Ebbrezza riscontrata: una sola birra “piccola” non è una difesa che convince i giudici

In tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18044, depositata il 29 aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Firenze condannava un’imputata per guida in stato d’ebbrezza, con un tasso alcolemico rilevato di 1.03 g/l. La donna ricorreva in Cassazione, lamentando la mancanza di dolo nella propria condotta deduceva di aver bevuto solo una birra ‘piccola’ e sottolineava che i cittadini sono disorientati dai frequenti mutamenti legislativi in materia . La condanna era stata basata, a suo avviso, solo sul superamento del tasso di legge. Non serve il dolo. La Corte di Cassazione premette che il reato contestato è contravvenzionale, quindi punibile anche a titolo di colpa, senza necessità che l’elemento psicologico del fatto tipico abbia la forma del dolo. Cambiamenti normativi. Irrilevante è la lamentela riguardante i mutamenti normativi in materia e la difficoltà del cittadino di conoscere la norma penale l’ignoranza lamentata si risolve in un errore sul divieto e non sul fatto, perciò non scusabile ai sensi dell’art. 5 c.p., non trattandosi di ignoranza inevitabile. Sono infatti previsioni di norme scritte, regolarmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Presunzione assoluta. Inoltre, la Suprema Corte ricorda che, in tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, considerato che la contravvenzione di guida in stato d’ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a delitti più gravi contro l’integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 dicembre 2014 – 29 aprile 2015, n. 18044 Presidente Sirena – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 23\11\2012 la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di C.A. per il reato di cui all'art. 186 lett. b C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un'auto Lancia Y, con tasso alcolemico rilevato di g\I 1.03 e 1.01 acc. in Pisa il 20\7\2008 . In appello la pena detentiva veniva convertita in pena pecuniaria e concesso il beneficio della non menzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando la erronea applicazione della legge, in quanto la condanna era stata pronunciata pur in assenza di dolo, avendo ella bevuto solo una birra piccola peraltro i cittadini sono disorientati dai frequenti mutamenti legislativi in materia. La condanna era stata basata solo sui superamento dei tasso di legge, senza alcun ulteriore approfondimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi a sostegno sono manifestamente infondati. Invero il reato per cui si procede è contravvenzionale e pertanto punibile anche a titolo di colpa, senza necessita che l'elemento psicologico dei fatto tipico abbia la forma dei dolo. In ordine ai frequenti mutamenti normativi in materia ed alla difficoltà del cittadino di conoscere la norma penale, va osservato che l'ignoranza lamentata si risolve in un errore sul divieto e non sul fatto art. 47 c.p. , pertanto non scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p., non trattandosi di ignoranza inevitabile, trattandosi di previsioni di norme scritte, regolarmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Quanto alla prova della commissione del reato, va rammentato che questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie dei tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore dei fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43729 dei 12/07/2013 Ud. dep. 25/10/2013 , Rv. 257195 . 3. Infine, quanto alla declaratoria di prescrizione invocata in udienza dal difensore, va evidenziato che il fatto è stato commesso in data 20\7\2008. Pertanto il termine estintivo dei reato anni 5, comprensivo di interruzione si maturava alla data del 20\7\2013, quindi successivamente alla pronuncia di appello, ma anteriormente alla odierna sentenza poiché, però, la manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, è preclusa la possibilità in questa sede di legittimità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione dei reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso cfr. Sez. U, Sentenza n. 32 dei 22/11/2000 Cc. dep. 21/12/2000 , Rv. 217266 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 dei 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004 , Rv. 228349 . Segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 dei 7-13 giugno 2000 , nonché al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.