Guidare dopo l’assunzione di un farmaco con contenuto alcolico è un problema del conducente

L’art. 186 del c.d.s. vieta la guida in stato di ebbrezza e non la guida dopo l’ingestione di liquidi alcolici. Perciò, deve essere cura del conducente, nel caso in cui assuma farmaci con contenuto alcolico, di non guidare veicoli e, in ogni caso, di accertare preventivamente la composizione delle medicine che assume e di non ingerire poi ulteriori sostanze alcoliche, idonee a determinare lo stato di ebbrezza.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14054, depositata il 7 aprile 2015. Il fatto. Il Tribunale di Vigevano dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. d , d.lgs. n. 285/1992, per avere guidato in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. Accertamento tecnico alcolemico. Con un primo motivo il ricorrente deduce nullità dell’accertamento tecnico alcolemico, in quanto effettuato senza previamente informare la persona della facoltà di farsi assistere da un avvocato. Il Collegio ritiene tale motivo di ricorso manifestamente infondato. Infatti, nel caso in cui tale accertamento muova dalla emersione di una notizia di reato, esso si concreta in un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile. Di conseguenza, la polizia giudiziaria, nel compimento dell’atto, avverte la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, nominato, non sia comparso, non è necessario nominare di un difensore d’ufficio per procedere all’accertamento. Nel caso di specie, è stato appurato che l’imputato era stato ritualmente avvisato del diritto di farsi assistere da un difensore e che aveva dichiarato di non volere tale assistenza. Non è dunque vero, come vorrebbe sostenere il ricorrente, che l’accertamento tecnico alcolemico sia stato eseguito senza preventivo avviso all’imputato, con conseguente lesione dei sui diritti difensivi. Assunzione di farmaci con contenuto alcolico. Con altro motivo il ricorrente solleva il problema dell’assunzione di farmaci aventi contenuto alcolico e quello della mancata ammissione di una perizia tecnica su detti farmaci. Il Collegio, ribadendo quanto già correttamente stabilito dai giudici di merito, osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 186 del c.d.s. vieta la guida in stato di ebbrezza e non la guida dopo l’ingestione di liquidi alcolici. Perciò, è il conducente che, nel caso in cui assuma farmaci con contenuto alcolico, non dovrebbe guidare veicoli e, in ogni caso, che dovrebbe accertarsi preventivamente della composizione delle medicine che assume e non ingerire poi ulteriori sostanze alcoliche, idonee a determinare lo stato di ebbrezza. Inutile, quindi, a parere del Collegio, rinnovare l’istruttoria dibattimentale per stabilire se il farmaco assunto dall’imputato contenesse una alta concentrazione alcolica. Per tali ragioni, la S.C. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 marzo – 7 aprile 2015, n. 14054 Presidente/Relatore Sirena Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 marzo 2012, il Tribunale di Vigevano dichiarò B.D. responsabile del reato di cui dell'articolo 186, comma 2, lett. b , d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato pari a 1,21 g/l - 1,24 g/l, con l'aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno, e lo condannò alla pena di 30 giorni di arresto e di 1.000,00 Euro di multa nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 8 mesi, 2. Avverso tale sentenza propose rituale impugnazione l'imputato, ma la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 3 aprile 2014, confermò l'affermazione di responsabilità, limitandosi a sostituire alla pena detentiva applicata dal giudice di primo grado quella di 7.500,00 Euro di ammenda 3. Ricorre per cassazione, a mezzo di difensore, il B. , deducendo a Inosservanza ovvero falsa applicazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della lesione del diritto di difesa tecnica, nella fase investigativa violazione degli articoli 354, 356, 369 bis, cod. proc. pen., e 114 disp. att. stesso codice, nonché dell'articolo 24 della Costituzione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato a non accogliere l'eccezione difensiva relativa all'eccepita nullità dell'accertamento tecnico alcolemico per violazione dell'articolo 354, comma 2, cod. proc. pen., in quanto effettuato senza previamente avvisare la persona della facoltà di farsi assistere da un avvocato, secondo quanto prevede l'articolo 114 disp. att. cod. proc. pen b Illegittimità costituzionale dell'articolo 369 bis cod. proc. pen., in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dovesse ritenersi, in base al diritto vivente, che l'informativa e la nomina del difensore