L’imputato sceglie un altro difensore due giorni prima dell’udienza ma il giudice “procede oltre”

La concessione del termine a difesa al legale di fiducia è compatibile con la prosecuzione dell'attività processuale con altro difensore, immediatamente reperibile.

La sentenza n. 15778/15 della Corte di Cassazione, depositata il 16 aprile, si occupa di un tema eminentemente processuale, caratterizzato da un evidente fondamento costituzionale. In specie, chiarisce l'ampiezza delle garanzie riconosciute all'imputato nell'avvicendarsi tra i difensori, in rapporto al regolare svolgimento degli incombenti di rito. Muovendo dal panorama giurisprudenziale – sostanzialmente omogeneo – arriva alla conclusione illustrandone succintamente gli antecedenti logici ed assumendo una posizione piuttosto radicale, nel solco di un orientamento già consolidato. Il caso. Il giudizio a quo riguardava un soggetto accusato di appropriazione indebita. La parte motiva omette tuttavia correttamente qualsiasi riferimento ai profili sostanziali, in favore di un rapido riepilogo dei passaggi procedurali che si sono succeduti. In prime cure, due giorni prima dell'udienza fissata per dar luogo all'istruttoria, l'imputato revocava il difensore fiduciario, optando contestualmente per un altro avvocato, che domandava al Tribunale la concessione di termine a difesa ed il rinvio dell'udienza per un concomitante impegno professionale. Il Primo Giudice, tuttavia, nel concedere il termine, dichiarava la permanenza nell'incarico del precedente legale procedeva poi al dibattimento, in sua precaria assenza, nominando a tal fine un difensore d'ufficio. All'esito del processo, celebrato con rito ordinario, l'imputato era condannato alla pena di giustizia. Dolendosi della violazione del diritto di difesa, appellava la decisione, unitamente all'ordinanza con la quale si disponeva procedersi oltre”, negando il rinvio. La Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame, ritenendo che in primo grado si fosse leso il diritto dell'imputato ad essere assistito da due difensori, interpretando erroneamente la disposizione, che sarebbe applicabile ad attività processuali diverse da quelle spiegate nel processo nel quale è concesso il termine a difesa . Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica di Firenze ricorreva per Cassazione, lamentando, con un unico motivo – opinabile nella qualificazione della doglianza – l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 107 e 108 c.p.p., poiché il diritto di difesa sarebbe rimasto intatto, in ragione dell'assistenza fornita dal difensore d'ufficio la concessione del termine per esaminare gli atti sarebbe compatibile con la prosecuzione dell'udienza essendo tassativi i casi di sospensione del dibattimento, nel cui novero non rientra l'ipotesi in discussione la norma invocata non sarebbe applicabile alle sole attività processuali diverse da quelle relative al processo in cui è concesso il termine. La sentenza. La Suprema Corte – su conforme parere del Procuratore generale – accoglie il ricorso, annullando la pronuncia con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale. La motivazione risulta decisamente sintetica, ripercorrendo rapidamente gli arresti di legittimità utili ad avvalorare l'esegesi descritta e giungendo, quindi, al nucleo della questione. L'Estensore, tuttavia, sembra sottovalutare – a modesto avviso di chi scrive – l'intima essenza delle modalità con cui si esplica la difesa tecnica, procedendo a ritroso dall'obiettivo dimostrativo e, conseguentemente, esponendo il ragionamento ad evidenti fallacie. La successione nell'incarico defensionale. L' iter motivo s'avvia, sin da subito, con una premessa che lascia intravedere – quasi freudianamente – l'approccio scelto dal Collegio la disciplina del codice ha previsto una sterilizzazione preventiva degli effetti, potenzialmente strumentalizzabili a fini dilatori, degli istituti della revoca o della rinuncia, prevedendo l'ultrattività del ministero defensionale . Il lessico usato è significativo e pare declinare il principio dell'immutabilità della difesa oltre il suo reale significato, equiparando impropriamente la teorica continuità defensionale con la capacità di esplicare in concreto la funzione. A tal proposito, merita d'essere sottolineato un aspetto il difensore per la fase dibattimentale era stato nominato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., in quanto immediatamente reperibile . Il diritto di difesa. In perfetta assonanza, poco dopo, si legge l'art. 24/2° co. Costituzione afferma che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, senza distinguerne il profilo sostanziale da quello tecnico . Gli Ermellini sembrano dedurre dalla lettera della norma l'ampiezza del diritto, con un'inferenza fragile e forzata. Ci si domanda, però perché consentire all'imputato di scegliere, valorizzando il vincolo fiduciario, per poi prevedere che, pur dovendo concedere un termine a difesa, si possa imporre l'assistenza di altro professionista presente in udienza, il quale, evidentemente, non aveva ricevuto alcun mandato in tal senso? In virtù di quale logica conculcare le garanzie difensive – posta l'ignoranza di fatti ed atti da parte del legale intervenuto – a beneficio di