Concorso del privato nella formazione di un falso atto pubblico: come si qualifica la condotta?

L’atto pubblico contemplato dagli artt. 476 falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e 479 falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici c.p. è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17769, depositata il 28 aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Palermo condannava un’imputata per concorso nei reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici art 476 c.p. e di truffa art. 640 c.p. . Secondo le accuse, la donna, in concorso con pubblici ufficiali non ancora identificati, per commettere il reato di truffa, aveva formato un falso atto pubblico, costituito dal verbale di visita medica collegiale”, apparentemente redatto dalla Commissione medica istituita presso l’ASL di Palermo e riportante le generalità dell’indagata . Aveva poi indotto in errore i funzionari dell’ufficio territoriale del Governo, sezione invalidi civili, riguardo alla genuinità della documentazione prodotta ed alla reale sussistenza dei requisiti occorrenti per poter ottenere il beneficio, così procurandosi l’ingiusto profitto conseguito mediante l’emissione di un decreto di concessione della pensione e/o dell’indennità di accompagnamento, con erogazione di una somma da parte dell’INPS. Secondo i giudici, la prima condotta era stata correttamente qualificata secondo lo schema del concorso nel reato proprio del pubblico ufficiale. L’imputata ricorreva in Cassazione, deducendo che la condotta, contestata come falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi degli artt. 476 e 482 c.p., cioè come falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, oppure dal pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni. Atto pubblico. La Corte di Cassazione ritiene che correttamente i giudici di merito avevano qualificato il falso verbale di visita medica collegiale come atto pubblico fidefacente. Infatti, l’atto pubblico contemplato dagli artt. 476 e 479 falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici c.p. è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti. Tuttavia, pur rigettando il motivo di ricorso, la Corte di Cassazione rileva l’intervenuta prescrizione del fatto, per cui rimanda la decisione alla Corte d’appello di Palermo ai fini della rideterminazione della pena per i residui fatti contestati.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 dicembre 2014 – 28 aprile 2015, numero 17769 Presidente Dubolino – Relatore De Berardinis Fatto in diritto Con sentenza in data 19.11.13 la Corte di Appello di Palermo pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice monocratico dei Tribunale di Palermo, in data 13.3.12,nei confronti di I.R., dichiarando non doversi procedere a carico dell'imputata per il reato di cui al capo B -previsto dagli arte.61 numero 2,110-48-479 CP. perché estinto per prescrizione, e in relazione ai reati di cui ai capi A- articolo 61 numero 2-110-476CP e C articolo 110 ,640,co.2 numero 1 CP rideterminava la pena complessiva in mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa. Nella specie era stato addebitato all'imputata di avere agito, in concorso con pubblici ufficiali non ancora identificati, al fine di commettere il reato di cui al capo C articolo 640 CP -anche nella qualità di istigatrice, formando un falso atto pubblico, costituito dal verbale di visita medica collegiale , apparentemente redatto dalla Commissione medica istituita presso l'ASL di Palermo e riportante le generalità dell'indagata inoltre si riteneva la suddetta responsabile dei delitto di truffa, ex articolo 110 ,640 co.2 numero 1 CP, per avere con artifizi e raggiri consistiti nella condotta descritta al capo A indotto in errore i funzionari dell'ufficio territoriale del Governo, Sezione Invalidi civili, in ordine alla genuinità della documentazione prodotta ed alla reale sussistenza dei requisiti occorrenti per poter ottenere il beneficio, così procurandosi l'ingiusto profitto conseguito mediante l'emissione dei decreto di concessione della pensione e/o dell'indennità di accompagnamento, con erogazione della somma riscossa in rate mensili, erogata dall'INPS-di euro 64.979,94,fino al 31.8.2008. Innanzi al Tribunale l'imputata risultava citata a seguito di opposizione al decreto penale di condanna emesso il 19.1.2011. Il primo giudice aveva utilizzato gli atti acquisiti con il consenso delle parti dal fascicolo del PM ed aveva esaminato i testi inoltre era stata disposta perizia psichiatrica al fine di accertare la capacità dell'imputata di partecipare al processo. La Corte di Appello, con la motivazione fl.1-2-3-4 osserva 1-che vi è prova della sussistenza dei fatti, così come ritenuti dal primo giudice, alla stregua di specifiche dichiarazioni rese in dibattimento dal teste F. G. Vice-prefetto sentito all'udienza dell'otto novembre 2011. Il teste aveva dichiarato che il decreto prefettizio che autorizzava l'INPS ad erogare indennità previdenziale a favore della imputata era da ritenere falso, in quanto artatamente costruito con i dati anagrafici dell'imputata, e privo di riscontri data l'inesistenza della domanda di invalidità, che non risultava presentata dalla I., che non risultava essere stata sottoposta a visita medica collegiale. II ricorso è privo di fondamento -In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, la Corte evidenziava che il capo A aveva ad