Dosi di ‘crack’ in tasca, non automatico il collegamento col pericolo per la sicurezza pubblica

Rimesso in discussione il provvedimento del Questore, condiviso e fatto proprio anche dal Giudice di pace. Non scontata l’applicazione di misure restrittive ad hoc nei confronti dell’uomo, con precedenti penali e beccato in possesso di droga.

Beccato in possesso di 4 dosi di ‘crack’. Fatale il controllo effettuato dagli uomini delle forze dell’ordine. Consequenziale è il provvedimento emesso dal Questore, finalizzato all’applicazione di misure personali restrittive nei confronti dell’uomo, provvedimento ritenuto corretto dal Giudice di pace. Ma la linea di pensiero è viziata Perché non è affatto automatico il collegamento tra la detenzione di stupefacente e il pericolo per la sicurezza pubblica Cass., sent. n. 17656/2015, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Gravità in dubbio Obiettivo da abbattere, nell’ottica difensiva, è la decisione del Giudice di pace, con cui è stato convalidato il provvedimento del Questore, confermando le misure restrittive adottate alla luce del rinvenimento, come detto, nelle mani dell’uomo di ben quattro dosi di ‘crack’ . Ma vi sono davvero i presupposti, viene chiesto ai giudici della Cassazione, per considerare legittime quelle misure ? Per l’uomo, difatti, è lapalissiana la inconsistenza degli elementi fondanti la valutazione di gravità dei fatti . Ebbene, tale obiezione è ritenuta corretta dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali evidenziano la totale assenza di motivazione nella decisione del Giudice di pace, sviluppata con un generico rinvio alla decisione del Questore e senza alcuna valutazione al caso concreto . Peraltro, viene aggiunto, anche a voler ritenere ammissibile il rinvio non solo alla motivazione ma anche alle valutazioni del Questore , va evidenziato che lo stesso provvedimento originario era del tutto privo di giustificazione . Ciò perché esso elencava gli elementi di fatto il possesso di quattro dosi di ‘crack’, da parte di soggetto con pregiudizi penali , però senza effettuare alcuna valutazione per correlare la detenzione di stupefacente ad uso personale al pericolo per la sicurezza pubblica . Detto in maniera chiara, anche la integrazione dei due provvedimenti non comporterebbe la esistenza della motivazione , tale cioè da legittimare l’applicazione della misura adottata dal Questore. Ora, però, non è più possibile rimediare Così, di conseguenza, non essendovi più i termini per la decisione , i giudici del ‘Palazzaccio’ non possono fare altro che optare per l’ annullamento, senza rinvio, del decreto , con conseguente immediata cessazione dell’efficacia della misura adottata originariamente nei confronti dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 febbraio – 27 aprile 2015, n. 17656 Presidente Agrò – Relatore Di Stefano Motivi della decisione D.D. propone ricorso avverso il provvedimento dei giudice di pace di Sant'Agata dei che convalidava il provvedimento dei questore di Benevento dei 2 gennaio 2014 che gli applicava la misura di cui all'articolo 75 bis d.p.r. 309/1990, deducendo, con due motivi di violazione di legge e vizio di motivazione, l'inconsistenza degli elementi fondanti la valutazione di gravità dei fatti che giustificano applicazione e l'entità delle misure e, comunque, la totale assenza di motivazione dei decreto impugnato. Il ricorso è fondato. Premesso che si è in presenza di un provvedimento rientrante nella materia delle misure,di prevenzione per cui il ricorso è proponibile esclusivamente per violazione di legge, è assorbente rispetto ad ogni altra questione il profilo di totale assenza di motivazione essendo quella sviluppata, con un generico rinvio alla decisione dei Questore, meramente apparente. Il decreto ha un contenuto limitato ad alcune clausole di stile per poi affermare apoditticamente la sussistenza delle condizioni di legge senza alcuna valutazione al caso concreto, non risultando dallo stesso alcun concreto apprezzamento dei fatti. Inoltre, anche a voler ritenere ammissibile il rinvio non solo alla motivazione ma alle valutazioni del questore, lo stesso provvedimento originario era del tutto privo di giustificazione della scelta di applicare la misura laddove elencava gli elementi di fatto il possesso di quattro dosi di crack da parte di soggetto con pregiudizi penali senza effettuare alcuna valutazione per correlare la detenzione di stupefacente ad uso personale al pericolo per la sicurezza pubblica. Quindi anche la integrazione dei due provvedimenti non comporterebbe la esistenza della motivazione sul punto essenziale sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale. In tal senso vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 12390 del 13/02/2013 Cc. dep. 15/03/2013 Rv. 255322 . Ne consegue l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, non essendovi più i termini per la decisione P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina l'immediata cessazione dell'efficacia della misura nei confronti del ricorrente. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di/Fui all'art. 626 cod. proc. pen