una malintesa esigenza di economia processuale? Conclusioni. La decisione in commento costituisce l'ennesima affermazione di un principio di diritto ormai recepito – ad opera di sentenze rese negli ultimi venti anni – che svilisce obiettivamente il ruolo della difesa, sottintendendo che tale ufficio possa essere svolto in via d'urgenza”, senza alcuna effettiva conoscenza dell'impianto accusatorio, del fascicolo delle indagini, degli elementi a discarico e, nondimeno, della posizione dell'imputato. L'indirizzo sul quale s'è attestata la Corte di legittimità è, dunque, perlomeno criticabile. Il mutamento del difensore di fiducia, benché possa divenire fase fertile a fini dilatori, è direttamente correlato ad esigenze di rango costituzionale, che non possono essere ridotte a simulacro formale, ma devono trovare attuazione tangibile nel diritto di essere difesi dal professionista che si sceglie e non da quello più rapidamente rintracciabile. Sul punto, basterà dire che, contrariamente all'apprezzamento qui espresso dalla Suprema Corte, la Consulta ha già incidentalmente statuito come il diritto di difesa debba intendersi non solo come necessità di essere affiancati da un qualunque legale, ma anche come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 28.6.2000 cc 19.6.2000 , n. 299, Rel Flick .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 marzo – 16 aprile 2015, n. 15778 Presidente Gentile – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Firenze propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze depositata in data 11.10.2013, nei confronti di C. E.L., imputato del reato di cui all'articolo 646 c.p. con cui si dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, appellata nell'interesse dell'imputato medesimo. 1. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 606 lett b c.p.p. , la violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articolo 107 e 108 c.p.p. Si osserva, preliminarmente, che due giorni prima dell'udienza dibattimentale del 6 luglio 2009, quando già era stato dichiarato aperto il dibattimento, ammesse le prove dedotte dalle parti e iniziata l'istruttoria dibattimentale, l'imputato aveva revocato il difensore di fiducia provvedendo a nominarne uno nuovo, il quale avanzava richiesta al Tribunale di concessione dei termini a difesa ex articolo 108 c.p.p. e, contestualmente, chiedeva il rinvio dell'udienza a causa di un impegno professionale. Il Tribunale, concesso il termine, previa dichiarazione di permanenza dell'incarico in capo al primo difensore, e, previa nomina di un difensore d'ufficio in assenza dei difensore di fiducia, procedeva nell'istruttoria già prevista, presente l'imputato , di cui era stata revocata la contumacia. All'esito dell'istruttoria il Tribunale pronunciava sentenza di condanna nei confronti del C L'imputato proponeva appello nel quale veniva impugnata, anche l'ordinanza emessa dal Tribunale con cui, dopo aver accolto l'istanza della difesa di concessione di un termine, disponeva procedersi oltre nell'istruttoria a seguito del diniego di rinvio richiesto per iscritto per il concomitante impegno professionale del nuovo difensore. La Corte territoriale accoglieva l'impugnazione in ragione di una ritenuta lesione del diritto dell'imputato ad essere assistito da due difensori, che sarebbe derivata dalla permanenza dell'incarico in capo al primo, sebbene ormai revocato, e da una errata interpretazione della norma che sarebbe applicabile ad attività processuali diverse da quelle spiegate nel processo nel quale è concesso il termine a difesa . Il ricorrente lamenta l'errata applicazione degli articolo 107 e 108 c.p.p. sia perché non ci sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, pur sempre rappresentato nell'udienza dal difensore d'ufficio, ritualmente nominato in assenza del primo difensore di fiducia la cui revoca non poteva ritenersi operativa, sia perché non si rileverebbe alcuna incompatibilità tra la concessione del termine a difesa con la prosecuzione dell'udienza, posto che una sospensione dibattimentale è possibile solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge tra i quali tale circostanza non vi rientra . L'Ufficio ricorrente sottolinea, altresì, che contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non sarebbe possibile ricavare che la norma invocata sia applicabile soltanto alle attività processuali diverse da quelle spiegate nel processo nel quale è concesso il termine a difesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte osserva che, come correttamente evidenziato nel motivo di doglianza, il Giudice di primo grado sulla richiesta di rinvio dell'udienza, ha deciso in base ad una corretta lettura degli articolo 107 e 108 c.p.p., la cui applicazione non ha violato il diritto di difesa dell'imputato. In particolare deve essere sottolineato che l'ordinanza del Giudice di primo grado appare coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte. A tale riguardo, giova ricordare la consolidata giurisprudenza, condivisa da questa Corte, secondo cui, nel caso in cui il difensore di fiducia che abbia ricevuto l'avviso per l'udienza rinunzi all'incarico prima della sua celebrazione, il giudice può provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio