Esce di casa 10 minuti prima dell’orario consentito: merita di tornare in prigione?

La revoca della detenzione domiciliare non deve essere disposta automaticamente, in ogni caso di violazione delle prescrizioni, ma solo quando il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13951, depositata il 2 aprile 2015. Il caso. Il tribunale di sorveglianza di Salerno revocava il beneficio della detenzione domiciliare concessa ad un collaboratore di giustizia, disponendo l’espiazione della pena in regime ordinario. L’uomo era autorizzato ad uscire di casa tra le 17.30 e le 19.00, ma il 20 agosto 2013 veniva visto dai Carabinieri fuori di casa alle 17.21 insieme al figlio minore. La sua tesi del cattivo funzionamento dell’orologio non veniva considerata e, in mancanza di una situazione di assoluta necessità, la violazione degli obblighi comportava la revoca del beneficio. L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver considerato il suo complessivo comportamento durante il periodo di detenzione domiciliare per otto anni, aveva espiato la pena osservando puntualmente le prescrizioni impostegli. Inoltre, lamentava il mancato accertamento sul funzionamento del suo orologio. Incompatibilità con la prosecuzione della misura. La Corte di Cassazione ricorda che l’art. 47 ter , comma 6, o.p. stabilisce che la detenzione domiciliare debba essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. Da ciò, si deduce che la revoca non debba essere disposta automaticamente, in ogni caso di violazione delle prescrizioni, ma solo quando il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della misura. I giudici di merito, quindi, avrebbero dovuto verificare sia la gravità della prescrizione sia il complessivo comportamento del ricorrente durante la sottoposizione al regime di detenzione domiciliare. Essere uscito dall’abitazione insieme al figlio minore, 10 minuti prima dell’orario consentito, è una violazione incompatibile con la prosecuzione della misura? A questa domanda dovrà rispondere il tribunale di sorveglianza di Salerno, dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 febbraio – 2 aprile 2015, n. 13951 Presidente Siotto – Relatore Caiazzo Rilevato in fatto Con ordinanza in data 9.10.2013 il Tribunale di sorveglianza di Salerno revocava il beneficio della detenzione domiciliare concessa a M.C., collaboratore di giustizia, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 24.5.2005, disponendo l'espiazione della pena in regime ordinario. Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il M. era autorizzato ad uscire di casa nella fascia oraria dalle 17,30 alle 19,00 e che il giorno 20.8.2013 era stato visto dai Carabinieri nei pressi della sua abitazione, insieme ad uno dei suoi figli minori, alle ore 17,21. Quindi il predetto era uscito di casa dieci minuti prima dell'orario consentito. II M. aveva addotto a giustificazione il cattivo funzionamento del suo orologio. Riteneva che, avendo il M. violato gli obblighi impostigli senza che vi fosse una situazione di assoluta necessità, il beneficio della detenzione domiciliare dovesse essere revocato. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. Il M., collaboratore di giustizia, aveva espiato otto anni della pena inflittagli in regime di detenzione domiciliare osservando puntualmente le prescrizioni impostegli. Non poteva essere presa in considerazione una diffida del Magistrato di sorveglianza emessa il giorno 11.8.2013, poiché era stata notificata al detenuto successivamente al fatto di cui al presente procedimento. II Tribunale aveva omesso di accertare il dedotto cattivo funzionamento dell'orologio del ricorrente, e comunque non aveva considerato il complessivo comportamento serbato dal M. durante il lungo periodo di detenzione. Illogicamente e immotivatamente aveva ritenuto che una violazione delle prescrizioni di tale esiguità rendesse incompatibile la prosecuzione della misura. La motivazione del Tribunale di sorveglianza era del tutto carente nell'indicazione delle ragioni per le quali la violazione contestata aveva reso incompatibile la prosecuzione della detenzione domiciliare. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato a M. C il beneficio delle detenzione domiciliare, poiché lo stesso aveva violato l’obbligo di non uscire dalla sua abitazione prima delle ore 17,30. Risulta dalla motivazione dell'ordinanza che il M. è uscito dalla sua abitazione, con un figlio minore di età, dieci minuti prima dell'orario in cuì gli era consentito di uscire. Il sesto comma dell'articolo 47-ter dell'O.P. prevede che la detenzione domiciliare debba essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. Risulta evidente dal testo della suddetta norma che la revoca non deve essere disposta automaticamente in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni, ma solo quando il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della misura. II Tribunale di sorveglianza, pertanto, avrebbe dovuto valutare non solo la gravità della prescrizione, considerando la credibilità della giustificazione data dal M., ma anche il complessivo comportamento del predetto durante la sottoposizione al regime di detenzione domiciliare. Non essendo stato compiuta la prescritta valutazione dei comportamento dell'imputato e non essendo stato spiegato perché la violazione in questione sarebbe incompatibile con la prosecuzione della misura, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Salerno.