Responsabilità del datore di lavoro e colpa del lavoratore: limiti

In tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le relative norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza o imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14010/15 depositata il 2 aprile. Il caso. Datore di lavoro e preposto alla sicurezza di un’azienda venivano condannati in primo e secondo grado per avere cagionato ad un dipendente lesioni gravissime in violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro. L’operaio, infatti, subiva l’amputazione dell’arto superiore destro. Ciò avveniva a seguito di una manovra all’interno di un macchinario sul quale stava effettuando un’operazione, che però risultava privo di idonei ripari affinché le parti pericolose non venissero in contatto con il lavoratore o altri soggetti. Responsabilità del datore e del dipendente. I ricorrenti deducevano vizio di motivazione in ordine alla presunta colpa del lavoratore nella causazione dell’incidente, rilevando che questi avrebbe potuto attivare il dispositivo di protezione individuale rappresentato da un pulsante prima di intervenire sui nastri e subire il danno. Deducevano, altresì, violazione di legge in ordine alla ritenuta mancata adozione di sistemi di sicurezza da parte del datore di lavoro. La norma richiamata. Rileva la Corte l’infondatezza del ricorso, affermando come, al fine di proteggere con efficacia l’incolumità del lavoratore, è sempre necessaria la presenza di un dispositivo di arresto ad innesco automatico, invece, non presente nel caso di specie, così come prescritto dall’art. 132 d.p.r. 57/1955. Il pulsante di blocco manuale, infatti, sebbene possa interrompere il funzionamento del macchinario, consente che ciò avvenga, in ogni caso, o dopo che l’incolumità del lavoratore sia già compromessa, o, comunque, prima dell’azionamento della macchina e richiede l’intervento terzo del lavoratore che è soggetto, possibilmente, e suo malgrado a distrazioni e imprudenze. Idoneità delle misure di sicurezza e responsabilità del datore di lavoro. Il datore di lavoro, com’è noto, d’altra parte, quale responsabile della sicurezza sul lavoro è sempre tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di questi requisiti”. Ed infatti, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro, originato dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo è da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero vale a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. Abnormità del comportamento del lavoratore. Nel caso di specie, quindi, secondo quanto detto, il datore di lavoro avrebbe dovuto munire il macchinario degli opportuni ripari, idonei ad evitare il contatto dei lavoratori con le parti meccaniche al fine di escludere la sua responsabilità, non potendosi affidare, in alcun modo, né alla presenza sul macchinario della marcatura CE”, né tantomeno alla notorietà e competenza tecnica del costruttore del macchinario stesso. In conseguenza di ciò, quindi, la Corte non ha ravvisato abnormità nel comportamento del lavoratore, dato che l’infortunio è stato cagionato dalla mancanza di ripari o protezioni atti ad impedire il contatto dell’arto della vittima con i nastri trasportatori, né il comportamento del lavoratore che omise di adoperare il pulsante di blocco risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 febbraio – 2 aprile 2015, n. 14010 Presidente Sirena – Relatore Massafra Ritenuto in fatto 1. Ricorre per cassazione il comune difensore di fiducia di B. A., F. P. e V. V. avverso la sentenza emessa in data 21.11.2013 dalla Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma di quella in data 10.1.2012 del Tribunale di Pesaro, dichiarava l'improcedibilità in ordine alla contravvenzione di cui al capo B e riduceva la pena per ciascun imputato a mesi due di reclusione, escludendo la sussistenza dell'illecito amministrativo nei confronti della s.r.l. Isofom. 2. Era stato contestato al B., quale amministratore unico della s.r.l. Isofom alla data dell'11.10.2005 al momento della fusione con la Polibox s.r.l. e conseguente acquisizione della linea di produzione di polietilene espanso RC75 e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Isofom s.r.l. dal 26.10.2007, al F. quale institore della ditta Isofom s.r.l. al momento della fusione con la Polibox s.r.l. e al V. quale preposto, il reato di cui agli artt. 113, 590 c.p. in relazione all'art. 583 comma 1 n. 1 c.p. per avere cagionato al dipendente Troiani V. lesioni personali gravissime per colpa generica e violazione delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare - quanto al B. ed al F., poiché l'apertura dell'alimentazione della macchina denominata Traino costruita nel 2002 dalla ditta tedesca BLAKE Kunststoffproduktionsaniagen GmbH, tipo 302, 1100 140 BA 2 n. 2 macchina 974, marcata CE, in uso presso lo stabilimento della ditta Isofom s.r.l. , non era provvista di idonei ripari atti ad evitare che il lavoratore o altre persone potessero venire in contatto con tutto o parte dei corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi poiché la linea di produzione di polietilene espanso RC /75 denominata Polibox di cui al lay out del complesso RC 75 EPE PR e la macchina denominata Traino non erano state installate e mantenute nello stato originario di progetto rappresentato nel lay out richiamato, non essendo inoltre disponibili il manuale dei traino, la dichiarazione del fabbricante o la dichiarazione di conformità CE e la dichiarazione di conformità CE della linea intera poiché il documento di valutazione