Fertilizzanti ‘finti’ e pericolosi per l’uomo, due società sotto accusa: confermato il sequestro dei materiali

‘Maxi operazione’ in tutta Italia, con blitz in numerosi esercizi commerciali. Seconda ‘puntata’ dopo il sequestro effettuato a metà dello scorso anno. Respinte ora le contestazioni del legale rappresentante di una delle due società finite nel mirino degli inquirenti assolutamente legittimo il provvedimento che ha consentito agli uomini della Guardia di Finanza di ‘visitare’ deposito e magazzino aziendali.

A metà febbraio di quest’anno una nuova ‘maxi operazione’, realizzata in tutta Italia blitz in oltre cento esercizi commerciali, e sequestro di circa 16 tonnellate di pesticidi – proposti come fertilizzanti – destinati al settore agroalimentare nazionale. A finire sotto accusa due società – una di Milano e una di Cagliari –, responsabili, secondo gli inquirenti, di avere immesso sul mercato prodotti altamente pericolosi per la salute, come insetticidi e fungicidi, ottenuti da estratti vegetali . Pomo della discordia, però, è ora il decreto di perquisizione e sequestro , che ha consentito agli uomini della Guardia di Finanza di ‘visitare’ – a metà del 2014 – deposito e magazzino della società milanese. E ora, nonostante le proteste del legale rappresentante dell’azienda, quel provvedimento viene riconfermato, senza tema di smentite Cassazione, sentenza n. 15254, sez. III Penale, depositata oggi . Verifiche. Ad avviso dell’imprenditore, in sostanza, vi è stato un errore da parte dei giudici. Più precisamente, egli sostiene che sia stata realizzata una lettura in parte errata della disciplina di settore, equivocando sulla pericolosità della ‘matrina’, alcaloide rinvenuto all’interno dei prodotti commercializzati . Cos’è, di preciso, la matrina? Citiamo dal Dizionario Treccani Alcaloide, uno dei principi attivi delle foglie essiccate di una leguminosa sophora flavescens della Cina. In piccole dosi aumenta il tono del cuore e dell’intestino, mentre ad alte dosi presenta tossicità . Ebbene, alla luce della documentazione disponibile, è ritenuta, dai giudici della Cassazione, condivisibile la decisione del Tribunale, che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica . Elemento decisivo, in questa ottica, la constatazione che i prodotti commercializzati dalla società contengono matrina, sostanza ritenuta pericolosa . Corretta anche la valutazione compiuta in Tribunale, laddove, indicando come meritevole di approfondimento la riconducibilità della condotta denunciata nella fattispecie ‘Commercio di sostanze alimentari nocive’ , ha rilevato, comunque, la sussistenza, allo stato, del reato previsto per la produzione, il commercio e la vendita di sostanze che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo . Non discutibile la scelta di riqualificare la condotta oggetto di provvisoria imputazione . E legittime anche le esigenze probatorie sottese all’apposizione del vincolo , individuate nella necessità di stabilire la nocività della sostanza in questione, in funzione della purezza dell’estratto, della qualità, della concentrazione di utilizzo, della fase e delle modalità con cui entra nel ciclo della catena alimentare . ‘Riflettori’ da puntare, quindi, su natura e composizione dei prodotti commercializzati e sulla pericolosità della ‘matrina’ . Ciò dovrà avvenire attraverso verifiche ad hoc, anche di natura tecnica , che giustificano il vincolo, mediante il quale ne viene assicurata la materiale disponibilità all’organo inquirente .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 marzo – 14 aprile 2015, n. 15254 Presidente Fiale – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Cagliari, con ordinanza dei 25/7/2014 ha respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso, in data 1/7/2014, dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, concernente i prodotti denominati Preparazione biodinamica corroborante , Boundary SW e Blocks , nonché dei prodotti commercializzati ottenuti da estratti vegetali e\o prodotti derivanti dalla specie Sophora flascens ed eseguito il 7/7/2014 presso il deposito ed il magazzino della ICAS s.r.l. , della quale è legale rappresentante S.P., indagato per il reato di cui all'art. 444 cod. pen. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che il Tribunale, pur riqualificando il fatto, ritenendo integrato il reato di cui all'art. 6, legge 283\1962, avrebbe errato nella valutazione della sussistenza dei fumus commissi delicti, effettuando una lettura in parte errata della disciplina di settore ed equivocando sulla pericolosità della matrina , alcaloide rinvenuto all'interno dei prodotti commercializzati, desunta sulla base della documentazione acquisita agli atti. Lamenta, inoltre, la contraddittorietà ed equivocità della motivazione del provvedimento impugnato, tale da non consentire alcuna comprensione dell'iter valutativo seguito dal Tribunale. Insiste, pertanto, per l'accoglimento dei ricorso. