Se l’imputato non viene avvisato dell’anticipazione dell’udienza, la sentenza è nulla

In tema di patteggiamento l’imputato è legittimato a revocare il consenso precedentemente rilasciato tramite procura speciale rilasciata al proprio avvocato fino al momento in cui si perfeziona l’accordo. Ove l’anticipazione dell’udienza preliminare non sia stata comunicata all’imputato, privandolo dunque della possibilità di scegliere come articolare la propria strategia difensiva, è ravvisabile una lesione del diritto di difesa con conseguente nullità assoluta ex art. 179 c.p.p

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14590/15 depositata il 10 aprile. Il caso. Con sentenza di patteggiamento il gup di Firenze applicava all’imputato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 81 c.p. coltivazione e cessione di sostanze stupefacenti . Il difensore dell’imputato propone ricorso per la cassazione della sentenza per inosservanza delle norme processuali, deducendo in particolare l’irrituale notifica dell’avviso di anticipazione dell’udienza preliminare. L’anticipazione dell’udienza. Dagli atti del procedimento risulta che la data inizialmente fissata per l’udienza preliminare veniva anticipata per ragioni organizzative, con comunicazione al solo difensore, mentre non veniva inviato alcun avviso presso il domicilio indicato dall’imputato. Sostiene il ricorrente che tale circostanza concerne la corretta formazione volitiva dell’imputato in funzione della propria difesa l’aspetto patologico si è manifestato nella preclusione del diritto di scegliere nonché di modificare la propria strategia difensiva fintanto che questi ne risultava legittimato . La lesione del diritto di difesa. Il ricorso appare fondato. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, in tema di patteggiamento l’imputato è legittimato a revocare il consenso precedentemente rilasciato tramite procura speciale rilasciata al proprio avvocato fino al momento in cui si perfeziona l’accordo. Ciò risulta ancor più pregnante qualora prima della pronuncia della sentenza sia sopravvenuta una legge più favorevole che comporti una sostanziale modifica della precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si era determinata al patteggiamento della pena. In tal caso il giudice non è legittimato a ridurre la pena conformemente al più mite trattamento sanzionatorio, in quanto la richiesta avanzata dall’imputato, se non idonea a modificare il precedente accordo, deve intendersi come revoca del consenso precedentemente manifestato. Nel caso in esame, l’omesso avviso dello spostamento della data dell’udienza preliminare ha impedito l’esercizio del diritto di revocare il consenso al patteggiamento, con ciò integrando una violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità assoluta ex art. 179 c.p.p Per questi motivi, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 gennaio – 10 aprile 2015, n. 14590 Presidente Mannino – Relatore Savino Ritenuto in fatto e in diritto Con sentenza di patteggiamento il GUP presso il Tribunale di Firenze in data 24 maggio 2012 applicava ad A.R. la pena di anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73 DPR 309/90 per aver effettuato attività di coltivazione di marijuana e cessione di stupefacente del tipo predetto e di hashish in particolare per aver ceduto ripetutamente hashish a F.V., B.J. e ad altre persone venendo inoltre trovato in possesso presso la propria abitazione di un panetto di hashish del peso di gr. 99,9 nonché di un quantitativo di marijuana del peso di gr. 140,4 lordi ed un altro del peso di gr 3,5 lordi . Avverso tale pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità deducendo l'irrituale notifica dell'avviso di anticipazione dell'udienza preliminare in un luogo diverso da quello eletto come domicilio e, quindi, omessa citazione dell'imputato all'udienza preliminare nullità assoluta insanabile ex art. 179 c.p.p. e carenza di regolare costituzione delle parti. In particolare le difesa precisa che in data 11 gennaio 2011 l'imputato dinanzi agli ufficiali di PG nominava quale suo difensore l'avv. C. del foro di Livorno e, contestualmente, eleggeva domicilio per le