Minore di 14 anni sotto processo, il “non luogo a procedere” non è una soluzione automatica

La sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne postula il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16769, depositata il 22 aprile 2015. Il caso. Il gip presso il Tribunale dei minorenni di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato, essendo questo minore di 14 anni e, quindi, non punibile. I genitori del ragazzo ricorrevano in Cassazione, deducendo che non vi fosse stata possibilità di difesa, né contraddittorio, né indagini in sede camerale. Lamentavano che in questo modo si sarebbe proceduto all’iscrizione nel casellario della sentenza per un’ipotesi di reato molto grave, senza accertamenti sulla penale responsabilità. Dichiarazione immediata? La Corte di Cassazione richiama innanzitutto la sentenza n. 49863/2009, in cui era stato affermato che la previsione dell’art. 26 d.P.R. n. 448/1988 In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza il non luogo a procedere qualora accerti che l’imputato sia minore di 14 anni, tenendo presente anche l’art. 97 c.p.p., che stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e di assoluta incapacità processuale, che prescinde dall’effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore. Di conseguenza, al giudice non sarebbe consentito il preventivo accertamento per verificare l’eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia ex art. 26 d.P.R. n. 448/1988. O accertamento nel merito? Tuttavia, con un successivo arresto n. 18052/2012 , i giudici di legittimità avevano statuito che la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 448/1988, per difetto di imputabilità del minore postula comunque il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito. Bisogna tenere presente, infatti, anche l’art. 224 c.p., che prevede la possibilità di applicare la misura di sicurezza del riformatorio o della libertà vigilata per il minore non imputabile, se pericoloso. Perciò, in caso di sentenza automatica di non luogo a procedere, ci sarebbe un contrasto con la norma codicistica, che presuppone una conoscenza del merito e della personalità del minore, al fine di valutare la necessità di applicare la misura di sicurezza. Secondo gli Ermellini, l’interprete è dunque obbligato ad adottare l’interpretazione conforme a Costituzione, vale a dire quella che impone che il giudice, prima di applicare l’art. 26, si ponga in condizione di escludere l’infraquattordicenne possa legittimamente aspirare ad un proscioglimento nel merito . Questo secondo indirizzo è stato poi confermato da un ulteriore pronuncia della Cassazione n. 24696/2014 , la quale ha ribadito che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito, pertanto essa è illegittima qualora riguardi un reato perseguibile a querela della quale non sia previamente accertata la sussistenza, considerato che l’accertamento della procedibilità dell’azione precede anche quella relativa all’imputabilità del minore . Anche nel caso di specie, i giudici di legittimità condividono questo orientamento. Di conseguenza, accolgono il ricorso e rimandano la decisione al Tribunale per i minorenni di Brescia.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 – 22 aprile 2015, n. 16769 Presidente Fiandanese – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 22/8/2013, il Gip presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia dichiarava non doversi procedere nel confronti di M.A., al sensi dell'art. 26 DPR 448/88 e 97 cod. pen. per essere 1 l'imputato minore di 14 anni non punibile. 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso i genitori dei minore dolendosi di interpretazione dell'art. 26 DPR 448/88 non conforme a indirizzo, che L'assunto sarebbe Incondizionatamente da condividere, se nel vigente codice penale, non fosse tuttora presente ed operante pur dopo la parziale sterilizzazione operata dalla Corte costituzionale l'art. 224, che prevede la possibilità di applicare la misura di sicurezza del riformatorio o della libertà vigilata per il minore non imputabile, se pericoloso. Questa stessa sezione, tuttavia, con altre pronunzie - di poco anteriori a quella sopra ricordata cfr ASN 200842507-ftV 241963 ASN 200840550-RV 241722 - ha sostenuto che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di lmputabiiità dei minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni dei mancato proscioglimento nel merito, ragioni che possono - per la verità- trovare anche motivazione Implicita. Ebbene, ritiene questo Collegio che tale seconda indicazione giurisprudenziale sia da seguire a preferenza della prima e, di poco, più recente , atteso che essa appare correttamente orientata secundum Constitutionem. 