Notifica al difensore d’ufficio, ma per rigettare l’istanza di restituzione in termini serve di più

E’ illegittimo il provvedimento di rigetto di un’istanza di restituzione nel termine fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione, in quanto tale notifica, se non effettuata a mani del condannato, non può essere ritenuta di per sé prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, quando quest’ultimo abbia negato di averla mai ricevuta ed abbia dedotto motivi a sostegno che devono essere esaminati per stabilire se l’atto sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15222, depositata il 13 aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, rigettava l’istanza di rimessione in termini proposta da un’imputata per l’impugnazione di due sentenze per il Tribunale dei minorenni di Roma. La ragazza ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata verifica da parte dei giudici per accertare l’effettiva conoscenza effettiva dei provvedimenti, in quanto la notifica era avvenuta a mani del difensore d’ufficio, non essendo lei stata rintracciata al domicilio dichiarato un campo nomadi . La Corte di Cassazione ricorda che il rimedio della restituzione in termini presuppone la corretta notificazione del provvedimento e può essere invocato quando l’istante lamenti solo di non esserne venuto a conoscenza. L’istanza può essere proposta entro 30 giorni da quello in cui l’imputato abbia avuto conoscenza effettiva del provvedimento. Non basta la regolarità della procedura di notifica. Nel caso di specie, i giudici di merito si erano limitati a desumere l’infondatezza dell’istanza dalla mera regolarità legale della procedura notificatoria. Tuttavia, è illegittimo il provvedimento di rigetto di un’istanza di restituzione nel termine fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione, in quanto tale notifica, se non effettuata a mani del condannato, non può essere ritenuta di per sé prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, quando quest’ultimo abbia negato di averla mai ricevuta ed abbia dedotto motivi a sostegno che devono essere esaminati per stabilire se l’atto sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario. È l’autorità giudiziaria a dover dimostrare che il soggetto abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione. I giudici di legittimità richiamano anche l’esempio dell’imputato latitante difeso da un difensore d’ufficio in tale ipotesi, è da escludere l’effettiva conoscenza in caso di notifica effettuata al difensore, in assenza della prova positiva che l’imputato, con la latitanza, si fosse posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale ed alla conoscenza degli atti, oppure se non si dimostra che il difensore d’ufficio è riuscito a rintracciare l’assistito. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 marzo – 13 aprile 2015, numero 15222 Presidente Romis – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. In data 28 maggio 2014 la Corte d'Appello di Roma, sezione per i minorenni, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per impugnare due sentenze per il Tribunale dei minorenni di Roma, proposta nell'interesse di D.D 2. Ricorre personalmente per cassazione la D.T. P. deducendo inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali, non avendo il giudice svolto le necessarie verifiche per accertare che ella avesse avuto conoscenza effettiva dei provvedimenti, tenuto conto dei fatto che la notifica era avvenuta era avvenuta ex art. 161, comma 4 cod. proc. penumero a mani dei difensore d'ufficio, non essendo stata l'imputata rintracciata al domicilio dichiarato campo nomadi di Tor di Quinto . Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato il rimedio che la legge accorda all'imputato che si dolga di non avere avuto conoscenza di una sentenza contumaciale con la precisazione che dal 17 maggio 2014 è entrata in vigore la L. 28 aprile 2014, numero 67, che ha abrogato l'istituto della contumacia riformando la disciplina dei processo in absentia o di un decreto penale di condanna pronunciati a suo carico è in primo luogo quello della restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. penumero , commi 2 e 2 bis, che presuppone la corretta notificazione del provvedimento e può essere invocato quando l'istante lamenti solo di non esserne venuto a conoscenza cfr. Sez. 2, numero 19646 dei 29/03/2007, Mbengue, Rv. 236660 . L'istanza deve essere proposta entro 30 giorni da quello in cui l'imputato ha avuto conoscenza effettiva dei provvedimento. Nella specie la Corte di merito non poteva, quindi, limitarsi a desumere l'infondatezza dell'istanza dalla mera regolarità legale della procedura notificatoria. Va rilevato che, alla stregua della prevalente giurisprudenza di legittimità, è illegittimo il provvedimento di rigetto di un'istanza di restituzione nel termine fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione, in