dei rischi, datato 25 ottobre 2001, non valutava i rischi relativi alla linea di produzione di polietilene espanso - quanto al V., per non avere attuato le misure di sicurezza previste dall'art. 4 del DPR 547 del 1955 e dall'art. 4 dei D.Ivo 626/1994 ora art. 19 del D.lvo 81 dei 2008 per quanto riguarda la protezione dell'apertura di alimentazione. Il Troiani, in conseguenza delle lesioni riportate, subiva l'amputazione dell'arto superiore destro. L'evento si verificava in quanto, interrotta temporaneamente l'attività poiché il prodotto non era più conforme agli standard produttivi, durante la manovra eseguita manualmente dagli operatori di avvicinamento dei materiale al fronte di convergenza dei nastri della macchina denominata traino , priva di idonei ripari come sopra specificato, l'arto superiore del Troiani, impegnato nell'inserire nuovamente il profilato in polietilene espanso nella suddetta macchina, veniva afferrato dai due nastri sovrapposti e distanti tra loro quanto l'altezza dei profilato ca. 2-3-cm. , e catturato all'interno della macchina con conseguente trascinamento tra gli ingranaggi fatto dei 14.9.2007 . 3. I ricorrenti deducono 3.1. il vizio motivazionale in riferimento alla colpa del lavoratore nella causazione dell'evento, assumendo che il blocco del macchinario tramite l'apposto pulsante era l'unico dispositivo di protezione individuale esistente e da attivarsi a cura dei lavoratori stessi prima di intervenire sui nastri quindi la condotta dei Troiani che non aveva scientemente attivato il blocco del macchinario prima d'inserirvi l'arto superiore s'appalesava abnorme e tale da interrompere il nesso causale tra evento e condotta ascritta all'imputato 3.2. l'insufficienza della motivazione in relazione alla mancata applicazione dei sistemi di sicurezza da parte del datore di lavoro, assumendo che gl'imputati non avevano apportato alcuna modifica o alterazione alla macchina a traino, onde il macchinario in questione non era stata dotato di altro sistema di protezione se non quello dei pulsante di blocco 3.2. il travisamento della prova e la violazione dell'art. 40 c.p. per insufficienza della motivazione in relazione alla mancata adozione di sistemi di sicurezza da parte del datore di lavoro, assumendo che non era stato assolutamente dimostrato che la macchina Traino dovesse essere realizzata con ripari idonei ad impedire il contatto dell'arto del lavoratore con i nastri trasportatori. Considerato in diritto 4. II ricorso è infondato e va respinto. 5. La motivazione della sentenza impugnata s'appalesa esaustiva ed esente da vizi logici o giuridici e, come tale, immeritevole delle censure mosse. Solo la presenza di un dispositivo d'arresto ad innesco automatico, che non richiedesse l'intervento manuale dell'operatore, sarebbe stato in grado di prevenire adeguatamente il pericolo per l'incolumità del lavoratore, come espressamente richiesto dall'art. 132 d.P.R. n. 547 dei 1955. Infatti il pulsante di blocco risultava idoneo ad interrompere il funzionamento dei macchinario o dopo che tale incolumità fosse già stata compromessa o comunque prima dell'azionamento della macchina richiedendo l'intervento diretto dello stesso lavoratore, soggetto pur sempre a distrazioni o imprudenze. Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza ditali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità Cass. pen. Sez. IV, n. 37060 del 12.6.2008, Rv. 241020 né risulta che l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia stato reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o dei vizio, che impedissero la possibilità di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza. Sicché appariva necessario munire la macchina degli opportuni ripari idonei ed aggiuntivi rispetto a quelli in dotazione ab origine ad evitare comunque il contatto dei lavoratori con le parti meccaniche. Invero, come rilevato dall'ASUR n. 1 nella sua c.n.r., per macchine analoghe a quella denominata traino le staffe che sorreggono i rulli sono collocate all'interno di una barriera distanzatrice a tunnel. Inoltre, la linea di produzione e la macchina denominata traino non erano nemmeno state installate e mantenute nello stato originario dei progetto denominato nel lay-out. Del resto, come osservato dalla sentenza impugnata, deve ritenersi sempre prevedibile il comportamento imprudente o distratto del lavoratore infatti, in tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le relative norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento dei lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia dei tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità dei datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. Cass. pen. Sez. IV, n. 38877 del 29.9.2005, Rv. 232421 . Nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna abnormità del comportamento dei lavoratore essendo stato l'infortunio cagionato direttamente dalla mancanza di ripari o protezioni atti ad impedire il contatto dell'arto della vittima con i nastri trasportatori nè il comportamento dei lavoratore che omise di adoperare il pulsante di blocco risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo. Per non dire che, come ancora puntualizza la sentenza impugnata, dalla descrizione dell'infortunio eseguita dal Dipartimento di prevenzione della ASUR n. 1 risulta che il rimbocco dei materiale avveniva senza interrompere il funzionamento della macchina, accompagnando il profilato verso il punto di presa costituito dal fronte di convergenza dei nastri. 6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.