No al sequestro conservativo se le capacità economiche dell’imputato sono idonee a garantire i crediti derivanti dai reati

Il periculum in mora, quale presupposto del sequestro conservativo, ricorre ove il rischio di perdita delle garanzie del credito sia valutabile in relazione ad elementi concreti, quali l’entità del credito, la natura del bene oggetto del sequestro ed il possibile depauperamento del patrimonio del debitore in relazione alla composizione dello stesso, alla capacità reddituale e all’atteggiamento concreto assunto dal debitore.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14065/15, depositata il 7 aprile. Il caso. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per un imputato a cui venivano contestati i reati di corruzione, abuso di ufficio, falso, abuso edilizio ed associazione a delinquere, il gip disponeva, su richiesta del pm, il sequestro conservativo di un’ingente somma di denaro, già oggetto di sequestro preventivo. Il Tribunale del Riesame confermava il provvedimento affermando, in riferimento alla doglianza circa la sussistenza del periculum in mora e alle adeguate capacità economiche dell’imputato, che il sequestro conservativo può essere disposto anche a prescindere dalla specificazione della somma che la misura cautelare va a garantire, che sarà successivamente determinata dal giudice, con la conseguenza che le capacità economiche del ricorrente non potevano, allo stato, considerarsi idonee a garantire il pagamento di crediti non ancora quantificati. L’accertamento del periculum che giustifica il sequestro conservativo. L’imputato impugna la pronuncia con ricorso in Cassazione, dolendosi dell’omessa applicazione del principio che impone, ai fini dell’accertamento del periculum in mora quale presupposto del sequestro conservativo, la valutazione della carenza di reddito e del comportamento della parte. La Corte di Cassazione, rilevando una carenza assoluta di motivazione sul profilo del pericolo di dispersione del patrimonio del debitore, riconosce la fondatezza del ricorso. La rilevanza delle capacità economiche dell’imputato. Secondo la consolidata giurisprudenza ricorre il periculum in mora , presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo sentenza n. 20923/12 . Il credito può anche non essere determinato al momento del sequestro. Il Tribunale ha completamente disatteso il summenzionato principio ritenendo di non dover considerare la possibile condotta del debitore e ritenendo inoltre che non fosse possibile accertare la congruità del reddito dell’imputato quale possibile garanzia del credito, non essendo quest’ultimo ancora quantificato. Anche tale affermazione risulta palesemente contraddetta dalla consolidata giurisprudenza, secondo la quale l’indicazione della somma per la quale viene disposto il sequestro conservativo non è elemento essenziale della misura cautelare e la mancanza della stessa non è idonea a determinarne la caducazione. L’ammontare della somma può difatti essere precisato anche successivamente dal giudice competente, sempre che tale credito sia quantomeno determinabile già in sede cautelare, anche solo in via approssimativa, per trarne le conseguenti considerazioni in termini di proporzionalità e pericolo di dispersione rispetto alla disponibilità economica della parte. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame circa la sussistenza del periculum in mora , alla luce delle regole indicate dai Giudici di legittimità e degli elementi concretamente forniti dalla difesa.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 gennaio – 7 aprile 2015, n. 14065 Presidente Conti – Relatore Di Stefano Motivi della decisione Presentata la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di B.R., imputato dei reati di corruzione, abuso di ufficio, falso, abuso edilizio ed associazione per delinquere, il pubblico ministero richiedeva ed otteneva dal gip dei Tribunale di Catanzaro il sequestro conservativo della somma di euro 912000, già oggetto di sequestro preventivo, a garanzia dei crediti e delle obbligazioni derivanti dai reati ascritti. Tale decreto era confermato con ordinanza dei 13 marzo 2014 dal Tribunale del Riesame di Catanzaro che, quando alla doglianza riferita al periculum in mora, sostenendo B. la propria adeguata capacità economica non essendovi quindi rischio di depauperamento dei suo patrimonio, osservava che - Ai fini del sequestro conservativo non è richiesta la specificazione della somma che la misura cautelare è destinata a garantire, potendo la stessa essere successivamente determinata dal giudice. - Quindi, non essendo determinata la somma da garantire, non può ritenersi allo stato la capacità economica del