Merce visibilmente falsa, ma la grossolanità della contraffazione non conduce ad un reato impossibile

Il reato disciplinato dall’art. 474 c.p. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è un reato di pericolo e per la sua configurazione non serve la realizzazione dell’inganno di conseguenza non ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14090, depositata l’8 aprile 2015. Il caso. Il tribunale di Livorno assolveva un imputato dai reati previsti dagli artt. 648 ricettazione e 474 introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi c.p., perché il fatto non sussisteva. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso immediato per Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver ritenuto che, di fronte ad una merce visibilmente falsa, la fiducia che il consumatore ripone nel bene non avrebbe subito alcun nocumento, per cui il fatto illecito non poteva sussistere, configurando un’ipotesi di reato impossibile. Tuttavia, il ricorrente rileva che la norma non tutela come bene giuridico principale la buona fede del consumatore, bensì la pubblica fede, perciò non sarebbe configurabile il caso di reato impossibile. Reato di pericolo. La Corte di Cassazione ricorda che integra il delitto ex art. 474 c.p. la detenzione per la vendita recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana la norma tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, bensì la fede pubblica, da intendersi come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta di un reato di pericolo e per la sua configurazione non serve la realizzazione dell’inganno di conseguenza non ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Tutela del consumatore. In più, ricordano gli Ermellini, nel codice penale sussiste una specifica fattispecie posta dal legislatore direttamente a tutela dei consumatori regolata dall’art. 515 c.p. frode nell’esercizio di commercio , che fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva . Invece, l’art. 474 c.p. fa riferimento al marchio come elemento idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri. Di conseguenza, i giudici di legittimità ritengono che la condotta dell’imputato abbia integrato gli elementi essenziali del reato ex art. 474 c.p Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Firenze per il giudizio di secondo grado.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 marzo – 8 aprile 2015, numero 14090 Presidente Gentile – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto II Procuratore Generale della Repubblica di Firenze propone ricorso immediato per Cassazione avverso la sentenza dei Tribunale di Livorno emessa in data 13.07.2012, che ha assolto l'imputato B.N. dai reati ex articolo 648 e articolo 474 c.p. perché il fatto non sussiste. Chiedendo l'annullamento dei provvedimento, ai sensi dell'articolo 606 lett.b , deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento agli articolo 648 e 49 c.p. Il ricorrente si duole che il Giudice di merito, avendo ritenuto che la fattispecie di cui all'articolo 474 c.p. sia posta a tutela della fede pubblica, abbia assolto l'imputato in considerazione dei fatto che, di fronte ad una merce visibilmente e chiaramente falsa, la fiducia che il consumatore ripone nel bene non avrebbe subito alcun nocumento e, pertanto, il fatto illecito non potrebbe sussistere configurando un'ipotesi di reato impossibile. II ricorrente osserva che la norma citata non tutela come bene giuridico principale la buona fede del consumatore bensì la pubblica fede di conseguenza, non sarebbe ravvisabile l'applicabilità dell'articolo 49 c.p. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. 2. Osserva la Corte che l'unico motivo di doglianza formulato dal ricorrente è correttamente aderente ai principi di diritto formulati da questa Corte. In particolare, giova ricordare la consolidata giurisprudenza, che questa Corte condivide, secondo cui integra il delitto di cui all'articolo 474 cod. penumero la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'articolo 474 cod. penumero tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. si vedano, ex multis, Cass. Sent. numero 5260 del 11.12.2013 - rv. 258722 sent. 20944 del 04.05.2012 - rv.252836 sent. numero 28423 del 27.04.2012 - rv.253417 . Orbene, coerentemente con quanto stabilito dalla sopra citata giurisprudenza, la circostanza prevista nel caso di specie, per cui la falsità della merce venduta si presenta in modo chiaro ed evidente, a nulla rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 474 c.p., proprio in ragione del fatto che l'apposizione del marchio è strumentale a garantire la leale circolazione delle merci sul mercato economico. Giova, inoltre, ricordare che nel nostro codice penale sussiste una specifica fattispecie posta dal legislatore direttamente a tutela dei consumatori regolata dall'articolo 515 c.p. Peraltro, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Corte, che espressamente prevede integra il reato di frode nell'esercizio del commercio articolo 515 cod. penumero - e non quello di cui all'articolo 474 cod. penumero introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - l'apposizione di una falsa marcatura CE su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 515 cod. penumero fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 474 cod. penumero fa riferimento al marchio come elemento segno o 'logo idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri. si veda, ex multis, sent. numero 5068 dei 26.10.2012 - rv.254652 In conseguenza di tali cosiderazioni, la condotta dell'imputato ha integrato gli elementi essenziali del reato di cui all'articolo 474 c.p. e, pertanto, non si può ravvisare una ipotesi di reato impossibile ex articolo 49 c.p. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il giudizio di secondo grado.