative esecutive individuali per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 194, della medesima legge. Pertanto, ove non si riconoscesse la possibilità di ottenere l'ammissione del credito, il terzo in buona fede, assistito da garanzia reale sul bene, resterebbe privo di qualsiasi forma di tutela. Sulla base delle considerazioni sinora svolte e in adesione all'orientamento già formatosi sulla questione Sez. 1, n. 44267 del 24/09/2014 Sez. 1, n. 26850 del 05/06/2014 , si deve concludere che il terzo creditore, assistito da garanzia reale su di un bene sottoposto ad ablazione nell'ambito di un procedimento di prevenzione, non rientrante nella sfera applicativa del libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, è legittimato a presentare istanza di ammissione del credito alla procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 1, comma 199, della l. n. 228 del 2012, pur se abbia già ottenuto l'accertamento, positivo ed irrevocabile, del proprio diritto di garanzia e della propria buona fede, ed ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia in tale senso. 6. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M . Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.