di ufficio non debba precedere l'avvio dell'accertamento etilometrico. c Mancata assunzione di prove decisive, nella specie mancata ammissione a discarico di perizia tecnica sul farmaco Homes 31 e mancata ammissione a discarico della testimonianza del signor C.F. inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento all'articolo 186, comma 2, codice della strada, nella misura in cui estende analogicamente la fattispecie incriminatrice anche all'assunzione di farmaci con contenuto alcolico. Considerato in diritto 4. Il motivo di ricorso concernente la nullità del verbale di accertamento del tasso alcolemico è manifestamente infondato. Infatti, nel caso in cui tale accertamento muova dalla ritenuta emersione di una notizia di reato, esso si concreta in un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, da ricondursi alla tipologia richiamata dall'articolo 354, comma 3, cod. proc. pen. di conseguenza, in ragione del disposto dell'articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., la polizia giudiziaria, nel compimento dell'atto, avverte la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza che sia necessario procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, nominato, non sia comparso, per procedere all'accertamento. Ebbene, nel caso concreto - dal verbale di accertamenti urgenti sulla persona finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue, redatto dalla Sezione Polizia stradale di Pavia, in data 13 giugno 2010, sottoscritto dallo stesso imputato, e richiamato dai giudici del merito, si ricava in maniera certa che il B. era stato ritualmente avvisato del diritto di farsi assistere da un difensore e che aveva dichiarato di non volere tale assistenza. Dunque, non corrisponde al vero - come hanno chiaramente affermato sia il Tribunale di Vigevano che la Corte di appello di Milano - che il su indicato accertamento tecnico sia stata eseguito senza preventivo avviso all'imputato, con conseguente lesione dei suoi diritti difensivi. La censura in esame, oltre che manifestamente infondata per la ragione suddetta, era stata dedotta anche nell'atto di appello, ed è stata riproposta negli stessi termini innanzi a questo Collegio di talché è inammissibile anche sotto diverso profilo, tale essendo - per costante giurisprudenza della Suprema Corte - il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello e motivatamente esaminati e respinti dal giudice di secondo grado, con decisione conseguenza di un ragionamento rigorosamente logico e giuridico, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici. 5. L'eccezione di incostituzionalità delle norme che non prevedono che debba essere nominato un difensore di ufficio, prima di avviare l'accertamento etilometrico, è manifestamente infondata. Non è, infatti, neppure ipotizzabile in astratto che un accertamento urgente, da eseguirsi immediatamente per non disperdere le prove del reato, possa essere subordinato alla nomina di un difensore di ufficio, il quale - ai sensi dell'articolo 356 cod. proc. pen. - non ha alcun diritto di essere preventivamente avvisato. Perciò coerentemente il Legislatore non ha previsto tale possibilità né si comprende perché tale mancata previsione possa violare il disposto di qualche norma costituzionale. 6. Infondate sono infine le doglianze di cui alla lettera c , relative al problema dell'assunzione di farmaci aventi contenuto alcolico e a quello della mancata ammissione sia una perizia tecnica su detti farmaci nonché della testimonianza del signor C.F. . In vero anche tali censure sono fondate su argomentazioni già vagliate e correttamente risolte in senso negativo dai giudice della Corte di appello di Milano. In particolare, va comunque osservato che - secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione - l'articolo 186 del codice della strada vieta la guida in stato di ebbrezza e non la guida dopo l'ingestione di liquidi alcolici consegue da ciò che deve essere cura del conducente, nel caso in cui assuma farmaci con contenuto alcolico, di non guidare veicoli e, in ogni caso, di accertare preventivamente la composizione delle medicine che assume e di non ingerire poi ulteriori sostanze alcoliche, idonee a determinarne lo stato di ebbrezza. Per tale ragione, era del tutto inutile - come puntualmente riferito dai giudici del merito - rinnovare l'istruttoria dibattimentale al fine di stabilire se il farmaco omeopatico Homeos 31 contiene una alta concentrazione alcolica e di provare che l'imputato lo aveva assunto prima di mettersi alla guida, senza conoscerne le caratteristiche. 7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento i delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.