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. II Tribunale ha valutato come legittimo il sequestro probatorio, effettuato sui prodotti commercializzati dalla società dei ricorrente, in quanto contenenti MATRINA , sostanza ritenuta pericolosa e, indicando come meritevole di approfondimento la riconducibilità della condotta denunciata nella fattispecie contemplata dall'art. 444 cod. pen., ha comunque rilevato la sussistenza, allo stato, dei reato di cui all'art. 6 legge 283\62. Nel giungere a tali conclusioni il Tribunale ha fornito risposta alle deduzioni difensive sviluppate nella richiesta di riesame, analizzandole sulla base della documentazione acquisita agli atti. 2. Ciò posto, deve rilevarsi che la dedotta censura concernente il difetto del fumus dei reato ipotizzato risulta infondata. Come è dato rilevare dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, il fatto storico, nella sua oggettiva unicità, risulta compiutamente descritto e, alla luce dì tale descrizione, il Tribunale ha proceduto ad una legittima, differente qualificazione giuridica, senza porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso. Si tratta di una possibilità senz'altro consentita al giudice del riesame, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide Sez. 6, n. 18767 del 18/2/2014, Giacchetto, Rv. 259679 Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, Weijun, Rv. 245069 Sez. 6, n. 24126 del 8/5/2008, Fratello, Rv. 240370 Sez. 5, n. 49376 del 18/11/2004, Manieri, Rv. 230428 . 3. Va inoltre rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro v., ad es., Sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011, Misseri, Rv. 250397 Sez. 3, n. 33873 del 7/4/2006, Moroni, Rv. 234782 Sez. 2, n. 44399 del 27/9/2004, Rosellini ed altro, Rv. 229899 Sez. 6, n. 12118 del 27/1/2004, Piscopo, Rv. 228227 Sez. 3, n. 19766 del 25/2/2003, Conventi, Rv. 224882 Sez. 1, n. 4496 del 25/6/1999, Visconti e altri, Rv. 214032 e la valutazione della legittimità dei sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria così Sez. 3, n. 15177 del 24/3/2011, RM. in proc. Rocchino, Rv. 250300 . Si è poi ulteriormente specificato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve esser valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli articolo 352-355 cod. proc. pen. e considerando che, versandosi in tema di assicurazione delle fonti di prova , spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo così Sez. 3, n. 28151 del 20/3/2013, RIVI. in proc. Chifor, Rv. 255458 . 4. Alla luce di questi principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, va rilevato che il Tribunale ha correttamente valutato il fumus del reato, considerando le finalità del provvedimento di sequestro e, sulla base della documentazione a sua disposizione, ha qualificato la condotta oggetto di provvisoria imputazione come riconducibile, quanto meno, alla contravvenzione sanzionata dall'art. 6 legge 283\62. L'accesso alla documentazione apprezzata dal Tribunale è, come è noto, precluso a questa Corte di legittimità, ma deve ritenersi, sulla base di quanto illustrato nel provvedimento impugnato, che il Tribunale, sulla base della composizione dei prodotti sequestrati come accertata all'esito delle prime indagini, li abbia collocati nel novero dei presidi di cui tratta il menzionato art. 6 legge 283\62. Tale valutazione, peraltro, risulta effettuata considerando le esigenze probatorie sottese all'apposizione del vincolo, che i giudici hanno doverosamente indicato, individuandole nella necessità di stabilire, come prospettato nella relazione tecnica prodotta dai difensori, la nocività della sostanza in questione in funzione della purezza dell'estratto, della qualità, della concentrazione di utilizzo, della fase e delle modalità con cui entra nel ciclo della catena alimentare . Per contro, il provvedimento impugnato viene censurato, in ricorso, con argomenti articolati prevalentemente in fatto, focalizzati, in particolare, sulla natura e composizione dei prodotti commercializzati e sulla pericolosità della matrina , che attengono, però, al merito della vicenda e per l'accertamento dei quali sono richieste quelle verifiche, anche di natura tecnica, che giustificano il vincolo, mediante il quale ne viene assicurata la materiale disponibilità all'organo inquirente. 5. II ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento.