Sequestro per equivalente sui beni del presidente, ma solo se non c’è alcuna traccia del profitto

Se non è possibile rinvenire il profitto del reato o dei beni ad esso riconducibili presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica, per reati da loro commessi, e della stessa persona giuridica, ma soltanto qualora quest’ultima costituisca uno schermo fittizio.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14604, depositata il 10 aprile 2015. Il caso. Il tribunale di Livorno confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente ai danni di un indagato, presidente del C.d.A. di una cooperativa, accusato di omesso versamento dell’IVA. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo di non aver tratto alcun vantaggio economico dall’omesso versamento dell’IVA, essendo egli un socio come gli altri della cooperativa. Affermava che il profitto può essere costituito anche dal risparmio di spesa profitto, quindi, realizzato dalla cooperativa, non da lui. Di conseguenza, lamentava l’illegittimità del sequestro sui suoi beni personali. La Corte di Cassazione ricorda il precedente n. 10561/2014 delle Sezioni Unite, che avevano risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica. Prima la ricerca del profitto presso la società Innanzitutto, deve essere ricercato il profitto del reato, per procedere, ai sensi dell’art. 322 ter c.p., al sequestro di esso ai fini della confisca diretta, se tale profitto è rimasto nella disponibilità della persona giuridica, oppure, in mancanza, presso gli organi della persona giuridica stessa. poi il sequestro per equivalente se il profitto manca. Se non è possibile rinvenire il profitto del reato o dei beni ad esso riconducibili presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica, per reati da loro commessi, e della stessa persona giuridica, ma soltanto qualora quest’ultima costituisca uno schermo fittizio. Nel caso di specie, il tribunale non aveva verificato la possibilità di rinvenire il profitto del reato presso la persona giuridica, limitandosi ad affermare la non necessità che il profitto avesse arricchito il rappresentante legale per procedere al sequestro dei suoi beni personali. Questo accertamento dovrà essere effettuato dai giudici del Tribunale di Livorno, in seguito all’accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 marzo – 10 aprile 2015, numero 14604 Presidente Squassoni – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di Livorno, con ordinanza in data 01/10/2014, rigettava la richiesta di riesame, proposta da M.L., del decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Livorno il 14/05/2014. Premetteva il Tribunale che nel confronti dei L., indagato per il reato di cui all'articolo 10 ter D.L.vo 74/2000 per avere nella qualità di Presidente del C.d.A. della Unicop Servizi soc.coop. a r.l. , omesso il versamento dell'iva per l'anno di imposta 2008 nella misura di euro 406.651,00 , era stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobile fino alla concorrenza dell'obbligazione tributaria. In sede di esecuzione era stato disposto il vincolo reale soltanto in ordine alle somme di denaro costituenti il saldo attivo dei conti correnti intestati al L., per un importo totale di euro 13.583,84. Tanto premesso, nel rigettare la richiesta di riesame, riteneva, innanzitutto, il Tribunale che dagli atti emergesse il fumus dei reato ipotizzato. Quanto ai rilievi difensivi in ordine alla dedotta carenza di vantaggi patrimoniali da parte dei L., rilevava il Tribunale, che, essendo l'indagato il rappresentante legale della società, non fosse necessario accertare che il profitto avesse arricchito il rappresentante legale essendo sufficiente l'arricchimento della persona giuridica, e che esso consistesse nel risparmio di imposta. 2.Ricorre per cassazione il L., a mezzo del difensore, denunciando l'erronea applicazione della legge penale con riferimento ali'articolo 322 ter cod.penumero e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale ha omesso di affrontare il problema della possibilità di sottoporre a sequestro i beni personali dell'indagato. Era indubitabile che dall'omesso versamento dell'Iva il L. non avesse tratto alcun vantaggio economico, essendo egli, peraltro, un socio come gli altri della cooperativa. Non c'è dubbio che il profitto possa essere costituito anche dal risparmio di spesa ma, nel caso di specie, il profitto era stato realizzato dalla società Cooperativa e non certo dall'indagato. Il sequestro dei beni personali del L. era pertanto illegittimo. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 10561 del 30.1.2014, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, hanno affermato i seguenti principi di diritto E' consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto o beni direttamente riconducibili al profitto sia nella disponibilità di tale persona giuridica . Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio . Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona compresa quella giuridica non estranea al reato . La impossibilità dei sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato . 2.1. Va quindi, innanzitutto, ricercato il profitto dei reato per procedere, così come imposto dall'articolo 322 ter c.p., al sequestro dello stesso ai fini della confisca diretta che sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica per ripristinare l'ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l'ente, ad obiettivo vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante - cfr. Sez. Unumero numero 10561/2104 cit , oppure, in mancanza, presso gli organi della persona giuridica stessa. Soltanto ove non sia possibile rinvenire il profitto del reato o dei beni riconducibili ad esso presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati da loro commessi e della stessa persona giuridica quando questa costituisca uno schermo fittizio. 2.2. II Tribunale, pur con i limitati poteri dei riesame, non ha effettuato alcun accertamento in ordine alla rinvenibilità dei profitto del reato preso la persona giuridica, essendosi limitato ad affermare la non necessità che il profitto avesse arricchito il rappresentante legale per procedere al sequestro dei suoi beni personali. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Livorno per nuovo esame alla luce dei rilievi e dei principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Livorno.