notificazioni presso la propria residenza in Livorno, via dei Cappuccini n. 202 . Al termine delle indagini il GIP rinviava a giudizio l'A. e fissava l'udienza preliminare in data 31 maggio 2012 dandone rituale avviso al PM, ai difensori ed agli imputati. Tuttavia, in data 15 maggio 2012, per ragioni di natura organizzativa, veniva disposta l'anticipazione dell'udienza alla data del 24 maggio 2012. Dello spostamento, però, a detta della difesa, venne avvisato solo l'avv. C. mentre non venne inviato alcun avviso direttamente all'A. presso il domicilio da lui indicato. Dunque, sostiene la difesa, l'A. non avrebbe avuto alcuna notizia dello spostamento dell'udienza preliminare con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato in tal caso privato della possibilità di revocare il consenso, regolarmente rilasciato, al patteggiamento poi effettivamente concluso . A detta del difensore il problema si colloca a monte e concerne la corretta formazione volitiva dell'imputato in funzione della propria difesa l'aspetto patologico si è manifestato nella preclusione del diritto di scegliere nonché di modificare la propria strategia difensiva fintanto che questi ne risultava legittimato . Il ricorso appare fondato. Come è noto, infatti, l'imputato, secondo consolidata giurisprudenza, è legittimato a revocare il consenso precedentemente prestato tramite procura speciale conferita al proprio difensore fino al momento in cui si perfeziona l'accordo si veda ex pluris Cass. Sez. IV n. 11209/2012 in base alla quale in tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., sia sopravvenuta una legge più favorevole o tale ritenuta dall'interessato, che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a chiedere o ad acconsentire all'accordo Cass. Sez. VI n. 26976/2007 a mente della quale una volta raggiunto l'accordo sulla pena patteggiata, la sopravvenienza di una disposizione più favorevole non autorizza il giudice a ridurre la pena stessa conformemente al più mite trattamento sanzionatorio, in quanto la richiesta avanzata in tal senso dall'imputato, se non è idonea a modificare il patto intervenuto, deve intendersi come revoca del consenso ad esso prestato, ammissibile in quanto fondata sulla lex superveniens e impone al giudice stesso di soprassedere dall'applicare la pena concordata e di invitare le parti a un nuovo accordo o, in difetto, a proseguire nell'ulteriore corso della procedura . Fattispecie in tema di illecita cessione di sostanza stupefacente, in relazione alla quale, tra la data dell'accordo e quella della sentenza era entrato in vigore il più mite trattamento punitivo previsto dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, cony. in L. 21 febbraio 2006 n. 49 . Ne consegue che lo stesso deve essere avvisato dell'intervenuto spostamento della data dell'udienza preliminare al fine di poter eventualmente esercitare il diritto di revocare il consenso al patteggiamento. In assenza di tale specifico avviso è, quindi, configurabile una violazione del diritto di difesa con conseguente nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. Tanto premesso nel caso di specie occorre verificare non la correttezza della notifica della data dell'udienza preliminare originariamente fissata per il 31 maggio 2012 ma l'effettiva assenza di qualsivoglia avviso all'imputato presso il domicilio dallo stesso eletto. Orbene dalla successione cronologica degli accadimenti riportata dalla difesa nonché dal fascicolo del merito ed in particolare dalla documentazione relativa all'udienza preliminare emerge che il suddetto avviso è stato effettivamente omesso con conseguente mancata effettiva conoscenza da parte dell'A. dell'anticipazione dell'udienza. In particolare si ricava che l'udienza preliminare, originariamente fissata in data 31 maggio 2012, per ragioni di natura organizzativa, venne anticipata alla data del 24 maggio 2012. Dello spostamento, però, venne avvisato solo l'avv. C. mentre non venne inviato alcun avviso direttamente all'A. presso il domicilio da lui dichiarato in Livorno, via dei Cappuccini n. 20 luogo di residenza . Tanto premesso il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso.