Dubbi sulla dinamica del sinistro: cadono le accuse per l’automobilista che ha investito il pedone

Ribaltata completamente la prospettiva tracciata dal Giudice di pace, il quale aveva condannato il conducente della vettura per le lesioni – giudicate guaribili in trenta giorni – subite dal pedone. Decisiva l’incertezza, materiale probatorio alla mano, sulla dinamica del sinistro. Non è da escludere, infatti, una manovra azzardata da parte dell’uomo che stava attraversando la strada.

‘Pari e patta’ tra accusa e difesa. Complicata la ricostruzione della dinamica del sinistro, che ha visto un’automobile investire un pedone intento ad attraversare la strada. ‘Salvo’, di conseguenza, il conducente della ‘quattro ruote’. Decisiva la concretezza dell’ipotesi della condotta colposa dell’uomo colpito dalla vettura, il quale avrebbe messo in atto una manovra repentina e azzardata Cassazione, sentenza n. 14017, Quarta Sezione Penale, depositata oggi . Ricostruzione. Punto di svolta, nella vicenda giudiziaria, è la decisione del Tribunale, dove, ribaltando completamente il pronunciamento del Giudice di pace, viene sancita la assoluzione dell’automobilista, finito sotto accusa per il reato di lesioni colpose, commesso ai danni di un uomo, messo sotto mentre stava attraversando la strada. Inevitabile la reazione dell’uomo, il quale, è bene ricordarlo, ha riportato lesioni guaribili in trenta giorni . Ma le obiezioni proposte in Cassazione, e centrate soprattutto sulla imprudente condotta di guida dell’automobilista – ritenuta sufficiente, dall’uomo, alla provocazione dell’investimento –, si rivelano assolutamente inutili. Anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è legittima la decisione di liberare il conducente della ‘quattro ruote’ da ogni accusa. Decisivo il riferimento al materiale probatorio esaminato nei giudizi di merito, con particolare riferimento alle contraddizioni tra le dichiarazioni rese dall’automobilista, da un testimone e dal coniuge della persona messa sotto dalla vettura. Senza dimenticare, poi, la contraddittorietà delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico della persona offesa, con la conseguente impossibilità di fondare sulle relative argomentazioni l’eventuale certa scansione dei tempi e delle modalità di verificazione del sinistro . Per chiudere, poi, l’esame della deposizione rese dal testimone e della ricostruzione fornita dall’automobilista conducono a ritenere non sufficienti gli elementi di prova idonei a corroborare la prospettiva accusatoria . Anche perché, viene aggiunto dai giudici, non è possibile escludere con sufficiente certezza l’ipotesi alternativa , ossia quella di una repentina, quanto imprudente e imprevedibile, condotta della persona offesa , condotta che proprio l’automobilista ebbe a contestare nell’immediatezza del fatto .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 marzo – 2 aprile 2015, n. 14017 Presidente Sirena – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 26/6/2012, il giudice di pace di Agrigento ha condannato P.D. alla pena di giustizia in relazione al reato di lesioni colpose commesso, ai danni di G.A., in violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in Agrigento, l'8/9/2009. All'imputato era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica indicate nel capo d'imputazione, per effetto della quale ilD., alla guida della propria autovettura, non regolando la velocità del proprio veicolo in relazione alle caratteristiche della strada e alle circostanze dei luogo, aveva investito il pedone G.A. intento all'attraversamento della strada percorsa dall'imputato , cagionandogli lesioni guaribili in trenta giorni. 2. Su appello dell'imputato e dei responsabile civile Fondiaria-Sai Assicurazioni s.p.a. , il tribunale di Agrigento, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuta l'insussistenza di elementi di prova sufficienti ad attestare la responsabilità penale dell'imputato, ne ha pronunciato l'assoluzione per insussistenza del fatto. 3. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita sulla base di due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo il tribunale di Agrigento pronunciato l'assoluzione del D. muovendo dalle contraddittorie dichiarazioni rese dallo stesso imputato, senza tener conto dei restanti elementi di prova univocamente diretti a confermare l'ipotesi dell'imprudente condotta di guida tenuta dalD. nell'occasione in esame condotta di per sé idonea alla provocazione dell'investimento lesivo dell'integrità fisica della persona offesa. Con il secondo motivo la parte civile si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale di Agrigento, per aver escluso la responsabilità dell'imputato sul presupposto della prospettata colpa della persona offesa e tanto, in violazione della presunzione normativa di colpa posta a carico del conducente dall'art. 2054 c.c., in forza del quale l'eventuale condotta colposa dei pedone non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente investitore. Considerato in diritto 4. Entrambi i motivi di ricorso proposti dalla parte civile ricorrente - congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - sono infondati. Osserva il collegio come il tribunale di Agrigento sia pervenuto alla pronuncia dell'assoluzione dell'imputato dopo aver esaminato accuratamente tutti gli elementi di prova complessivamente acquisiti ed aver ritenuto, sulla base di un discorso giustificativo dotato di piena coerenza logica e adeguatezza argomentativa, la sostanziale irriducibilità delle contraddizioni emerse tra le dichiarazioni rese dall'imputato e dall'unico testimone della vicenda ritenuto disinteressato rispetto all'esito del procedimento tale Sciangula , e la deposizione resa dal coniuge della persona offesa. Di tale ultima deposizione, infatti, il tribunale ha avuto cura di evidenziare la sostanziale inattendibilità, essendosi la testimone limitata ad esprimere unicamente le proprie personali deduzioni, senza aver avuto alcuna immediata e diretta contezza delle occorrenze e della dinamica del sinistro. Allo stesso modo, il giudice a quo ha sottolineato gli aspetti di intima contraddittorietà delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico della persona offesa, con la conseguente impossibilità di fondare sulle relative argomentazioni l'eventuale certa scansione dei tempi e delle modalità di verificazione del sinistro. Ciò posto, proprio l'esame della deposizione resa dal testimone Sciangula incline a contraddire gli elementi di prova valorizzati dall'accusa e la stessa ricostruzione fornita dall'imputato rispetto alla quale il tribunale ha evidenziato, in termini critici, i profili di compatibilità rispetto alla posizione statica del veicolo investitore a seguito dell'incidente , hanno indotto il tribunale ad attestare l'insufficienza di elementi di prova idonei a corroborare la prospettiva accusatoria sollevata nei confronti dell'imputato quantomeno in relazione al parametro probatorio conformato sul criterio dei ragionevole dubbio , tanto con riguardo alla condotta imprudente allo stesso rimproverata, quanto in relazione al nesso di causalità tra la stessa e l'evento lesivo, non potendosi escludere con sufficiente certezza l'ipotesi alternativa ragionevolmente avanzata dall'imputato, incline ad accreditare una repentina, quanto imprudente e imprevedibile, condotta della persona offesa una condotta che lo stesso imputato ebbe del resto a contestare nell'immediatezza del fatto, secondo quanto riferito dalla teste Lo Cricchio. È appena il caso di sottolineare, sotto altro profilo, l'assoluta inconferenza del richiamo operato dalla parte civile ricorrente all'art. 2054 c.c., dovendosi escludere alcuna rilevanza al vigore di eventuali presunzioni probatorie in relazione all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato. La motivazione assolutoria così come compendiata del tribunale di Agrigento deve ritenersi immune da vizi d'indole logica o giuridica, dotata di piena coerenza logica e congruità argomentativa, come tale del tutto idonea a sfuggire integralmente alle censure critiche al riguardo sollevate dall'odierna parte civile ricorrente. 5. All'accertamento dell'infondatezza dell'impugnazione proposta dalla parte civile, segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.