quanto detta notifica, se non effettuata, come nel caso in esame, a mani del condannato, non può essere di per sè ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dei destinatario, quando quest'ultimo abbia negato di averla mai ricevuta ed abbia dedotto motivi a sostegno che devono essere esaminati per stabilire se l'atto sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario Sez. 1, numero 16523 del 16/03/2011, Scialla, Rv. 250438 Sez. 6, numero 49876 dei 29/11/2013, Laci, Rv. 258389 . Il diritto dell'imputato ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare nei casi in cui non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento era già riconosciuto dalla disciplina previgente Sez. 2, numero 18652 del 29/01/2003, Balice, Rv.224830 . Successivamente, la disciplina dell'art. 175 c.p.p. introdotta dal D.L. 21 febbraio 2005, numero 17, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, numero 60 ha reso obbligatoria la restituzione dell'imputato nel termine per impugnare una sentenza contumaciale o un decreto penale, ponendosi a carico dell'autorità giudiziaria la dimostrazione che il soggetto avesse avuto effettiva conoscenza dei provvedimento e avesse volontariamente rinunciato a proporre impugnazione Sez. 1, numero 46176 dei 17/11/2009, Bounja, RV. 245515 Sez. 4, numero dei 14/05/2008, Moscardini, Rv.240311 Sez. 5, numero dei 16/12/2008, Holczer, Rv.242430 . In merito ai casi nei quali si potesse ritenere provata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire da Sez. 1, numero 32678 dei 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036, si è adeguata alle indicazioni della Corte di Strasburgo Corte EDU, 18/05/2004, Somogyi c. Italia , che ha affermato esservi violazione dell'art. 6 CEDU tutte le volte nelle quali gli strumenti offerti dal diritto interno non rispondano al principio per cui un processo può essere celebrato in assenza dell'imputato, a condizione che sia accertato in maniera inequivoca che egli abbia rinunziato al suo diritto a comparire e a difendersi. Si è precisato che il principio espresso dalla norma della CEDU impone alla giurisdizione nazionale l'obbligo di verificare se l'accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l'esistenza di un potenziale attentato al diritto dell'imputato di partecipare al suo processo, si abbia il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile. In successive pronunce, la Corte ha avuto modo di escludere la prova dell'effettiva conoscenza in caso di notifica a mani di soggetto indicato come genitore convivente, in presenza della prova documentale che la residenza anagrafica dell'imputato fosse altrove Sez. 1, numero 8138 del 17 febbraio 2010, De Leo, Rv.246126 , o nel caso di imputato latitante difeso da difensore d'ufficio, in assenza della prova positiva che l'imputato, con la latitanza, si fosse posto nelle condizioni di sottrarsi al procedimento penale e alla conoscenza degli atti Sez. 5, numero 14889 del 29/01/2010, Radu, Rv.246866 , in caso di notificazione effettuata al difensore d'ufficio, a meno che l'effettiva conoscenza non emerga aliunde, ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con l'imputato, o, più in generale, nell'ipotesi di notifica effettuata nei confronti di un difensore di ufficio in tutti i casi in cui non sia possibile stabilire se tale difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con il suo assistito Sez.6, numero 19781 del 5/04/2013, Nikolic, Rv.256229 Sez.6, numero 7080 del 3/02/2010, Mammì, Rv.246085 Sez. 1, numero 3746 dei 16/01/2009, Del Duca, Rv.242535 Sez.6, numero 36465 dei 16/07/2008, Cappelli, Rv. 241259 Sez.4, numero 28079 dei 23/03/2007, Gianvenuti, Rv.237528 affermando, invece, che la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso e l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento, nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto, sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva dei procedimento e dei provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio Sez. 1, numero 16704 del 5/03/2008, Riccardi, Rv.240118 Sez. 1, numero 29482 dei 20/06/2006, Iljazi, Rv.235237 o che la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile alla notifica all'imputato personalmente Sez. 1, numero 2432 dei 12/12/2007, dep. 2008, Ciarlantini, Rv. 239207 . 4. Da quanto sopra consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rimessione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli affinché esamini nuovamente l'istanza proposta dal ricorrente, tenendo presenti i criteri interpretativi sopra evidenziati. Poiché il ricorrente è minorenne, deve farsi luogo al c.d. oscuramento dei dati identificativi della stesso, ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 2003, art. 52 P.Q.M. Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma Sezione Minorenni. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.