5. Invero, la formula terminativa di cui al D.P R. n. 448 del 1948, art. 26, non può essere considerata ampiamente liberatoria, alla stessa stregua di quelle di cui all'art. 129 c.p.p Conseguenza ne è la eventuale applicazione dell'art. 224 c.p 6. Si profila, pertanto, una sostanziale incompatibilità tra Il dettato dei predetto art. 26 e quello dei ricordato art. 224 c.p., atteso che Il primo pretende che, preso atto della età infraquattordicenne della persona nel cui confronti le Indagini sono state promosse o dovrebbero esserlo, ti giudice emani sentenza di non luogo a provvedere, omettendo o sospendendo - secondo tale lettura - qualsiasi eventuale accertamento nel merito, mentre Il secondo lascia aperta la possibilità, a seguito della decisione sopra indicata, della applicazione di provvedimenti anche fortemente incisivi sulla libertà personale o, quantomeno, su quella di movimento. E ciò anche dopo che la Corte cost.le, con la ricordata sentenza 20/71, ha eliminato l'automatismo di cui all'art. 224 c.p., comma 2 anzi, a ben vedere, proprio l'abolizione di tale automatismo rende ancor più problematica la coordinazione tra le due norme, atteso che, da un lato, il giudicante deve immediatamente dichiarare non luogo a provvedere, una volta effettuato Il semplice accertamento anagrafico , dall'altro, dovrebbe essere In grado di conoscere Il merito e di scandagliare la personalità dei minore, allo scopo di valutare la necessità di applicare la misura di sicurezza. Conseguentemente, sembrerebbe permanere nell'ordinamento una irragionevole situazione di contrasto e di stallo, con evidenti implicazioni circa la sospetta costituzionalità dell'una o dell'altra norma o del loro combinato disposto. 7. L'interprete è dunque obbligato ad adottare l'interpretazione conforme a Costituzione, vale a dire quella che impone che Il giudice, prima di applicare l'art. 26 sopra ricordato, si ponga In condizione di escludere che l'infraquattordicenne possa legittimamente aspirare ad un proscioglimento nel merito. Invero, se suprema lex, nella materia In esame, è l'interesse dei minore ad una rapida fuoriuscita dai circuito processuale, nondimeno va osservato che tale percorso deve, comunque, essere effettuato con le cadenze, i tempi e, sopraItto, con le garanzie che caratterizzano ii processo penale. 8. Diversamente opinando, oltretutto, l'art. 26 dei D.P.R. citato finirebbe per entrare in contrasto, non solo - come anticipato - con Il dettato costituzionale art. 3, art. 26 comma 2, artt. 111, 112, 76, 10, 117 , ma anche con norme sovrannazionali in particolare con l'art. 40 della convenzione di New York e con l'art. 6 CEDU . Invero esso consentirebbe, oltretutto, in base all'interpretazione che questo Collegio respinge, l'emissione di un provvedimento giurisdizionale In materia penale senza che l'indagato o l'imputato sia informato dei contenuto dell'accusa . 9. Tale Indirizzo è stato confermato da un successivo arresto di questa Corte che ha ribadito che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità dei minore postula Il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito pertanto essa è illegittima qualora riguardi un reato perseguibile a querela della quale non sia previamente accertata la sussistenza, considerato che l'accertamento della procedibilità dell'azione precede anche quella relativa all'imputabilità dei minore Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24696 del 23/04/2014 Cc. dep. 11/06/2014 Rv. 260572 . 10. Questo Collegio condivide tale ultimo - ormai consolidato - indirizzo giurisprudenziale. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per I Minorenni di Brescia per nuovo giudizio in cui il Tribunale si atterrà al principio di diritto sopra esposto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Brescia. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 Digs 196/98 in quanto imposto dalla legge.