oggetto la falsificazione del verbale di visita collegiale, che ha valore di atto pubblico fidefacente punito con pena che nel massimo è di dieci anni, e non prescritto La condotta dell'imputata era stata rettamente qualificata ad avviso della Corte, dal primo giudice secondo lo schema del concorso nel reato proprio del pubblico ufficiale Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo 1-nullità della sentenza per vizio di correlazione evidenziando che la decisione fa riferimento alla falsificazione di un verbale di visita medica collegiale, laddove -nel dibattimento -dalla deposizione resa dal teste F., era emerso che si era accertata la falsificazione del decreto prefettizio di autorizzazione dell'INPS alla erogazione della indennità. In tal senso il ricorrente ritiene essersi verificata l'immutazione dei fatto, e la violazione degli art521-522 CPP. 2-violazione di legge, e vizi della motivazione carenza, illogicità, contraddittorietà in riferimento ai capi A e C. A riguardo la difesa sosteneva l'assenza di plurimi indizi di colpevolezza a carico dell'imputata, e rilevava che la Corte, con motivazione meramente apodittica avrebbe ritenuto valido il giudizio di colpevolezza formulato dal primo giudice basandosi solo su un indizio,costituito dalla falsità del verbale di visita medica collegiale, ricavata dalla circostanza dei mancato rinvenimento della domanda di concessione della indennità, che non risultava registrata presso l'ufficio sanitario locale. 3 erronea applicazione della legge penale, rilevando che la condotta enunciata al capo A avrebbe dovuto essere, in ogni caso qualificata diversamente, secondo gli articolo 476-482 CP-ossia come falso materiale in atto pubblico commesso dal privato ovvero dal pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle funzioni . Da tanto deduceva la decorrenza del termine di prescrizione- precisando che detto termine era decorso considerando il primo atto interruttivo, indicato nella emissione del decreto di condanna, risalente al 7-11-2008 . -In ogni caso la difesa rilevava che, anche secondo la qualificazione del fatto ritenuta in sentenza sarebbe decorso il relativo termine di prescrizione. Per tali motivi concludeva chiedendo l'annullamento della impugnata sentenza. In primo luogo va evidenziato che la sentenza impugnata non risulta inficiata dalla dedotta violazione del principio di correlazione, atteso che non è riscontrata la immutazione del fatto, in riferimento all'oggetto della contestazione, in senso sostanzia le, atteso che la sentenza rende specifico riferimento alla falsificazione del verbale di visita medica collegiale, e la fattispecie di falso riferita al decreto prefettizio di riconoscimento delle spettanze della imputata viene valutata in base alla documentazione agli atti del dibattimento, ed alla deposizione di un teste, pubblico ufficiale. Si deve evidenziare peraltro che come stabilito da questa Corte la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato v. Cass. Sez. III, del 12.10.2011 RV251081- nella specie pertanto non ricorrono i presupposti dei denunciato vizio di legittimità. Il secondo motivo si presenta inammissibile, per manifesta infondatezza, atteso che dal testo della sentenza si desume la specifica e coerente motivazione resa dal giudice di appello, che ha fondato la decisione su risultanze dibattimentali specificamente richiamate, non smentite dalla difesa, che tende con le censure sulla motivazione a proporre in questa sede la diversa interpretazione dei dati probatori. Non è configurabile nella specie l'erronea applicazione della legge penale, come dedotto con il terzo motivo di gravame, in ordine alla fattispecie di falso sub A ascritta ai sensi degli articolo 61 numero 2-110-476 CP -per la formazione del falso verbale di visita medica collegiale . Correttamente risulta riconosciuta dal giudice di merito la qualifica dei predetto verbale come atto pubblico fidefacente, atteso che secondo i principi sanciti da questa Corte SU.10.10.1981,Di Carlo l'atto pubblico contemplato dagli arte.476 e 479 CP è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti. Deve evidenziarsi infine che il verbale di visita medica collegiale era stato prodotto dall'imputata con l'istanza tesa al riconoscimento della invalidità rivolta alla Prefettura, e dunque tale reato risulta estinto per decorrenza dei termine di prescrizione, essendo antecedente al decreto prefettizio emesso il 30.4.2002. -Quanto al reato di truffa, del quale il giudice di appello ha posto in luce gli elementi costitutivi emersi dall'istruttoria dibatti mentale, risultano estinti per prescrizione i fatti avvenuti fino al 10 giugno 2007 avuto riguardo al termine ex articolo 157 CP pari ad anni sette, decorrenti dalla data della istanza suddetta . In conclusione, va pronunziato pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in ordine ai suddetti reati, e per i fatti verificatisi dal 10.6.2007 in poi va pronunziato l'annullamento con rinvio al competente giudice di appello per la rideterminazione dei trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A ed a quello di cui al capo C -con eccezione, quanto a quest'ultimo, degli episodi successivi al 10 giugno 2007, perché estinti per prescrizione. Annulla inoltre la medesima sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per la rideterminazione della pena in ordine ai residui episodi di truffa-Rigetta nel resto il ricorso.