Lavori su un edificio con vincolo culturale, solo l’autorizzazione preventiva salva dalla pena

In tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, né l’accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla Sovrintendenza né l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dall’Autorità preposta esplicano un effetto estintivo o escludono la punibilità del reato di abusivo intervento su beni culturali.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14951, depositata il 13 aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Trieste condannava un imputato per il reato ex art. 169, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 42/2004 codice dei beni culturali e dell’ambiente . Secondo le accuse, l’uomo, amministratore di un edificio e committente dei lavori, avrebbe effettuato degli interventi su un immobile sottoposto a vincolo culturale, una parte in assenza ed un’altra in difformità dall’autorizzazione della competente Sovrintendenza. L’autorizzazione rilasciata successivamente all’esecuzione dei lavori da parte della Sovrintendenza, che li aveva ritenuti compatibili con il vincolo, non provava la mancanza di offensività della condotta. L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 49 c.p. reato supposto erroneamente e reato impossibile , in relazione alla concreta inoffensività della condotta, come desumibile dal nullaosta postumo rilasciato dalla Sovrintendenza, la cui punizione sanzionerebbe la mera disubbidienza al comando legale. Autorizzazione postuma. La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, né l’accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla Sovrintendenza né l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dall’Autorità preposta esplicano un effetto estintivo o escludono la punibilità del reato di abusivo intervento su beni culturali. Reati urbanistici e paesaggistici. Viene sottolineato che l’esatta applicazione del principio di offensività presuppone l’individuazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Nei reati formali, come quello urbanistico ex art. 44, d.P.R. n. 380/2001, o quello paesaggistico ex art. 181 d.lgs. n. 42/2004, il bene tutelato è l’interesse della P.A. competente a controllare che la trasformazione dell’assetto territoriale sia conforme rispettivamente agli strumenti urbanistici di governo del territorio e alla conservazione dell’integrità ambientale. Il carattere plurioffensivo del reato urbanistico e di quello paesaggistico, per effetto di cui la norma penale tende a proteggere anche l’interesse sostanziale e finale del governo urbanistico del territorio o dell’integrità ambientale, si ricava da quattro dati è reato urbanistico anche il caso di inosservanza degli strumenti urbanistici il reato urbanistico si estingue qualora l’intervento edilizio abusivo sia riconosciuto sostanzialmente conforme agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento in cui l’intervento è eseguito sia al momento in cui è richiesto l’accertamento amministrativo di conformità non è punibile il reato contravvenzionale paesaggistico quando l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica dell’intervento, se questo è di carattere minore infine, il reato contravvenzionale paesaggistico si estingue quando il trasgressore rimetta in pristino lo stato dei luoghi prima della condanna. La situazione è diversa per il reato di abusivo intervento su beni culturali. Si tratta di ipotesi che non sono rinvenibili per il reato di abusivo intervento su beni culturali, punito dall’art. 169 d.lgs. n. 42/2004. In questo caso, il bene tutelato è esclusivamente l’interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali, mediante il divieto di esecuzione di lavori senza l’autorizzazione del soprintendente. È un reato formale di pericolo presunto, integrabile con il compimento di lavori senza il preventivo controllo amministrativo diretto ad evitare possibili pericoli e danni. Di conseguenza, il reato si consuma anche se poi la condotta non produce concretamente una lesione del valore storico-artistico della cosa, a meno che non si tratti di interventi valutabili ex ante come decisamente trascurabili, marginali e minimi. Da ciò consegue la necessità della preventiva autorizzazione, la quale, se rilasciata in sanatoria dopo l’esecuzione dei lavori, non esclude la punibilità del reato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 luglio – 13 aprile 2015, n. 14951 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/11/2013, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi e dieci giorni di arresto ed Euro 600,00 di ammenda inflitta al sig. R.M. dal Tribunale di quello stesso capoluogo che, con sentenza del 03/12/2012, l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 169, comma 1, lett. a , d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, commesso in Trieste il 18/08/2009. Si contesta all'imputato, quale amministratore dell'edificio e committente dei lavori, di aver effettuato interventi su di un immobile sottoposto a vincolo culturale, sito in via omissis di Trieste, parte in assenza sostituzione di due serrande, posa in opera di un dispositivo elettrico di chiusura delle persiane previa realizzazione di un foro nella facciata esterna , parte in difformità installazione di infissi grigliati di areazione dall'autorizzazione della competente Sovrintendenza. Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, l'autorizzazione rilasciata successivamente all'esecuzione dei lavori da parte della Sovrintendenza, che li ha ritenuti compatibili con il vincolo, non prova la mancanza di offensività della condotta. La Corte di appello ha peraltro precisato che, pur nella loro marginalità, i lavori avevano pur sempre comportato un mutamento di portoni di ingresso sulla facciata con la realizzazione di una autorimessa con comando automatico e di due griglie di areazione, là dove, in precedenza, vi erano delle vetrate” e che il diniego dell'autorizzazione espresso il 13/02/2009 ed il 18/06/2009 aveva riguardato sia l'esecuzione del foro di alloggiamento del dispositivo di apertura, sia per quanto riguarda la realizzazione della serranda. 2. Per l'annullamento della sentenza ricorre il R. articolando, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti motivi. 2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b , cod. proc. pen., errata applicazione della norma incriminatrice e violazione dell'art. 49, cod. pen., in relazione alla concreta inoffensività della condotta, come desumibile dal nulla osta postumo rilasciato dalla Sovrintendenza, la cui punizione sanzionerebbe la mera disubbidienza al comando legale. 2.2. Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e , cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa le deduzioni difensive in ordine al fatto che i lavori avevano interessato uno solo dei due stabili siti in via omissis . 2.3. L'argomento è ripreso nella memoria trasmessa via fax il 14/07/2014 con cui il difensore ribadisce il malgoverno delle prove fatto dal giudice di secondo grado che non ha fornito puntuali risposte alle eccezioni riguardanti l'effettiva entità dei lavori e l'epoca della loro realizzazione. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 4. Con il primo motivo il ricorrente pone il problema della concreta offensività della condotta e lo risolve, in senso a lui favorevole, facendo ricorso al giudizio di compatibilità espresso dall'autorità preposta al vincolo in epoca successiva ai lavori. Questa Suprema Corte ha già espresso il diverso principio secondo il quale in tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, né l'accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale rilasciato dalla Soprintendenza né l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'Autorità preposta esplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilità del reato d'abusivo intervento su beni culturali Sez. 3, n. 46082 del 08/10/2008, Fiorentino, Rv. 241785, citata anche dal Tribunale di Trieste . Il Collegio non può che far proprie, e qui ribadire, le ragioni che stanno alla base del principio appena citato, così come lucidamente illustrate nella motivazione della sentenza n. 46082 del 2008 alla cui lettura si rimanda. Qui è sufficiente ricordare che - l'esatta applicazione del principio di offensività presuppone l'individuazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Nei reati formali, come quello urbanistico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, o quello paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, il bene tutelato è l'interesse della pubblica amministrazione competente a controllare preventivamente che la trasformazione dell'assetto territoriale sia conforme - rispettivamente - agli strumenti urbanistici di governo del territorio o alla conservazione della integrità ambientale - il carattere plurioffensivo del reato urbanistico e di quello paesaggistico, per effetto del quale la norma penale tende a proteggere anche l'interesse sostanziale e finale del governo urbanistico del territorio o della integrità ambientale, si evince dal fatto che a costituisce reato urbanistico anche l'ipotesi di inosservanza degli strumenti urbanistici D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a b il reato urbanistico si estingue quando l'intervento edilizio abusivo sia riconosciuto sostanzialmente conforme agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento in cui l'intervento è eseguito sia al momento in cui è richiesto l'accertamento amministrativo di conformità D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45 c allo stesso modo non è punibile il reato contravvenzionale paesaggistico quando l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica dell'intervento, sempre