Borsa ‘firmata’ non soddisfacente, la cliente accusa di scarsa professionalità il negoziante: nessuna offesa

Reazione eccessiva da parte della donna, piccata per il mancato ‘cambio della merce’. Nonostante tutto, però, le parole da lei utilizzate, e finalizzate a censurare la condotta del commerciante, non sono valutabili come offesa alla dignità professionale del proprietario del negozio.

Mai contraddire una donna. Soprattutto quando ella ha da poco comprato una borsa ‘firmata’, ben pagandola, e non è per nulla soddisfatta dello ‘shopping’ A sperimentarlo sulla propria pelle un commerciante siciliano, apostrofato in malo modo da una cliente, ritornata in negozio per chiedere il cambio della borsa acquistata. Chiarissime le parole utilizzate dalla donna Non avete professionalità . Nessun dubbio sul carattere offensivo della frase, eppure la donna non è sanzionabile. Ella, in sostanza, ha solo esercitato, in qualità di cliente, il proprio legittimo di diritto di critica Cassazione, sentenza n. 19229, sez. V Penale, depositata oggi . Borsa ‘firmata’. Scontro frontale tra commerciante e cliente lei, ritornata alla boutique, si lamenta per la qualità della borsa ‘firmata’ appena comprata, e chiede il cambio della merce lui prima prende tempo e poi, messo alle strette, chiede alla cliente di andare via, di uscire dal negozio. Pronta la replica della donna, la quale, una volta vistasi negata la sostituzione della borsa , dileggia il proprietario del negozio, prima di uscire dal locale voi non siete all’altezza di vendere borse ‘firmate’ non avete professionalità . Reazione eccessiva, però, quella della cliente. Non solo secondo il commerciante, ma anche secondo i giudici di merito difatti, gdp e giudici del Tribunale concordano sul fatto che quelle parole siano valutabili come ingiuria in piena regola. Consequenziale la condanna della donna, obbligata anche al risarcimento dei danni in favore del proprietario del negozio. Cliente scontenta. Secondo la donna, però, i giudici hanno trascurato un particolare non secondario ella ha subito un torto dal venditore , il quale le ha venduto un oggetto – che avrebbe dovuto essere di pregio - difettoso . Per giunta, nonostante le sue civili rimostranze, il commerciante ha dato risposta negativa alla richiesta, da lei avanzata, di ottenere il cambio della borsa . Tali elementi, ora, spingono i giudici della Cassazione a rivalutare con attenzione la condotta della donna, anche alla luce della considerazione che il consumatore ha il diritto di criticare il venditore, allorché ritenga di aver subito un torto nella gestione del rapporto commerciale . In questa prospettiva, è evidente, per i giudici, che la donna ha ecceduto nella critica, avendo messo in discussione la professionalità del venditore nel commerciare borse ‘firmate’ , così ricorrendo ad una espressione con un carattere offensivo seppur limitato. Ciò nonostante, è comunque da riconoscere alla donna, secondo i giudici, l’esercizio del diritto di critica , esercitato non in maniera esorbitante . Soprattutto per una ragione nel mettere in discussione la professionalità del negoziante, in sostanza, la donna intendeva mettere in discussione la professionalità con cui era stato gestito il rapporto commerciale che la riguardava personalmente, cioè una vendita da cui riteneva di essere stata danneggiata . Ebbene, di fronte a questo quadro, i giudici del ‘Palazzaccio’ smentiscono gdp e giudici del Tribunale la condotta della donna nei confronti del commerciante non è catalogabile come offensiva.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 gennaio – 8 maggio 2015, n. 19229 Presidente Fumo Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. II Giudice di pace di Catania, con sentenza confermata dal locale Tribunale in data 19/3/2014, ha ritenuto B.A. responsabile di ingiuria in danno di G.G. e l'ha condannata a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. L'imputata, che aveva acquistato una borsa nel negozio gestito dal G., insoddisfatta della qualità dell'oggetto, era tornata da lui e, dopo aver atteso inutilmente la sostituzione della borsa, ebbe a dirgli Il fatto è che voi non siete all'altezza di vendere borse firmate non avete professionalità . 2. Ha presentato ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputata, l'avv. Giuseppe Lipera, per mancanza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato. Lamenta che l'affermazione di responsabilità sia avvenuta sulla base delle dichiarazioni della sola persona offesa, non sottoposte a vaglio critico e smentite dal teste Blasco, che avrebbe ricondotto alla figlia dell'imputata la frase incriminata. Deduce la mancanza di offensività della frase, nonché della intenzionalità offensiva della sua pronuncia, e lamenta che non sia stata applicata l'esimente dell'art. 599, comma 2, cod. pen., di cui ricorrerebbero gli estremi per il comportamento tenuto, nell'occasione, dal G. che trattò l'imputata con sufficienza e la invitò a lasciare il negozio . Lamenta, infine, che il Pubblico Ministero d'appello non si sia astenuto, nonostante fosse lo stesso del primo grado. Con altro ricorso depositato comunque nei termini, l'avv. Lipera ha censurato la sentenza anche per assenza di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno e alla sua quantificazione. Considerato indiritto E' fondata la principale questione sollevata dalla ricorrente quella relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato . Emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata che B.A. riteneva di aver subito un torto dal venditore della borsa, a cui imputava di averle venduto un oggetto che avrebbe dovuto essere di pregio difettoso, e che ebbe a dolersi con lui della qualità del bene compravenduto inoltre, che sollecitò il cambio della borsa, ricevendone prima risposte interlocutorie e poi risposta negativa. Non può revocarsi in dubbio che il consumatore abbia il diritto di criticare il venditore, allorché ritenga di aver subito un torto nella gestione del rapporto commerciale che lo riguarda, purché si tratti di critiche continenti e relative al rapporto di cui è stato parte. E' escluso, quindi, che siano giustificate critiche generalizzate o aggressioni della sfera morale della controparte, potendo ogni diverbio, o ogni torto commerciale, trovare tutela nei rimedi apprestati dall'ordinamento a favore della parte adempiente. Nella specie, non può dirsi che B. abbia ecceduto nella critica, avendo messo in discussione la professionalità del venditore nel commerciare borse firmate vale a dire, un genus a cui apparteneva il bene da lei acquistato. Pertanto, sebbene non possa negarsi che l'espressione avesse un limitato carattere offensivo, la stessa doveva ritenersi scriminata dal diritto di critica, che non è stato esercitato nella specie in maniera esorbitante rispetto agli scopi per cui è riconosciuto dall'ordinamento. Nel mettere in discussione la professionalità del G., l'acquirente intendeva, all'evidenza, mettere in discussione la professionalità con cui era stato gestito il rapporto che la riguardava vale a dire una vendita da cui, per i motivi già detti, riteneva di essere stata danneggiata. Consegue a tanto che la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 22/1/2015