ricorrente idonea a garantire il pagamento dei crediti. B. propone ricorso deducendo la violazione di legge rilevando la omessa applicazione del principio che impone, al fine di applicare il sequestro conservativo, di valutare la carenza di reddito ed il comportamento della parte, elementi necessari per potersi ritenersi sussistente il pericolo. Rileva come, secondo la giurisprudenza di legittimità, si debba trattare di un concreto pericolo di perdere le garanzie del credito, che richiede una seria valutazione della composizione dei patrimonio della parte e dei suoi atteggiamenti nella gestione dei beni. Nel caso di specie, invece, non è stato neanche considerato che il ricorrente ha disponibilità di un ampio patrimonio. Inoltre, pur potendo non essere determinato in via specifica l'importo del credito, questo deve essere determinabile in modo almeno approssimativo non consentendosi, altrimenti, l'offerta di adeguata cauzione. II ricorso è fondato in quanto il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione sul profilo, contestato dal ricorrente, della sussistenza di pericolo di dispersione della garanzia del credito. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Ricorre il periculum in mora , presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. Nella specie, la Corte ha ritenuto non potesse il periculum in mora essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identificasse in un'ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione . Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012 - dep. 30/05/2012, Lombardi, Rv. 252865 . Tale regola non è stata applicata dal Tribunale del Riesame che, pur se il ricorrente aveva espressamente basato la sua impugnazione sull'argomento che non aveva affatto tenuto comportamenti indicativi dei rischio di depauperamento e che disponeva di un comprovato reddito di misura adeguata alla garanzia del credito che il sequestro intendeva tutelare, ha ritenuto di non dover affatto considerare la possibile condotta del debitore e non ha fatto alcuna delle valutazioni sopra indicate come necessarie. Il Tribunale ha, anzi, ritenuto che non sia possibile effettuare alcuna valutazione di congruità del reddito dell'imputato, quale possibile garanzia dei credito, ritenendo di trovare giustificazione della propria decisione nella sentenza Cass., S.U . 26.6.2002-16.10.2002 n. 34623 nel senso che, non essendo ancora quantificato il debito dei B., non sarebbe possibile effettuare alcuna valutazione di sufficienza del reddito. Invero tale ultima affermazione denota una chiara violazione di legge laddove ritiene ininfluente l'apprezzamento della sufficienza del reddito per la valutazione della insussistenza dei periculum in mora proponendo una lettura erronea della citata sentenza delle Sezioni Unite. In questa, difatti, si legge che L'indicazione della somma per la quale viene disposto il sequestro conservativo non costituisce perciò un requisito essenziale della misura cautelare reale e la mancata indicazione dello stesso non è idonea a determinare la caducazione della misura medesima, atteso che la precisazione dell'ammontare della somma sino alla quale il sequestro risulta autorizzato, ai fini della prestazione di idonea cauzione e ai fini del protrarsi ingiustificato del vincolo oltre il tempo dovuto, può essere effettuata successivamente dal giudice competente come nella fattispecie in esame è avvenuto ovvero, è certamente possibile disporre il sequestro senza indicazione in via specifica dei quantum del credito ma ciò sul presupposto che tale credito sia determinabile, almeno in modo tale da consentire la valutazione di proporzionalità e da consentire l'eventuale offerta di cauzione. La mancata quantificazione dell'ammontare dovuto, quindi, non può giustificare il sequestro senza alcuna verifica della sua proporzionalità spettando al giudice di merito determinare, ai fini richiesti dal ricorrente, anche solo in via approssimativa, la grandezza del credito da garantire per poterne trarre le necessarie conseguenze in termini di proporzionalità e sussistenza dei pericolo di dispersione rispetto alla disponibilità economiche indicate dalla parte. Ritenuto quindi che vi sia stata & amp violazione di legge poiché, per le ragioni dette, vi è carenza assoluta di motivazione, il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo esame individuando la sussistenza di periculum in mora alla luce delle regole sopra indicate tenuto altresì conto degli elementi concreti forniti dalla difesa in ordine alla disponibilità di reddito in adeguata misura. Di tale valutazione il Tribunale dovrà, poi, dare adeguata motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.