che questo sia di carattere minore D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter d il reato contravvenzionale paesaggistico si estingue quando il trasgressore rimetta in pristino lo stato dei luoghi prima che sia intervenuta condanna D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies - ipotesi siffatte non sono rinvenibili per il reato di abusivo intervento su beni culturali, previsto e punito dall'art. 169, d.lgs. n. 42 del 2004 . - per il reato in esame, dunque, il bene tutelato è esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali - tale interesse è tutelato vietando l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali” senza l'autorizzazione del soprintendente art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004 - si tratta di reato formale di pericolo presunto, sicché esso è integrato dal compimento dei lavori e delle opere senza il preventivo controllo amministrativo diretto ad evitare possibili pericoli e danni Sez. 3, n. 6421 del 19/05/1993, Fiaschi, Rv. 195122 Sez. 3, n. 5834 del 10/02/1999, Buono, Rv. 213621 , che si consuma, perciò, anche se la condotta non produce concretamente una lesione del valore storico-artistico della cosa Sez 3, n. 14446 del 11/11/1999, Mariani, Rv. 215112 , sempre che non si tratti di interventi che, secondo una valutazione ex ante, siano talmente trascurabili, marginali e minimi da escludere in radice anche il solo pericolo astratto di una lesione dell'interesse protetto e perciò la necessità stessa della preventiva autorizzazione ipotesi, peraltro, che non ricorre nel caso di specie, data la natura degli interventi così come descritti dai giudici di merito - la natura dell'interesse spiega la latitudine della condotta incriminata che si estende fino a ricomprendervi qualunque intervento, di qualsiasi genere e dunque non solo edilizio , che abbia ad oggetto beni culturali e che, come detto, non sia trascurabile, minino e marginale - la condotta di chiunque realizzi interventi sui beni anzidetti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva configura una concreta offesa dell'interesse amministrativo tutelato, senza che l'accertamento postumo di compatibilità col vincolo culturale o l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla autorità preposta possa valere a estinguere il reato o a escluderne la punibilità - ne consegue, stando all'eccezione difensiva, che l'accertamento postumo di compatibilità rilasciato dalla Soprintendenza competente non può costituire valido argomento per ritenere il fatto penalmente inoffensivo. 5. È infondato anche il secondo motivo di ricorso. Occorre al riguardo ricordare che, poiché viene eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata, l'atto di appello denunciava, con unico motivo, l'erronea valutazione del materiale probatorio sotto il duplice profilo della mancanza di offensività della condotta e del fatto che, in ogni caso, i lavori eseguiti non esulavano da quelli inizialmente autorizzati. Quest'ultima deduzione si fondava, a sua volta, ma in modo decisamente generico, sull'esame dell'imputato riportato in stralcio e sulla testimonianza resa dalla testimone Redenta Stringer. La Corte territoriale ha chiaramente affermato che i lavori oggetto dell'imputazione non erano stati autorizzati dal Soprintendente che si era espresso in tal senso il 13/02/2009 ed una seconda volta il 18/06/2009, due mesi prima dell'accertamento del reato. Ancor più netto era stato il Tribunale che aveva chiaramente affermato, sulla base di documenti fotografici, l'inesistenza, prima del 2009, degli interventi per cui è processo pag. 1 . Del resto, aggiunge questa Suprema Corte, la tesi della preesistenza dei lavori e addirittura della loro autorizzazione preventiva cozza sul piano logico con il rilascio stesso della loro postuma autorizzazione ed è contraddetta dalla valorizzazione, a fini difensivi, di tale argomento. È perciò infondata l'accusa mossa ai Giudici territoriali di aver totalmente trascurato gli argomenti difensivi sollevati con l'appello, sia perché essi erano genericamente affidati alla riproduzione testuale di pochi brani dell'esame dell'imputato, sia perché contraddittori con altri argomenti difensivi che la smentivano, sia perché erano comunque genericamente circoscritti alla preesistenza di un'autorizzazione iniziale” i cui estremi non sono mai stati indicati. Solo con l'odierno ricorso e ancor meglio con la memoria inammissibilmente presentata in data di ieri l'imputato eccepisce per la prima volta in modo chiaro e preciso che i lavori avevano riguardato soltanto uno dei due stabili, indicando anche quali di essi erano preesistenti e le relative prove, così introducendo una questione di fatto non scrutinabile in questa sede nemmeno sotto il profilo del vizio del vizio di malgoverno delle prove stesse. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.