all'udienza stessa, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino all'intervento di tale nomina. Sez. V, 23 gennaio 2012, n. 14348, Guerra, CED cass., n. 252305 . La revoca del difensore, infatti, ai sensi dell'articolo 107 co. 2 e 3 c.p.p., non acquista efficacia non solo finché la parte non risulta assistita da un nuovo difensore ma anche fino alla decorrenza dei termine a difesa concesso ex articolo 108 c.p.p. Dalla lettura della disposizione normativa si deduce, in modo evidente, che nel tempo in cui il nuovo difensore è occupato nello studio degli atti, l'interessato rimane assistito dall'avvocato nominato in precedenza la disciplina del codice ha previsto una sterilizzazione preventiva degli effetti, potenzialmente strumentalizzabili a fini dilatori, degli istituti della revoca o della rinuncia prevedendo l'ultrattività del ministero defensionale, seppur oggetto di revoca o rinuncia, fino al decorso dei nuovo termine concesso al nuovo difensore. Correttamente dunque il Giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di rinvio e, contemporaneamente, una volta accertata l'assenza del primo difensore, ha provveduto a nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 97 co 4 c.p.p. La scelta del Tribunale, peraltro, si è perfettamente uniformata alla giurisprudenza secondo cui nel caso in cui il Tribunale non ritenga di accogliere l'istanza di rinvio presentata dal difensore che adduca un legittimo impedimento per altro impegno professionale, deve nominare un sostituto dei difensore ai sensi dell'articolo 97 comma 4 c.p.p Corretta è stata, dunque, l'applicazione da parte del giudice di primo grado del disposto di cui agli articolo 484 comma 2 e 97 comma 4 c.p.p., non essendo comparso il difensore di fiducia ancora in carica ed essendo stato nominato un difensore di ufficio immediatamente reperibile, nomina effettuata per sostituire il difensore di fiducia per ciascuna udienza in cui vi è stata necessità. Alla mancata presenza del difensore di fiducia, infatti, non può ovviarsi che con la nomina di un difensore di ufficio che opera ovviamente in sua sostituzione, difensore di volta in volta nominato seguendo le formalità di cui all'articolo 97 comma 4^ c.p.p., prioritario essendo in caso di urgenza il requisito della immediata reperibilità del difensore. Resta infatti ferma,come già indicato, pur in presenza di revoca del primo difensore di fiducia, la titolarità dei diritto di difesa al difensore originariamente designato, mentre il nuovo difensore di fiducia, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla continuità defensionale del primo difensore, assume il suo ruolo automaticamente, in forza dei principio dell'immutabilità della difesa, principio assicurato dallo stesso difensore di fiducia di volta in volta sostituito da altro di ufficio Sez. I, 30/10/2014, n. 3333, Arcone e altri, Rv. 262069 Cass. I 4.6.04 n. 25256, Cass., 13.11.03, rv. 228186 Cass. 1117.10.03, n. 43623, rv. 227688 Cass. II, 9.5.00. n. 9383, n. 217343 . L'articolo 24/2° co. Costituzione afferma che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento , senza distinguerne il profilo sostanziale da quello tecnico. Ne segue che l'assistenza del difensore è necessaria anzitutto per costituire la parte nel processo, prima che per ragioni di conoscenza dei diritto ed esperienza del rito, e che perciò l'articolo 96/1° co. riconosce all'imputato la facoltà di nominare sino a due difensori di fiducia. Ma se non la esercita o resta privo di difensore, il giudice o il pubblico ministero ha l'obbligo di nominargli un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97. E poiché l'imputato conserva il diritto di nomina, il difensore nominato d'ufficio è dei pari inteso suo mandatario per assenso implicito. In sintesi, il sistema afferma la necessità che l'imputato sia patrocinato da almeno un difensore nominato da lui o da chi procede. Ad ulteriore garanzia il sistema aggiunge alla necessità la continuità dell'incarico di difesa, seppure d'ufficio cfr. S.U. n. 22/94, Nicoletti, e n. 35402/03, Nainente , sino a che l'imputato non nomini nuovo difensore o ne sia nominato altro d'ufficio, per rinuncia che non ha effetto prima della comunicazione all'imputato , revoca o abbandono della difesa. La continuità autorizza il difensore a designare un sostituto. Ma, se la presenza del difensore è necessaria ed il difensore già nominato non è reperito o non compaia o abbandoni la difesa, il giudice o il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 97/4° co. a nominare un sostituto d'ufficio che, al pari dei sostituto di fiducia, non ha diritto a termine difensivo cfr. Cass., n. 6015/99 - rv. 213381 n. 11870/04 - rv.230099 n. 5605/07 - rv. 236123 n. 6298/07 - rv. 237152 perché assiste l'imputato quale vicario del difensore cfr. da ultimo S.U. 8285/06, Grassia , di cui assume ai sensi dell'articolo 102 c.p.p diritti ed oneri. E al difensore , spiega l'articolo 99/ 1° co., competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo v. anche Sez. U, 16/07/2009 n. 39060, Aprea, Rv. 244188. . In tal senso, si ribadisce deve essere escluso , nel caso in esame, la sussistenza di qualsiasi violazione dei diritto di difesa. Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio.