L’appello contro l’ammenda diventa ricorso in Cassazione: attenzione ad avere le “carte in regola”

L’impugnazione proposta contro una sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p., poiché recante una condanna alla sola pena dell’ammenda, deve essere qualificata come ricorso per cassazione. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso, se sottoscritto dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19173, depositata l’8 maggio 2015. Il caso. Il gip di Ferrara condannava un imputato alla pena dell’ammenda per i reati ex artt. 134, comma 1, e 71, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, in quanto aveva consentito il montaggio di un ponteggio presso un cantiere senza presentare un idoneo piano e senza aver sottoposto poi gli elementi di tale ponteggio ad una regolare manutenzione. L’imputato proponeva, tramite il proprio difensore, un’impugnazione qualificata come appello, sostenendo di aver invece presentato il piano richiesto. Riqualificazione dell’impugnazione. Dopo la trasmissione dell’impugnazione da parte della Corte d’appello di Bologna alla Corte di Cassazione, gli Ermellini sottolineano che tale impugnazione debba essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., in quanto proposta contro una sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p., poiché recante una condanna alla sola pena dell’ammenda. Avvocato non abilitato. Il ricorso viene dichiarato inammissibile dai giudici di legittimità, essendo stato sottoscritto dal solo difensore, che non era abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Al ricorso era poi aggiunto un altro foglio spillato, recante la conferma della nomina del difensore per il grado di appello, senza alcun riferimento all’impugnazione presentata. Tale atto di nomina non poteva ritenersi parte integrante del ricorso, perché, oltre ad essere contenuto in un foglio a parte, seguiva l’ultima pagina del ricorso stesso, su cui vi era la sottoscrizione del difensore che non si trova al margine più basso del foglio, ma è seguita da uno spazio bianco . Perciò, l’atto di nomina sottoscritto dall’imputato non poteva essere ritenuto apposto in calce al ricorso. Di conseguenza, non è applicabile il principio secondo cui deve comunque intendersi personalmente proposto dall’imputato il ricorso che, anche se formalmente sottoscritto dal solo difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, reca tuttavia in calce l’atto di nomina del difensore sottoscritto dall’imputato o lo rechi a margine. La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte del difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte. Da queste ragioni deriva l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 gennaio – 8 maggio 2015, n. 19173 Presidente Fiale – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 29 novembre 2012, il Gip del Tribunale di Ferrara ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 134, comma 1, e 71, comma 4, dei decreto legislativo n. 81 del 2008, rispettivamente, per avere consentito il montaggio di un ponteggio presso un cantiere senza la presentazione di un idoneo piano di inizio montaggio, utilizzo e smontaggio e per non aver sottoposto gli elementi di tale ponteggio a regolare manutenzione il 24 marzo 2009 . 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, sostenendo che il piano di inizio montaggio, utilizzo e smontaggio era stato presentato in data 19 marzo 2009 e che, in ogni caso, l'indicazione delle verifiche da effettuare sul ponteggio con allegazione delle relative schede non sarebbero previste dalla normativa vigente. Non sarebbe stato, inoltre, dimostrato l'uso regolare e il corretto innalzamento della botola dei ponteggio da parte degli operai, cosicché non vi sarebbe prova della cattiva manutenzione dei ponteggio stesso. Considerato in diritto 3. - Preliminarmente l'impugnazione - trasmessa a questa Corte dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza dei 22 gennaio 2014 - deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. Il ricorso è inammissibile. Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Al ricorso è poi aggiunto un ulteriore foglio spillato, il quale reca la conferma della nomina del difensore per il grado di appello, senza nessun riferimento all'impugnazione presentata. Né tale atto di nomina può ritenersi parte integrante dei ricorso, perché oltre a essere contenuto in un foglio a parte, segue l'ultima pagina dei ricorso stesso, sulla quale vi è la sottoscrizione dei difensore che non si trova al margine più basso dei foglio, ma è seguita da uno spazio bianco. L'atto di nomina dei difensore sottoscritto l'imputato non può, dunque, essere ritenuto apposto in calce al ricorso, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui deve comunque intendersi personalmente proposto dall'imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto dal solo difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l'atto di nomina dei difensore sottoscritto dall'imputato sez. un., 27 novembre 2008, n. 47803, rv. 241355 o lo rechi a margine sez. 3, 6 giugno 2012, n. 28961, rv. 253204 . E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte dei difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte ex multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, rv. 258000 . E anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve rilevarsi che il ricorso è comunque formulato in modo non specifico. Quanto al piano di inizio montaggio, utilizzo e smontaggio, il ricorrente non contesta sostanzialmente né che lo stesso fosse privo di l'indicazione esatta delle persone che dovevano seguire il montaggio, né che lo stesso fosse privo dell'indicazione delle verifiche da effettuarsi. E del tutto irrilevante sul punto risulta, perciò, la questione proposta dallo stesso ricorrente relativamente alla necessità dell'allegazione delle schede di verifica. Quanto al profilo relativo alla cattiva manutenzione, il ricorrente si limita a mere indimostrate asserzioni circa la mancanza di prova dei corretto uso dei ponteggio da parte degli operai asserzioni puntualmente smentite dagli accertamenti direttamente svolti dalla polizia giudiziaria, dai quali è emerso che vi era una botola che si distaccava a seguito dei semplice, regolare, sollevamento della stessa. 4. - Né può essere dichiarata la prescrizione dei reato, commesso il 31 luglio 2008. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839 sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688 sez. un., 22 marzo 2005, n. 4 . Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.