Alcool post incidente: fragile la tesi difensiva dell’automobilista

Demolite le valutazioni che, tra primo e secondo grado, hanno condotto all’assoluzione di un uomo, che, a seguito di un sinistro stradale, è stato sottoposto ad esame alcolemico, che ha consentito di evidenziare un valore notevolmente alto. Illogico dare troppo peso al tempo trascorso tra l’incidente e il test, accogliendo la tesi difensiva, definita una ‘storiella’ dal Procuratore, secondo cui l’uomo avrebbe bevuto dopo l’incidente.

Bevuta postuma”, ossia successiva all’incidente stradale. Così il conducente dell’automobile si difende dalle accuse. Ma tale tesi appare assai fragile, nonostante il richiamo agli effetti dell’assunzione di alcool, ossia fase ascendente e discendente della curva alcolemica” Cassazione, sentenza n. 16408, quarta sezione penale, depositata oggi . Incidente. A dirla tutta, però, i giudici di merito hanno ritenuto convincente la ricostruzione fatta dall’automobilista, il quale ha affermato di avere sì assunto sostante alcoliche , però solo dopo l’incidente . Consequenziale è la assoluzione . Cancellata l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool . Ciò, secondo i giudici, perché, anche tenendo presenti gli effetti dell’assunzione dell’alcool fase ascendente e discendente della curva alcolemica , è mancata la prova sicura dello stato di ebbrezza dell’automobilista, soprattutto considerando la distanza temporale tra il fatto e l’ esame alcolemico . E, viene aggiunto, il coinvolgimento in un incidente non era in grado di supportare la prova dell’alterazione penalmente rilevante . Ebbrezza. Pronta, e piccata, la replica del Procuratore Generale, il quale contesta, in Cassazione, durissimamente le valutazioni compiute tra primo e secondo grado, definendo una ‘storiella’ la tesi difensiva proposta dall’uomo. Ebbene, anche per i giudici del ‘Palazzaccio, l’ottica adottata, favorevole all’automobilista, è non satisfattiva e illogica, siccome inadeguatamente supportata dal punto di vista probatorio . Detto in maniera chiara – ma meno diretta, rispetto alle parole utilizzate dal Procuratore Generale –, la mera versione proposta dall’uomo non è bastevole, per ovvie ragioni, a contrastare un dato obiettivo rappresentato dalla rilevazione del tasso alcolemico, risultato esorbitante e superiore al consentito, finanche a distanza di tempo dal fatto . E, allo stesso tempo, è illogico sostenere, come invece fatto dai giudici di merito, che il dato del lasso temporale tra il fatto e l’esame alcolemico non avrebbe consentito di fondare il dato dell’alterazione alcolica al momento del fatto alla luce dell’ assunto difensivo secondo cui l’uomo avrebbe assunto sostanza alcolica tra l’incidente e l’intervento degli organi di controllo . Tutto ciò conduce a rimettere completamente in discussione l’ assoluzione a favore dell’automobilista toccherà ora i giudici d’Appello riaffrontare la vicenda, però con un esame più attento e approfondito.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 marzo – 20 aprile 2015, n. 16408 Presidente Brusco – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, ha mandato assolto P. V. dal reato di cui all'articolo 186 del codice della strada. La Corte, rigettando sul punto il gravame dei pubblico ministero, ha ritenuto convincente la tesi dell'imputato di avere assunto sostanze alcoliche dopo l'incidente. A supporto si valorizza il dato incontroverso del notevole lasso temporale intercorso tra il fatto e l'accertamento mediante l'esame alcolemico. Per l'effetto, secondo il giudicante, anche in ragione degli effetti dell'assunzione dell'alcool [fase ascendente e discendente della curva alcolemica], mancava la prova sicura dello stato di ebbrezza al momento del fatto e, in ogni caso, che tale situazione alterata fosse superiore alla fascia di cui alla lettera a , dell'articolo 186 dei codice della strada, rilevante solo amministrativamente, e in ipotesi applicabile per il favor rei. Né il coinvolgimento dell'imputato in un incidente era in grado di supportare aliunde la prova dell'alterazione penalmente rilevante. Con il ricorso si censura la correttezza del ragionamento e la congruità della relativa motivazione, che avrebbe finto con l'aderire alla tesi difensiva della c.d. ingestione postuma strumentalmente utilizzata per eludere la responsabilità. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. La doppia conforme statuizione liberatoria poggia sul dato del lasso temporale tra il fatto e l'esame alcolemico, che, secondo i giudicanti, non avrebbe consentito di fondare il dato dell'alterazione alcolica al momento del fatto, a fronte dell'assunto difensivo secondo cui l'imputato avrebbe assunto sostanza alcolica nelle more tra l'incidente e l'intervento degli organi di controllo. Siffatta motivazione, come sostenuto dal PG ricorrente, è non satisfattiva e illogica, siccome inadeguatamente supportata dal punto di vista probatorio. La mera versione difensiva dell'imputato per ovvie ragioni non è bastevole a contrastare un dato obiettivo rappresentato dalla rilevazione del tasso alcolemico risultato esorbitante e superiore al consentito finanche a distanza di tempo dal fatto. In questa prospettiva, una possibile soluzione liberatoria avrebbe dovuto e dovrebbe meritare un miglior approfondimento probatorio, risultando non satisfattiva, anche al di là delle critiche come formulate dal Procuratore generale [che definisce, andando sopra le righe, la tesi difensiva come una storiella ], una tesi difensiva che, a quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, appare non supportata dal vaglio di alcun testimone, né attraverso alcun diverso valido riscontro probatorio, non surrogabile logicamente con l'argomento utilizzato dal giudicante sull'andamento a parabola dei valori attestanti la presenza del sangue, per l'empirico rilievo che il ragionamento pecca di astrattezza e aspecificità, in difetto sia di un adeguato parametro temporale di riferimento, sia di un serio supporto tecnico. E' necessario un nuovo e più attento vaglio argomentativo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Trieste.